L’approvazione dell’11 dicembre 2025 da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Milleproroghe segna un intervento strutturale sulle tempistiche di applicazione della riforma fiscale. Il provvedimento, che si articola in 16 articoli, dispone lo slittamento dell’entrata in vigore dei testi unici tributari dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, una decisione che riflette la complessità tecnico-organizzativa della riforma in corso e che avrà conseguenze rilevanti sull’operatività di professionisti e imprese.
Il decreto interviene su un ventaglio ampio di materie – dalla fiscalità al lavoro, passando per gli adempimenti societari e gli obblighi assicurativi – rimodulando il calendario degli adempimenti con un approccio che privilegia la gradualità rispetto a cambiamenti immediati che l’apparato amministrativo non sarebbe in grado di sostenere.
Lo slittamento dei testi unici della riforma tributaria
La proroga più rilevante riguarda il differimento temporale dell’efficacia di cinque testi unici tributari: quello sulle sanzioni amministrative e penali (D.Lgs. n. 173/2024), quello sui tributi erariali minori (D.Lgs. n. 174/2024), il testo sulla giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024), quello in materia di riscossione e versamenti (D.Lgs. n. 33/2025) e il testo unico dell’imposta di registro e altri tributi indiretti (D.Lgs. n. 123/2025).
Si tratta di provvedimenti già pubblicati in Gazzetta Ufficiale tra novembre 2024 e agosto 2025, il cui iter approvativo si è concluso ma che necessitano di un ulteriore anno per consentire l’adeguamento operativo del sistema. Il Ministero dell’Economia ha motivato la scelta evidenziando come l’implementazione simultanea di questi strumenti normativi comporterebbe un carico tecnico e organizzativo insostenibile tanto per l’amministrazione finanziaria quanto per i contribuenti e gli intermediari.
Per gli studi professionali e le strutture di consulenza tributaria, questo rinvio assume una rilevanza particolare. L’entrata in vigore dei testi unici avrebbe richiesto modifiche immediate a software gestionali, procedure operative interne, modulistica e sistemi di compliance. La riforma sanzionatoria, ad esempio, avrebbe imposto un riassetto completo dei criteri applicativi, con implicazioni dirette sulla quotidianità operativa degli operatori del settore.
La scelta di posticipare di dodici mesi consente di affrontare con maggiore accuratezza l’allineamento tra i diversi livelli normativi – un tema emerso nel dibattito tecnico che ha accompagnato l’approvazione dei testi, dove si è registrata una certa difficoltà nel coordinare disposizioni stratificate nel tempo e spesso sovrapposte. Il rinvio offre margine per verificare la coerenza tra le nuove norme e quelle ancora in vigore, riducendo il rischio di incertezze interpretative.
Incentivi occupazionali: conferme sino al 2026
Sul versante del sostegno all’occupazione, il decreto prolunga di un anno le misure agevolative in scadenza al 31 dicembre 2025. L’esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 che non abbiano mai avuto contratti stabili viene esteso per tutto il 2026, mantenendo la durata massima di 24 mesi e il limite mensile di 500 euro. Analogamente, viene rinnovato il bonus per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate, con esonero contributivo fino al 100% e massimale di 650 euro mensili.
La conferma degli incentivi per la ZES Mezzogiorno costituisce un altro elemento di continuità. Le imprese che operano nelle zone economiche speciali o che avviano attività autonome nei settori della digitalizzazione e della transizione ecologica potranno continuare ad accedere agli strumenti di incentivazione già esistenti, evitando interruzioni in programmi avviati negli ultimi anni.
Questa scelta si inserisce in una logica di pianificazione aziendale che richiede stabilità normativa. Gli incentivi occupazionali, nella prassi, vengono considerati dalle imprese come elementi strutturali nella programmazione delle assunzioni – per questo una loro improvvisa scadenza avrebbe generato discontinuità operative.
Il Fondo di Garanzia PMI e le polizze catastrofali
Un aspetto centrale per il tessuto produttivo riguarda la proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del Fondo di Garanzia per le PMI. La misura garantisce la continuità nell’accesso al credito con garanzie pubbliche, uno strumento essenziale per le piccole e medie imprese che necessitano di liquidità per investimenti, consolidamento dell’indebitamento o programmi di sviluppo. La proroga mantiene le condizioni facilitate attualmente operative, senza modifiche ai massimali annuali stabiliti dalla legge di bilancio.
Sul fronte delle coperture assicurative contro eventi catastrofali, il decreto introduce tempistiche differenziate. Per le piccole e microimprese del settore della ristorazione e della somministrazione, così come per quelle del turismo ricettivo, il termine per stipulare le polizze obbligatorie viene posticipato dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026. Si tratta di un differimento di tre mesi che tiene conto delle difficoltà segnalate dagli operatori nel reperire prodotti assicurativi adeguati.
Per il settore della pesca e dell’acquacoltura, invece, la decorrenza dell’obbligo viene spostata al 31 dicembre 2026. Le altre categorie imprenditoriali rimangono, almeno per ora, soggette al termine del 1° gennaio 2026, sebbene la fase di conversione parlamentare del decreto possa ancora riservare modifiche.
Le assemblee societarie in modalità telematica
Il decreto interviene anche sulle modalità di svolgimento delle assemblee societarie, prorogando al 30 settembre 2026 le disposizioni semplificate introdotte dall’articolo 106 del D.L. n. 18/2020. Secondo quanto previsto dalla normativa, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le cooperative e le mutue assicuratrici possono convocare assemblee ordinarie e straordinarie con modalità che derogano alle previsioni statutarie.
In particolare, è consentito il voto elettronico o per corrispondenza, l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano identificazione e partecipazione, e – per le società a responsabilità limitata – l’espressione del consenso tramite consultazione scritta. Le società quotate possono inoltre designare un rappresentante a cui i soci conferiscono deleghe, anche prevedendo che l’assemblea si svolga esclusivamente tramite tale rappresentante.
Queste modalità, originariamente concepite come misure emergenziali durante la pandemia, sono divenute nella prassi strumenti consolidati di gestione assembleare. La proroga al 30 settembre 2026 consente di superare il primo semestre dell’anno, periodo cruciale per l’approvazione dei bilanci di esercizio, mantenendo la flessibilità operativa acquisita. Tuttavia, occorre precisare che la norma fa riferimento alla data di svolgimento dell’assemblea, non a quella di convocazione – un elemento da considerare nella pianificazione delle attività societarie.
Sospensione dell’adeguamento delle sanzioni stradali
Una misura che impatta sulla gestione delle flotte aziendali riguarda la sospensione per il 2026 dell’aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal Codice della strada. L’adeguamento periodico delle multe all’inflazione, previsto dall’articolo 1, comma 497, della legge n. 197/2022, viene bloccato anche per il prossimo anno.
Sebbene si tratti di una disposizione apparentemente marginale, essa ha conseguenze pratiche rilevanti per le imprese che gestiscono flotte di veicoli aziendali. Il mancato aggiornamento degli importi sanzionatori per un ulteriore anno incide sulla prevedibilità dei costi legati alle contestazioni amministrative e sulla gestione delle controversie.
Comunicazione dati superbonus e altri interventi settoriali
Il decreto estende al 2026 l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche. La misura, originariamente prevista per le annualità 2024 e 2025, viene prorogata anche per le spese 2026 che beneficiano di agevolazioni fiscali connesse a eventi eccezionali, come stabilito dal D.P.C.M. del 17 settembre 2024.
Tra le altre disposizioni, figurano proroghe relative alla normativa sanitaria – con l’estensione al 31 dicembre 2026 dello scudo penale per i professionisti sanitari in situazioni di grave carenza di personale – e agli adempimenti catastali per le strutture ricettive all’aperto, il cui termine per la presentazione degli atti di aggiornamento slitta dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026.



