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Lavoratore sportivo forfetario:

Lavoratore sportivo forfetario: franchigia da 15 e 5 mila euro

24 Ottobre, 2025

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Quando un professionista che opera in regime forfetario inizia a svolgere attività sportiva dilettantistica, si trova dinanzi a una disciplina piuttosto articolata. L’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito come determinare il reddito imponibile e, soprattutto, cosa accade al momento della verifica sui requisiti per restare nel sistema agevolato. La normativa in materia – introdotta dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 – ha trasformato profondamente il trattamento fiscale di chi percepisce sia compensi professionali che sportivi.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Il compenso sportivo dilettantistico nel regime forfetario beneficia di franchigia fiscale da 15.000 euro annui: fino a tale soglia non concorre al reddito imponibile.
  • Il coefficiente di redditività forfetario si applica solo all’eccedenza rispetto alla franchigia.
  • Per la verifica della soglia degli 85.000 euro di ricavi l’Agenzia considera il lordo incassato, senza riduzioni per la franchigia.
  • Sul lato previdenziale, i contributi INPS sono dovuti solo sulla parte eccedente i 5.000 euro di franchigia annua.
  • Dal 2028 termina la riduzione temporanea dei contributi INPS, che ora si calcolano al 50% dell’imponibile previdenziale solo fino al 2027.
  • Attenzione nella compilazione dei quadri LM e RR del modello Redditi: la franchigia modifica il calcolo fiscale e previdenziale ma non la verifica dei limiti.

La trasformazione introdotta dalla riforma dello sport

Fino a qualche anno fa, i compensi dello sportivo dilettante ricadevano nella categoria dei “redditi diversi”. Un’inquadramento che, a dire il vero, semplificava non poco il quadro normativo. Con l’entrata in vigore della riforma del 2021, tuttavia, tutto è cambiato. Quei compensi oggi si considerano a pieno titolo reddito di lavoro autonomo. La questione riguarda specificamente chi esercita l’attività sportiva in modo sistematico, tanto da poter essere qualificato come lavoratore sportivo. L’articolo 53, primo comma del T.U.I.R. traccia il confine: è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il preparatore atletico, il direttore di gara e chiunque risulti tesserato presso un ente sportivo riconosciuto, operando dietro corrispettivo.

Nasce quindi una questione di fondo: come convive tutto ciò con il regime forfetario? La domanda è tutt’altro che oziosa, perché molti professionisti – ad esempio, un programmatore che allena squadre giovanili nel tempo libero – si trovano a gestire simultaneamente due diverse fonti di reddito.

Come funziona il meccanismo della franchigia nei forfetari

La risposta arriva dall’articolo 36, comma 6 del decreto di riforma dello sport. Laddove un soggetto percepisca compensi derivanti da prestazioni sportive dilettantistiche, la legge prevede una franchigia fiscale annuale di 15.000 euro. Fin qui nulla di nuovo: l’importo fino a tale soglia non concorre alla determinazione della base imponibile. La novità riguarda chi opera in regime forfetario – ed è proprio su questo profilo che si concentra il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nel mese di settembre 2025.

Il meccanismo operativo è questo: il coefficiente di redditività, quello strumento fondamentale del sistema forfetario, non si applica all’intera cifra dei compensi sportivi. Si applica unicamente alla parte che eccede la soglia di 15.000 euro. Significa che, se uno sportivo forfetario percepisce 12.000 euro da attività sportiva, quella somma resta completamente estranea alla tassazione. Se invece ne percepisce 25.000, il coefficiente (ad esempio il 78% per un istruttore) si applica ai soli 10.000 euro eccedenti la franchigia.

Una precisazione mette ordine tra le interpretazioni: la franchigia incide esclusivamente sul calcolo del reddito imponibile fiscale. Non tocca, invece, la verifica del limite massimo di 85.000 euro, oltre il quale non si rimane nel regime agevolato.

Un punto critico: il limite dei 85.000 euro rimane lordo

Ecco il nodo cruciale che molti professionisti tralasciano. Quando l’Agenzia verifica se il contribuente può permanere nel forfetario, conta ogni euro incassato, senza alcuna riduzione legata alla franchigia. Un consulente legale che lavora per conto di studi professionali incassando 70.000 euro, e contemporaneamente allena una squadra di calcio guadagnando 18.000 euro, ha un volume complessivo di 88.000 euro.

Questo superamento comporta l’uscita dal regime a partire dall’anno successivo. Il fatto che 15.000 di quei compensi sportivi restino fiscalmente irrilevanti non modifica il risultato: ai fini della verifica della soglia dei 85.000, si considera il compenso lordo, intero, inclusivo della quota esente.

La conseguenza pratica merita attenzione. Un imprenditore che a fine anno scopre di aver toccato 90.000 euro di ricavi totali non potrà presentare il proprio modello Redditi in regime forfetario per quell’esercizio. Dovrà passare alla dichiarazione ordinaria, con tutte le complicazioni gestionali che ne derivano.

Il lato previdenziale: un’ulteriore franchigia a 5.000 euro

Parallelamente alla tassazione, opera però una disciplina previdenziale del tutto autonoma. Qui le cose si complicano ulteriormente, perché le soglie non coincidono. Secondo l’articolo 35, comma 8-bis del D.Lgs. 36/2021, i lavoratori sportivi autonomi con partita IVA sono obbligati all’iscrizione presso la Gestione Separata dell’INPS.

Per quanto riguarda i contributi pensionistici e assistenziali, interviene una franchigia previdenziale di 5.000 euro annui. Questo significa che i contributi vengono calcolati solamente sulla parte di compenso che supera tale soglia. Un atleta che guadagna 8.000 euro da attività sportiva, quindi, non versa alcun contributo. Se ne guadagna 12.000, versa contributi sui soli 7.000 euro eccedenti.

Le aliquote contributive variano in funzione della situazione del singolo contribuente. Chi è già iscritto a un’altra forma di previdenza obbligatoria (ad esempio, come dipendente in un ente pubblico) versa il 24% sulla base imponibile previdenziale. Chi, invece, non possiede altra copertura previdenziale versera il 25%, a cui si aggiungono le aliquote per le prestazioni accessorie – malattia, maternità, ISCRO – applicate con modalità leggermente diverse.

Fino al 31 dicembre 2027 vige un’agevolazione temporanea: la contribuzione pensionistica propriamente detta (IVS) si applica sul 50% dell’imponibile previdenziale, mentre le prestazioni accessorie rimangono calcolate al 100%. Successivamente questa riduzione scomparirà, e i contributi saranno dovuti per intero.

Un caso concreto: il programmatore-istruttore

Consideriamo un professionista informatico che opera in regime forfetario. È iscritto alla Gestione Separata dell’INPS in veste di professionista nel settore IT. Contemporaneamente allena ragazzi presso una società sportiva dilettantistica. Nel corso dell’anno percepisce:

  • 72.000 euro dalla consulenza informatica
  • 14.000 euro dall’attività di allenatore sportivo

In questo scenario, il verificarsi dei requisiti per permanere nel forfetario procede così. Si somma il totale lordo: 72.000 + 14.000 = 86.000 euro. La soglia è superata. L’anno successivo il nostro professionista uscirà dal regime agevolato, dovendo presentare una dichiarazione ordinaria.

Per il calcolo del reddito imponibile dell’anno in cui ancora rimane forfetario, le cose vanno diversamente. L’attività informatica genera un imponibile pari a 72.000 × 67% (coefficiente per il codice ATECO informatica) = 48.240 euro. L’attività sportiva, invece, vede i 14.000 euro completamente assorbiti dalla franchigia di 15.000. Di conseguenza, nessun euro di quella attività contribuisce alla formazione del reddito lordo forfetario. L’imponibile totale resta 48.240 euro.

Sul versante previdenziale, la Gestione Separata dell’INPS riceve una comunicazione diversa. I compensi sportivi di 14.000 euro, al netto della franchigia previdenziale di 5.000 euro, generano una base imponibile contributiva di 9.000 euro. Applicando la riduzione temporanea al 50%, la base si riduce a 4.500 euro. Moltiplicando per l’aliquota del 24% (poiché il nostro consulente è già iscritto come professionista informatico), il contributo dovuto è pari a 1.080 euro.

Modifichiamo il presupposto: supponiamo che lo stesso professionista riceva 20.000 euro da attività sportiva anziché 14.000. Adesso il totale lordo sale a 92.000 euro, confermando l’uscita dal forfetario. Sul fronte del reddito imponibile, i compensi sportivi eccedono la franchigia fiscale di 5.000 euro. Questi 5.000 euro, moltiplicati per il coefficiente del 78% (proprio degli istruttori sportivi), generano 3.900 euro di reddito addizionale. L’imponibile complessivo diviene 48.240 + 3.900 = 52.140 euro.

Alla Gestione Separata vengono comunicati 20.000 euro lordi. Al netto della franchigia previdenziale di 5.000, rimangono 15.000 euro. Con la riduzione al 50%, la base diviene 7.500 euro. Il contributo: 7.500 × 24% = 1.800 euro.

Cosa cambia nella compilazione del modello Redditi

La presentazione della dichiarazione annuale dei redditi richiede precisione quando si mescolano regime forfetario e attività sportiva dilettantistica. Nel quadro LM – dedicato ai redditi di lavoro autonomo forfetario – si indicano esclusivamente i compensi sportivi che superano la soglia di 15.000 euro. Se non la superano, quella voce rimane in bianco.

Diverso il quadro RR, riservato ai contributi verso la Gestione Separata. Qui viene compilata una sezione specifica dedicata al lavoro sportivo (sezione III, per chi ne ha). Nel dettaglio:

nella prima colonna si riporta il totale lordo dei compensi sportivi, senza alcuna decurtazione dalla franchigia fiscale. Questo valore rappresenta quanto effettivamente incassato. La seconda colonna raccoglie la franchigia previdenziale di 5.000 euro. La terza colonna contiene il risultato della sottrazione: compensi lordi meno franchigia. Su questo importo, si applica la riduzione temporanea al 50% (qualora ancora vigente). Il risultato finisce in colonna quattro. La settima colonna richiede il codice dell’aliquota contributiva: F per chi versa al 24%, oppure G per il 25%. L’ottava colonna ospita il contributo effettivamente dovuto.

Un esempio numerico chiarisce ulteriormente. Se il compenso sportivo lordo è 18.000 euro, la franchigia previdenziale 5.000, l’imponibile è 13.000. Con la riduzione al 50%, diviene 6.500. Moltiplicando per il 24%, il contributo è 1.560 euro. Nel modello Redditi, si digita 18.000 nella colonna 1, 5.000 nella colonna 2, 13.000 nella colonna 3, 6.500 nella colonna 4, il codice F nella colonna 7, infine 1.560 nella colonna 8.

I riferimenti normativi di base

La disciplina si basa sull’articolo 36, secondo e sesto comma del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, che introduce la franchigia di 15.000 euro. L’articolo 35, commi 8-bis e 8-ter dello stesso decreto gestisce la franchigia previdenziale e l’agevolazione contributiva. L’articolo 53, primo comma del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) classifica il lavoro sportivo tra i redditi di lavoro autonomo. La consulenza giuridica n. 14 dell’Agenzia delle Entrate, datata 30 settembre 2025, ha precisato come il coefficiente forfetario non si applichi all’intera somma dei compensi sportivi, bensì soltanto all’eccedenza della franchigia fiscale.

Considerazioni finali sui profili critici

Quando il lavoratore sportivo forfetario si misura con questa disciplina, emergono spesso dubbi applicativi. Il primo riguarda il trattamento dei compensi che rimangono sotto le due franchigie. Sia la soglia dei 15.000 euro (fiscale) che quella dei 5.000 euro (previdenziale) operano in modo indipendente. Un compenso di 8.000 euro, ad esempio, è completamente irrilevante sotto il profilo fiscale ma generalmente già coperto da quella previdenziale di 5.000.

Una seconda criticità nasce dalla coesistenza di più attività. Se il professionista esercita contemporaneamente consulenza informatica, formazione sportiva e forse ancora design grafico, ciascuna attività possiede un proprio codice ATECO e un proprio coefficiente di redditività. La compilazione del modello Redditi richiede allora un’attenzione particolare per non mischiare le basi imponibili.

Infine, c’è il dato temporale. La riduzione dei contributi INPS al 50% scade il 31 dicembre 2027. Dal 2028 in poi, i contributi verranno calcolati per intero. Questo mutamento avrà conseguenze significative su chi continuerà a svolgere attività sportiva in parallelo ad altre professioni.

La prassi amministrativa, inoltre, segnala che i controlli dell’Agenzia delle Entrate si concentrano spesso proprio sulla congruità della franchigia dichiarata e sulla corretta verifica del limite dei 85.000 euro. Una negligenza nel compilare questi aspetti potrebbe esporre il contribuente a rettifiche e recuperi.

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