| Le sottopongo il seguente quesito interpretativo in materia di regime forfettario, con particolare riferimento alla causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d-bis), L. 190/2014, in relazione alla nuova disciplina del lavoro sportivo di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Il caso riguarda un collaboratore sportivo di una ASD che, nell’anno 2025, ha svolto attività per quattro mesi percependo compensi complessivi pari a euro 3.000, nell’ambito del rapporto di collaborazione sportiva disciplinato dalla riforma dello sport. Nel gennaio 2026 il medesimo soggetto apre partita IVA aderendo al regime forfettario, esercitando attività di lavoratore sportivo autonomo. Tale attività verrà svolta esclusivamente nei confronti della stessa ASD con cui aveva collaborato nell’anno precedente. Il dubbio interpretativo riguarda l’applicabilità della causa ostativa prevista dalla lett. d-bis), secondo cui non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali siano in corso rapporti di lavoro o siano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi).
Si chiede pertanto:
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il caso da Lei illustrato è stato affrontato in modo diretto dalla Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte con l’Interpello n. 901-137/2025 del giugno 2025, che rappresenta oggi il principale riferimento interpretativo sulla materia, pur non avendo valore vincolante erga omnes.
Sul primo quesito – Qualificazione della collaborazione sportiva come “rapporto di lavoro” rilevante ai fini della causa ostativa.
La DRE Piemonte ha chiarito in modo inequivocabile che il D.lgs. 36/2021, che disciplina il lavoro sportivo riformato, non introduce né regimi speciali ai fini IVA né regimi forfettari di determinazione del reddito. I compensi percepiti nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa sportiva di cui all’art. 25, co. 2, D.lgs. 36/2021 sono qualificati, ai fini IRPEF, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, co. 1, lett. c-bis), TUIR, e pertanto rientrano pienamente nella nozione di “rapporti di lavoro” rilevanti ai fini della causa ostativa di cui alla lett. d-bis). Né la modesta entità del compenso percepito (3.000 euro) né la breve durata del rapporto (4 mesi) assumono valenza derogatoria rispetto alla qualificazione giuridica del rapporto: ciò che rileva è l’avvenuta percezione di redditi assimilati al lavoro dipendente nell’ambito del biennio di osservazione (2024-2025).
Sul secondo quesito – Inapplicabilità del regime forfettario già in fase di accesso.
Occorre qui richiamare la Circolare n. 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito che la verifica della causa ostativa di cui alla lett. d-bis) non opera preventivamente al momento dell’apertura della partita IVA, bensì ex post, al termine del primo periodo d’imposta. Ciò significa che il soggetto può legittimamente accedere al regime forfettario all’atto dell’apertura della partita IVA nel gennaio 2026, non essendo la causa ostativa un elemento che impedisce formalmente l’ingresso nel regime, ma che ne determina la decadenza qualora, a consuntivo, risulti violato il requisito della prevalenza. Tuttavia, nel caso di specie, lo svolgimento dell’attività autonoma nel 2026 esclusivamente nei confronti della medesima ASD rende pressoché certa – già in termini previsionali – la violazione del criterio della prevalenza al termine del periodo d’imposta, con conseguente obbligo di fuoriuscita dal regime a partire dal 2027.
Sul terzo quesito – Modalità di verifica della prevalenza e decadenza dal regime.
Il criterio della prevalenza si ritiene integrato quando i ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno nei confronti del soggetto che era stato committente (o datore di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta) superano il 50% del totale dei ricavi/compensi conseguiti nel medesimo anno. La verifica va effettuata al 31 dicembre dell’anno di imposta, con effetto sulla perdita del regime a partire dal periodo d’imposta successivo, come confermato dalla Circ. 9/E/2019 e ribadito nella risposta all’Interpello n. 285/2022. Nel caso concreto, poiché i ricavi derivano al 100% dalla medesima ASD, la soglia del 50% sarà necessariamente e automaticamente superata, e pertanto alla fine del 2026 il soggetto dovrà abbandonare il regime forfettario con efficacia dal 1° gennaio 2027.
Un ulteriore elemento di particolare rilievo pratico riguarda la preclusione all’aliquota agevolata del 5% per il quinquennio di start-up di cui all’art. 1, co. 65, L. 190/2014: la DRE Piemonte ha espressamente negato tale beneficio, sul presupposto che l’attività professionale autonoma costituisca mera prosecuzione di quella precedentemente svolta in forma di collaborazione sportiva coordinata e continuativa, venendo meno il requisito della “nuova” iniziativa economica richiesto dalla norma. L’aliquota applicabile sarà quindi quella ordinaria del 15%, senza possibilità di fruire del regime agevolato quinquennale.
In via conclusiva, il consiglio operativo è di valutare con estrema attenzione l’opportunità di mantenere il regime forfettario già a partire dall’accesso, tenendo in considerazione che – data la struttura del rapporto esclusivo con la ASD – la decadenza al termine del 2026 è matematicamente certa, e che l’imposta sostitutiva applicabile sarà il 15% e non il 5%. Per eventuali profili difensivi, potrebbe essere utile presentare un’istanza di interpello preventivo alla DRE competente per territorio, analogamente a quanto fatto nel caso piemontese, per cristallizzare la posizione dell’Amministrazione locale, fermo restando che l’orientamento espresso dalla DRE Piemonte è oggi l’unico riferimento interpretativo disponibile in materia

