Nel settore sportivo italiano si pone spesso una questione apparentemente semplice ma che in realtà nasconde aspetti normativi piuttosto articolati: può un professionista del mondo dello sport, dotato di partita Iva, operare esclusivamente per un’unica società o associazione? La risposta non è banale come potrebbe sembrare a prima vista. Sul piano della logica pura, la domanda avrebbe già una risposta. Se si tratta di un libero professionista – tecnicamente dovrebbe avere piena facoltà di selezionare la propria clientela, inclusa la possibilità di concentrarsi su un solo committente qualora questo gli garantisca condizioni soddisfacenti sul piano economico e personale. Nella prassi sportiva, del resto, queste situazioni sono frequenti. Si pensi al preparatore atletico che segue una squadra per diverse stagioni consecutive evitando di collaborare con formazioni concorrenti, oppure al tecnico che sceglie di concentrare il proprio impegno in una sola struttura perché questo gli consente di organizzare meglio le proprie attività didattiche e di condividere appieno il progetto tecnico della società.
Evoluzione normativa dal 2003 al Jobs Act
Dal punto di vista giuslavoristico, però, il ragionamento deve appoggiarsi su basi più solide. La questione della monocommittenza affonda le radici nell’articolo 69 del decreto legislativo 276/2003, meglio conosciuto come legge Fornero, che introduceva tutele specifiche contro il fenomeno delle false partite Iva – cioè quei rapporti che formalmente apparivano come collaborazioni autonome ma che nella sostanza celavano vincoli di subordinazione. Questo articolo subì poi modifiche attraverso la legge 134 del 7 agosto 2012 (decreto Sviluppo), con il Ministero del Lavoro che fornì indicazioni operative mediante la circolare 32 del 27 dicembre 2012.
Il meccanismo prevedeva una presunzione: si consideravano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni che presentavano almeno due di questi elementi. Primo: durata superiore agli 8 mesi annui – anche frammentati – per due anni di seguito. Secondo: fatturato derivante da quel committente (o da più soggetti riconducibili allo stesso centro di interesse) superiore all’80% dei compensi annui complessivi per due anni solari consecutivi, da intendersi come periodi di 365 giorni anche non coincidenti con l’anno solare. Terzo: utilizzo di una postazione fissa presso i locali del committente.
Naturalmente la norma prevedeva eccezioni. La presunzione non scattava quando la prestazione richiedeva competenze teoriche di alto livello certificate da percorsi formativi qualificati, con un reddito autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo previsto dalla legge 233/1990 (per il 2025 questo valore si attesta su 18.555 euro annui). Restano fuori dalla presunzione anche le attività professionali che presuppongono iscrizione a ordini, albi o registri ufficiali.
| Criterio | Soglia | Periodo di riferimento |
|---|---|---|
| Durata collaborazione | Oltre 8 mesi/anno | 2 anni consecutivi |
| Incidenza fatturato | Oltre 80% | 2 anni solari |
| Reddito minimo esclusione | 18.555 euro | Anno 2025 |
Quanto alle competenze di rilevante livello, si consideravano tali quelle derivanti da almeno 10 anni di attività autonoma nello stesso settore, oppure documentate attraverso certificati, diplomi o titoli riconosciuti pertinenti all’attività effettivamente svolta.
Il principio dell’etero-organizzazione dal 2015
Con il decreto legislativo 81 del 15 giugno 2015 – il cosiddetto Jobs Act – si assiste a una svolta. I parametri precedenti vengono superati da un principio diverso: ciò che conta realmente è stabilire se il lavoratore operi in autonomia oppure se le modalità esecutive della prestazione siano organizzate dal committente (alcuni giuristi preferiscono parlare di etero-direzione). Si introduce quindi una presunzione di subordinazione per le prestazioni prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente nelle modalità di esecuzione.
Non si tratta di una conversione che opera automaticamente – serve un accertamento giudiziale che valuti concretamente la presenza dell’etero-organizzazione. Le parti possono comunque anticipare eventuali contenziosi richiedendo alle commissioni previste dall’articolo 76 del decreto 276/2003 la certificazione dell’assenza dei requisiti che porterebbero alla riqualificazione del rapporto, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, del decreto 81/2015.
La specificità del settore sportivo
Qui si entra in un terreno particolarmente delicato per il mondo dello sport. Per sua natura intrinseca, l’attività di un istruttore si svolge quasi sempre presso le strutture del committente seguendo orari definiti in funzione degli allenamenti, delle classi di allievi, dei calendari agonistici e delle competizioni. Come distinguere allora tra etero-direzione tipica del lavoro dipendente, coordinamento delle collaborazioni coordinate e continuative, e vera autonomia del libero professionista? Le sfumature sono molteplici quando si analizza il lavoro concreto di un tecnico sportivo, di un preparatore atletico, di un allenatore o di un direttore tecnico.
Deroghe espresse per associazioni e società sportive
Fortunatamente il legislatore ha risolto queste ambiguità attraverso una norma specifica. L’articolo 2 del decreto 81/2015 elenca infatti i casi in cui la monocommittenza è espressamente ammessa dalla legge. Rientrano in questa categoria le collaborazioni disciplinate da accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che prevedono trattamenti economici e normativi specifici in considerazione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore di riferimento.
Ma soprattutto – ed è questo l’aspetto cruciale per il settore sportivo – sono espressamente incluse le collaborazioni rese per fini istituzionali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione riconosciuti dal Coni, così come individuati dall’articolo 90 della legge 289 del 27 dicembre 2002 nella versione aggiornata dal decreto legislativo 36/2021.
Questa deroga specifica elimina quindi ogni dubbio interpretativo: nel settore sportivo dilettantistico, un professionista con partita Iva può legittimamente operare in regime di monocommittenza senza che questo comporti automaticamente una presunzione di subordinazione. La scelta di concentrare il proprio impegno professionale su un’unica realtà sportiva diventa quindi una decisione pienamente legittima, sia dal punto di vista deontologico che normativo.


