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Lettere di compliance fisco locale: come cambiano i controlli su IMU e TARI

31 Luglio, 2026

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La riforma della fiscalità regionale e locale introduce strumenti per favorire l’adempimento spontaneo prima dell’accertamento: lettere di compliance, avvisi bonari e sistemi premiali collegati al pagamento con addebito diretto. La disciplina, tuttavia, non opera automaticamente: molte misure richiedono scelte regolamentari dell’ente e la concreta applicazione dipende dall’entrata in vigore definitiva del decreto legislativo. Sul versante della riscossione, l’avviso di accertamento esecutivo viene esteso ai tributi regionali per gli atti emessi dal 2027, salvo anticipazione disposta dalla legge regionale.

Lettere di compliance e dialogo preventivo

Regioni ed enti locali si preparano a rafforzare il dialogo preventivo con i contribuenti prima dell’avvio dell’accertamento. Lo schema di decreto legislativo sulla fiscalità regionale e locale prevede infatti l’estensione degli strumenti di compliance, già noti nell’ordinamento dei tributi erariali, alle entrate degli enti territoriali.

Il provvedimento è stato trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 276 il 18 giugno 2025. Occorre quindi distinguere con precisione tra le misure contenute nello schema e quelle già efficaci: fino alla pubblicazione del decreto legislativo definitivo in Gazzetta Ufficiale, le novità non possono essere considerate operative. La riforma attribuisce inoltre ampi spazi attuativi alle regioni e agli enti locali, soprattutto per le misure premiali, le definizioni agevolate e le concrete modalità applicative.

Le regioni e gli enti locali potranno inviare ai contribuenti, prima dell’avvio dell’attività di accertamento, comunicazioni contenenti elementi e informazioni acquisiti direttamente oppure ricevuti da soggetti terzi, riferiti alla corretta determinazione dell’obbligazione tributaria.

La finalità è favorire la regolarizzazione spontanea mediante ravvedimento operoso e, al tempo stesso, ridurre il ricorso all’accertamento e al contenzioso. Il contribuente destinatario della comunicazione potrà fornire chiarimenti, produrre ricevute di pagamento e trasmettere documentazione idonea a dimostrare che l’informazione utilizzata dall’ente è incompleta, inesatta o non aggiornata.

La lettera di compliance non costituisce un atto impositivo né un avviso di accertamento. Non determina quindi, di per sé, l’iscrizione a ruolo, l’avvio della riscossione coattiva o la decorrenza dei termini per l’impugnazione. È però un segnale operativo da gestire con tempestività, poiché consente di verificare la posizione prima dell’eventuale emissione di un atto impositivo.

Avvisi bonari e regolarizzazione

Lo schema consente inoltre alle regioni e agli enti locali di inviare avvisi bonari per tardivi, parziali o omessi versamenti. Tali comunicazioni sono finalizzate a consentire il pagamento spontaneo prima dell’accertamento, con applicazione di una sanzione ridotta.

È opportuno evitare un’equiparazione automatica tra l’avviso bonario locale e la comunicazione di irregolarità derivante dai controlli automatizzati dei tributi erariali. La disciplina prevista per gli enti territoriali rinvia infatti alla possibilità di introdurre riduzioni sanzionatorie nell’ambito consentito dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 472/1997. La misura concreta della sanzione ridotta, i termini e le modalità di pagamento dovranno quindi essere verificati nella normativa applicabile e negli atti dell’ente competente.

La regolarizzazione attraverso ravvedimento resta una soluzione distinta dall’eventuale definizione dell’avviso bonario. In presenza di una lettera di compliance, il professionista dovrà anzitutto controllare se sussistano ancora i presupposti per il ravvedimento, considerando il tipo di tributo, la violazione, la data della sua commissione e l’eventuale notifica di atti che impediscano l’accesso alla regolarizzazione.

Contraddittorio preventivo

Regioni ed enti locali sono tenuti ad applicare i principi dello Statuto dei diritti del contribuente e ad adeguare i propri ordinamenti, nel rispetto della loro autonomia. Rileva in particolare l’articolo 6-bis della legge n. 212/2000, che disciplina il contraddittorio informato ed effettivo prima dell’adozione di un atto autonomamente impugnabile e sfavorevole al contribuente.

Il contraddittorio non opera però indistintamente. Restano esclusi gli atti automatizzati, gli atti sostanzialmente automatizzati, gli atti di pronta liquidazione e quelli di controllo formale delle dichiarazioni, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni attuative. Ne deriva che la ricezione di una lettera di compliance non sostituisce automaticamente il contraddittorio preventivo, né l’assenza della lettera determina di per sé l’invalidità dell’accertamento.

Sconti con addebito diretto

La riforma interviene anche sull’incentivazione dei pagamenti mediante addebito diretto su conto corrente bancario o postale. Regioni ed enti locali potranno prevedere una riduzione delle aliquote o delle tariffe, stabilendo una percentuale di sconto, un importo fisso oppure un limite massimo di riduzione.

Non è previsto uno sconto automatico e generalizzato del 20%. La misura agevolativa dipenderà dalla scelta del singolo ente e dal relativo atto regolamentare o tariffario. Nella relazione illustrativa dello schema è riportato, a titolo esemplificativo, un beneficio del 5%, con tetto massimo di 1.000 euro, ma tale esempio non costituisce una misura obbligatoria né uniforme sul territorio nazionale.

La riduzione non si applica alle entrate per le quali la riscossione deve avvenire esclusivamente tramite il sistema dei versamenti unitari disciplinato dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997. La relazione illustrativa richiama espressamente l’IMU quale esempio di tributo escluso dal meccanismo, poiché il relativo incasso incide sulle regolazioni del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi.

Rateazione e compensazione

Il testo originario richiamava una rateazione fino a 72 rate mensili per debiti superiori a 20.000 euro. Tale dato richiede una verifica puntuale nella versione definitiva del decreto e, soprattutto, nelle disposizioni regolamentari dell’ente impositore o del soggetto incaricato della riscossione.

La rateazione dei debiti relativi a tributi locali e regionali non può essere descritta come una facoltà uniforme e automaticamente riconosciuta in sei anni per tutte le posizioni. Occorre distinguere tra la disciplina dell’ente creditore, l’eventuale riscossione tramite ingiunzione fiscale, la riscossione affidata all’Agenzia delle entrate-Riscossione e le eventuali rateazioni già in corso.

Lo schema contempla inoltre strumenti di semplificazione nella gestione delle entrate territoriali e interventi sul sistema di riscossione. Le compensazioni tra entrate dell’ente, quando ammesse, dovranno essere valutate alla luce della specifica disciplina applicabile, dei regolamenti dell’ente e delle modalità tecniche previste per la gestione delle banche dati e dei flussi di pagamento.

Misura Contenuto Punto di attenzione
Lettere di compliance Comunicazioni preventive su elementi rilevanti per la corretta determinazione del tributo Non sono atti impositivi e non sono automaticamente impugnabili
Avvisi bonari Regolarizzazione di omessi, tardivi o parziali versamenti con sanzione ridotta Sanzioni, termini e modalità devono essere verificati nella disciplina dell’ente
Addebito diretto Possibile riduzione di aliquote o tariffe per chi domicilia il pagamento Beneficio facoltativo, non automatico e non applicabile alle entrate riscosse esclusivamente tramite F24
Rateazione Possibilità di piani di pagamento per debiti tributari Durata, soglie e decadenza dipendono dalla disciplina concretamente applicabile
Accertamento esecutivo regionale Estensione dell’efficacia esecutiva agli atti relativi ai tributi regionali Previsto per gli atti emessi dal 2027, salvo anticipazione con legge regionale

Accertamento esecutivo regionale dal 2027

La principale novità sul piano della riscossione riguarda l’estensione dell’avviso di accertamento esecutivo ai tributi regionali. Il meccanismo, già applicabile ai tributi degli enti locali dal 1° gennaio 2020, dovrebbe operare per gli atti di accertamento regionali emessi dal 1° gennaio 2027, oppure da una data anteriore se prevista da apposita legge regionale.

L’avviso di accertamento esecutivo riunisce in un unico atto la funzione accertativa e quella esecutiva. Una volta decorso il termine per il ricorso, oppure il termine previsto per il pagamento, l’atto può acquisire efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.

L’estensione riguarda i tributi regionali in senso ampio e non può essere limitata, in termini assoluti, al bollo auto o al tributo speciale per il deposito in discarica. La tassa automobilistica regionale rappresenta certamente una delle entrate di maggiore impatto operativo, ma il perimetro applicativo va verificato rispetto alla versione definitiva della norma, alla disciplina del singolo tributo e agli eventuali interventi della legislazione regionale.

Lo schema prevede inoltre che l’atto di accertamento esecutivo non acquisti efficacia di titolo esecutivo per somme inferiori a 30 euro, importo comprensivo di sanzioni e interessi riferito a ciascun credito e a ciascun periodo d’imposta.

Indicazioni operative per gli studi

Per professionisti, imprese e contribuenti con posizioni aperte verso regioni o comuni, la compliance preventiva richiede una gestione documentale più rapida e strutturata. La comunicazione ricevuta dovrebbe essere immediatamente confrontata con dichiarazioni, delibere comunali, versamenti eseguiti, visure catastali, contratti, variazioni soggettive e ogni altro dato rilevante ai fini del tributo.

In particolare, è opportuno verificare la natura della comunicazione ricevuta, la correttezza della ricostruzione dell’ente, la possibilità di ravvedimento, il regime sanzionatorio applicabile, i termini per fornire chiarimenti e l’eventuale presenza di un atto già notificato. L’attenzione preventiva diventa ancora più rilevante in vista dell’accertamento esecutivo regionale, che potrà comprimere i tempi tra la contestazione e l’avvio della riscossione coattiva.

Infografica

I lettere compliance tributi locali riscossione

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