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Modello Redditi 2025: strategia ottimale nell’attribuzione delle detrazioni tra coniugi

26 Giugno, 2025

Nel complesso panorama della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024, l’ottimale ripartizione delle detrazioni fiscali tra i coniugi assume una rilevanza strategica di primaria importanza. L’analisi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), unitamente alle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), evidenzia un quadro normativo caratterizzato da specifiche opportunità di pianificazione fiscale. La distinzione fondamentale tra le detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 TUIR e quelle per oneri detraibili ex art. 15 TUIR costituisce il presupposto teorico e operativo per l’implementazione di strategie fiscali mirate. Tale distinzione, spesso trascurata nella prassi applicativa, consente invece una modulazione dell’imposizione fiscale del nucleo familiare attraverso una consapevole distribuzione dei benefici tributari.

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Regime giuridico delle detrazioni per carichi di famiglia

L’articolo 12, comma 1, del TUIR disciplina le detrazioni per carichi di famiglia secondo un meccanismo di ripartizione predeterminato dalla normativa. Ai sensi della lettera c) del predetto comma, “La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato”.

La disposizione normativa in esame delinea un sistema bifasico di attribuzione delle detrazioni:

  • Ripartizione ordinaria del 50%: costituisce la regola generale applicabile in assenza di specifico accordo tra i coniugi. Tale modalità comporta l’attribuzione della metà della detrazione teorica spettante a ciascun genitore, indipendentemente dal livello del reddito posseduto.
  • Attribuzione integrale previo accordo: rappresenta un’opzione alternativa che consente di concentrare l’intera detrazione sul coniuge con reddito più elevato. Tale scelta, manifestata attraverso un accordo tra i coniugi, trova fondamento nella considerazione che il beneficio fiscale risulta maggiormente valorizzato quando applicato sui redditi più elevati, in ragione della struttura progressiva dell’IRPEF.

La ratio della previsione normativa si rinviene nella volontà del legislatore di incentivare l’attribuzione delle detrazioni al soggetto caratterizzato da maggiore capacità contributiva, realizzando così un più efficace sfruttamento del beneficio fiscale. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano esclusivamente quando i rapporti contemplati nelle varie ipotesi sono numeri maggiori di zero e minori di uno, conformemente a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 12 del TUIR.

Determinazione dell’importo delle detrazioni per figli a carico

Con riferimento ai figli fiscalmente a carico, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche all’ambito soggettivo di applicazione delle detrazioni. Dal 2025, le detrazioni per i figli sono riconosciute solo per quelli con età superiore ai 21 anni e inferiore ai 30 anni, con eccezione per i soggetti con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L’importo della detrazione teorica è fissato in 950 euro per ciascun figlio a carico, da parametrare ai mesi di sussistenza dei requisiti e da correlare all’ammontare del reddito complessivo del contribuente mediante l’applicazione della formula: Detrazione teorica × [(95.000 – reddito complessivo) / 95.000]. Se il valore risultante dalla formula è inferiore a zero, la detrazione non spetta.

Limiti reddituali per la qualificazione di familiare a carico

La normativa vigente stabilisce soglie differenziate per la qualificazione di soggetto fiscalmente a carico: si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Il limite è di 4mila euro per figli di età non superiore a 24 anni.

Autonomia operativa nelle detrazioni per oneri ex art. 15 TUIR

L’articolo 15 del TUIR disciplina le detrazioni per oneri secondo il principio di effettività della spesa sostenuta, delineando un regime giuridico caratterizzato da maggiore flessibilità rispetto alle detrazioni per carichi di famiglia. Il contribuente che ha materialmente sostenuto l’onere acquisisce il diritto alla detrazione, indipendentemente dalla ripartizione delle detrazioni per figli a carico.

Questa autonomia concettuale e operativa consente l’implementazione di strategie di pianificazione fiscale sofisticate. Risulta pertanto possibile che il genitore con reddito più elevato benefici integralmente delle detrazioni per figli a carico mentre l’altro coniuge, caratterizzato da reddito inferiore, possa detrarre le spese universitarie, sanitarie o altre spese detraibili sostenute per i medesimi figli.

L’ordinamento tributario non prevede alcuna correlazione tra le due categorie di detrazioni, configurando così una separazione sistematica che rappresenta uno degli aspetti più significativi della disciplina vigente. Tale separazione consente di superare l’apparente rigidità del sistema, offrendo margini di manovra nella distribuzione ottimale dei benefici fiscali tra i coniugi.

Casistica applicativa e modalità operative

Un esempio paradigmatico di applicazione della strategia descritta può essere così delineato: il padre, in possesso del reddito di maggiore ammontare, beneficia al 100% della detrazione per i figli fiscalmente a carico ex art. 12 TUIR. Contestualmente, la madre, caratterizzata da reddito inferiore, considera in detrazione le spese di istruzione universitaria sostenute per conto dei medesimi figli, a condizione di aver effettivamente sostenuto le predette spese.

È inoltre possibile per uno dei coniugi detrarre l’ammontare della spesa sostenuta anche quando la percentuale relativa alla detrazione per quel figlio a carico sia pari a zero. In tale ipotesi, la normativa richiede l’indicazione nel quadro “Coniuge e familiari a carico” del codice fiscale del figlio, omettendo esclusivamente l’indicazione della percentuale di detrazione spettante.

Meccanismi di decalage e strategie di ottimizzazione fiscale

Il sistema tributario vigente prevede due distinti meccanismi di riduzione delle detrazioni per oneri, applicabili in relazione a specifiche soglie reddituali. La comprensione di tali meccanismi risulta fondamentale per l’implementazione di strategie di ottimizzazione fiscale.

Franchigia di 260 euro per i redditi 2024

Il primo meccanismo, applicabile esclusivamente ai redditi del periodo d’imposta 2024, prevede l’introduzione di una franchigia di 260 euro operante come diminuzione delle detrazioni d’imposta per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

La franchigia si applica agli oneri la cui detraibilità è fissata dalla legge nella misura del 19%, con esclusione di:

  • Spese sanitarie
  • Erogazioni liberali in favore dei partiti politici
  • Premi delle assicurazioni aventi ad oggetto gli eventi calamitosi
  • Liberalità effettuate in favore delle ONLUS e degli enti del Terzo settore

L’ottimizzazione fiscale in presenza di tale meccanismo suggerisce l’attribuzione delle detrazioni per oneri al coniuge con reddito non superiore a 50.000 euro, sempre che questi abbia effettivamente sostenuto le relative spese. Tale strategia consente di evitare l’applicazione della franchigia, preservando l’integralità del beneficio fiscale.

Sistema del decalage per redditi elevati

Il secondo meccanismo, applicabile ai redditi compresi tra 120.000 e 240.000 euro, prevede una progressiva diminuzione delle detrazioni relative agli oneri detraibili al 19% in correlazione all’incremento del reddito imponibile. Le detrazioni si azzerano completamente al raggiungimento della soglia di 240.000 euro.

Sono escluse dall’applicazione del meccanismo del decalage le seguenti categorie di spese:

  • Spese relative al recupero del patrimonio edilizio
  • Spese relative alla riqualificazione energetica
  • Spese sanitarie
  • Interessi passivi per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale

Anche in questo caso, l’attribuzione delle detrazioni per oneri al coniuge con reddito inferiore può risultare fiscalmente vantaggiosa, purché sussista l’effettiva sostenimento delle spese.

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

Modifiche al sistema delle detrazioni per familiari a carico

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha apportato significative modifiche all’articolo 12 del TUIR, ridefinendo l’ambito soggettivo delle detrazioni per familiari a carico. Dal 1° gennaio 2025, infatti, non sarà più possibile ottenere le agevolazioni IRPEF per il coniuge separato, ridefinendo così i criteri di chi può essere considerato fiscalmente a carico.

Le principali novità riguardano:

  • Detrazioni per figli a carico: le detrazioni per i figli sono riconosciute solo per quelli con età superiore ai 21 anni e inferiore ai 30 anni, con eccezione per i soggetti con disabilità accertata.
  • Esclusione del coniuge separato: viene definitivamente esclusa la possibilità di considerare fiscalmente a carico il coniuge legalmente separato, anche se convivente o non autosufficiente.
  • Limitazioni per altri familiari: la detrazione annuale da 750€ per familiari a carico è limitata ai figli, al coniuge e agli ascendenti come genitori o nonni, escludendo quindi fratelli e sorelle, suoceri e discendenti (nipoti).
  • Restrizioni per cittadini extracomunitari: l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 12 del TUIR esclude le detrazioni per i contribuenti extracomunitari in relazione ai familiari residenti all’estero.

Introduzione dell’articolo 16-ter del TUIR: nuovo sistema di limitazione delle detrazioni

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’articolo 16-ter del TUIR, rubricato “Riordino delle detrazioni”, che prevede un sistema di limitazione delle detrazioni per i contribuenti con reddito elevato. Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato secondo parametri specifici.

Il nuovo sistema prevede:

  • Redditi tra 75.000 e 100.000 euro: limite massimo di detrazioni pari a 14.000 euro
  • Redditi superiori a 100.000 euro: limite massimo di detrazioni pari a 8.000 euro

L’importo del limite viene modulato in base alla composizione del nucleo familiare:

  • Dimezzamento in assenza di figli
  • Riduzione mediante moltiplicazione per coefficiente 0,85 con un solo figlio
  • Mantenimento dell’importo integrale con più di tre figli o figli con disabilità

Sono escluse dal computo complessivo le spese sanitarie e quelle relative alle ristrutturazioni edilizie e ai mutui per l’abitazione principale.

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