Ho utilizzato un codice tributo errato per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore delle quote nel modello F24. Questo errore può essere considerato un errore formale e quindi sanabile attraverso una comunicazione CIVIS, oppure, considerando che il pagamento dell’imposta sostitutiva rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento della procedura, la pratica di rideterminazione del valore risulta nulla e non posso correggere l’errore commesso? |
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L’errore da lei commesso nell’indicazione del codice tributo nel modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore delle quote è considerato un errore meramente formale e pertanto è pienamente sanabile mediante la presentazione di una comunicazione CIVIS. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con l’importante ordinanza numero 27332 del 22 ottobre 2024, ha definitivamente chiarito che l’errore materiale commesso nella compilazione del modello F24 consistente nell’aver indicato un codice tributo errato è emendabile e la successiva rettifica del modello da parte del contribuente ha piena validità ed efficacia. La Suprema Corte ha così esteso il principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali anche agli errori di compilazione dei modelli F24, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui le dichiarazioni fiscali del contribuente non sono atti negoziali e possono essere modificate quando emergono nuovi elementi di conoscenza e valutazione. Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, un contribuente aveva erroneamente indicato il codice tributo relativo al credito di imposta per incremento dell’occupazione invece del credito IVA e l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di recupero, ma i giudici di legittimità hanno riconosciuto che si trattava di un errore materiale emendabile che non poteva far perdere al contribuente un diritto altrimenti spettante.
Per procedere alla correzione dell’errore commesso, lei può utilizzare il servizio telematico CIVIS disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, inviando una richiesta di modifica del modello F24 nella quale dovrà indicare l’errore commesso specificando il codice tributo errato e quello corretto. In alternativa alla procedura telematica, è possibile presentare un’istanza di correzione scritta all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite posta elettronica certificata, allegando la prova del versamento effettuato e chiedendo che la somma pagata con codice errato sia attribuita al codice tributo corretto in autotutela. È importante sottolineare che la richiesta di modifica può essere presentata a condizione che la delega di pagamento risulti già acquisita nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria, riguardi tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, sia stata presentata negli ultimi 3 anni solari antecedenti l’anno della richiesta e presenti almeno un tributo non abbinato. Nel suo caso specifico, considerando che l’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore delle quote rientra tra i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, la correzione mediante CIVIS è pienamente ammissibile.
La procedura di correzione dell’errore formale non comporta l’invalidità della pratica di rideterminazione del valore delle quote, in quanto il versamento è stato effettivamente eseguito e la somma è stata comunque acquisita dall’Erario, seppure con un’indicazione errata del codice tributo. Il principio di fondo è che un errore di codice tributo, se rettificato, non può comportare conseguenze sanzionatorie o la perdita di un diritto altrimenti spettante al contribuente, purché il versamento sia stato effettivamente eseguito e l’errore venga tempestivamente segnalato e corretto.
Il fondamento normativo di questa possibilità di correzione si rinviene nell’articolo 8 e nell’articolo 10 della Legge numero 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente, nonché nell’articolo 17 del Decreto Legislativo numero 241 del 1997 in materia di compensazioni, norme che garantiscono al contribuente la possibilità di emendare errori materiali che comporterebbero oneri tributari più gravosi di quelli effettivamente dovuti.