Il settore della distribuzione di carburanti ha finalmente trovato risposta a una delle questioni più controverse degli ultimi anni: la corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sulle carte prepagate carburante. Con la risposta a interpello n. 235/E del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha posto fine a una problematica che affliggeva numerosi operatori del comparto, eliminando definitivamente il rischio di doppia imposizione fiscale. La questione, che coinvolge migliaia di distributori su tutto il territorio nazionale, ruotava attorno a una pratica commerciale sempre più diffusa: l’utilizzo di carte prepagate ricaricabili per l’acquisto di carburanti presso le stazioni di servizio. Un meccanismo apparentemente semplice che nascondeva però insidie fiscali significative, tanto da spingere l’amministrazione finanziaria a intervenire con chiarimenti definitivi.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Quadro normativo: ris. ADE n. 235/E (10/09/2025), art. 6-quater D.P.R. 633/72, D.Lgs. 141/2018.
- Principio: le carte prepagate carburante sono buoni-corrispettivo multiuso: nessuna rilevanza IVA al momento della ricarica.
- Applicazione IVA: solo al momento del rifornimento scatta l’obbligo IVA e la fatturazione.
- Operatività distributori: fattura solo all’erogazione, note di variazione art. 26 e istanza di rimborso art. 30-ter IVA per correzioni.
- Normativa superata: circolare ADE 8/E-2018 che prevedeva fatturazione alla ricarica.
- Effetti: eliminata doppia imposizione IVA sui buoni multiuso; chiarezza normativa e allineamento ai principi UE.
Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate
La vicenda nasce dall’istanza presentata da una società che opera nel settore della distribuzione di carburanti per autotrazione con annessa area di servizio. L’azienda aveva sviluppato un sistema di pagamento basato su carte prepagate nominative, utilizzabili esclusivamente presso i propri impianti per l’acquisto di benzina, gasolio e GPL.
Il meccanismo operativo prevedeva che i clienti – sia privati che titolari di partita IVA – versassero una somma predeterminata per ricaricare le proprie carte. Al momento della ricarica, la società emetteva regolarmente fattura per l’intero importo versato, applicando l’aliquota IVA ordinaria e riportando la dicitura “ricarica carta prepagata per vendita carburanti”.
Successivamente, quando i clienti utilizzavano effettivamente le carte per fare rifornimento, l’operazione veniva nuovamente registrata e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate attraverso i sistemi di memorizzazione elettronica previsti dal D.Lgs. n. 127/2015. Il corrispettivo dell’erogazione del carburante risultava così assoggettato una seconda volta all’imposta sul valore aggiunto.
Questa duplicazione fiscale generava evidenti distorsioni: lo stesso importo veniva tassato due volte, creando un onere improprio sia per il distributore che per il consumatore finale. Una situazione che la società richiedente definiva come “duplicazione dell’IVA” e per la quale chiedeva urgenti chiarimenti all’amministrazione finanziaria.
Quadro normativo di riferimento: l’evoluzione della disciplina dei buoni-corrispettivo
Per comprendere appieno la portata del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, è necessario analizzare l’evoluzione normativa che ha interessato il trattamento fiscale dei cosiddetti buoni-corrispettivo. Il punto di svolta si è avuto con il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141, che ha dato attuazione alla direttiva europea 2016/1065 in materia di regime fiscale dei buoni.
La normativa ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1972 gli articoli da 6-bis a 6-quater, stabilendo una distinzione fondamentale tra due tipologie di buoni-corrispettivo:
- Buoni-corrispettivo monouso (art. 6-ter): strumenti per i quali, al momento dell’emissione, sono già noti tutti gli elementi necessari per determinare il trattamento IVA applicabile. Questi includono la natura, qualità e quantità dei beni o servizi cui il buono dà diritto, il luogo della cessione o prestazione e l’aliquota IVA applicabile.
- Buoni-corrispettivo multiuso (art. 6-quater): strumenti per i quali, al momento dell’emissione, non è nota la disciplina IVA applicabile alla futura cessione di beni o prestazione di servizi. In questo caso, l’imposta diventa esigibile solo al momento dell’utilizzo effettivo del buono.
La distinzione non è meramente formale, ma produce conseguenze operative significative. Secondo l’art. 6-quater, comma 2, “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione”.
Analisi tecnica della qualificazione delle carte prepagate per carburante
L’Agenzia delle Entrate ha condotto un’analisi approfondita delle caratteristiche tecniche e operative delle carte prepagate carburante per determinarne la corretta classificazione fiscale. L’elemento discriminante è risultato essere l’impossibilità di conoscere, al momento della ricarica, la quantità esatta di carburante che potrà essere effettivamente acquistata.
Questa incertezza deriva da un fattore strutturale del mercato dei carburanti: la variabilità dei prezzi nel tempo. Al momento della ricarica della carta, infatti, non è possibile determinare quanti litri di benzina o gasolio potranno essere acquistati con l’importo versato, poiché il prezzo alla pompa può subire oscillazioni quotidiane legate a fattori economici, geopolitici e di mercato.
La mancanza di questo elemento essenziale – la quantità di bene acquistabile – impedisce di soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 6-ter per la qualificazione come buono monouso. Di conseguenza, le carte prepagate in questione rientrano necessariamente nella categoria dei buoni-corrispettivo multiuso di cui all’art. 6-quater del decreto IVA.
Questa classificazione comporta un effetto giuridico preciso: l’operazione si considera effettuata solo al verificarsi degli eventi di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo quale corrispettivo o parziale corrispettivo dei beni o servizi. In altre parole, la rilevanza fiscale si sposta dal momento della ricarica al momento dell’effettivo rifornimento di carburante.
Implicazioni operative: dalla teoria alla pratica distributiva
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate produce effetti immediati sulla gestione operativa dei distributori di carburanti. La corretta applicazione del regime dei buoni multiuso comporta infatti una revisione completa delle procedure di fatturazione e registrazione contabile.
Momento di effettuazione dell’operazione: L’operazione rilevante ai fini IVA non è più la ricarica della carta prepagata, bensì l’erogazione effettiva del carburante presso la stazione di servizio. Questo principio si allinea con la logica economica dell’operazione, dove il trasferimento della proprietà del bene avviene solo al momento del rifornimento.
Obblighi di fatturazione: La fatturazione deve avvenire esclusivamente al momento dell’erogazione del carburante, utilizzando i sistemi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica già previsti dalla normativa vigente. Le fatture precedentemente emesse per le ricariche delle carte risultano ora prive di fondamento normativo.
Gestione della documentazione: I distributori dovranno aggiornare le proprie procedure amministrative, eliminando l’emissione di fatture al momento della ricarica e concentrando tutti gli adempimenti fiscali sul momento dell’effettivo consumo del carburante.
Superamento della precedente interpretazione amministrativa
La risposta n. 235/E segna una svolta rispetto alle indicazioni fornite in precedenza dall’amministrazione finanziaria. In particolare, risultano definitivamente superate le disposizioni contenute nella circolare n. 8/E del 2018, emanata in una fase antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2018.
Quel documento, elaborato quando la disciplina dei buoni-corrispettivo non era ancora stata armonizzata con la normativa europea, prevedeva che la cessione/ricarica della carta costituisse il momento di emissione della fattura elettronica. Un’interpretazione che, alla luce della nuova normativa sui buoni multiuso, risultava ormai obsoleta e fonte di distorsioni fiscali.
Il cambio di orientamento dell’Agenzia delle Entrate testimonia la capacità dell’amministrazione di adeguare le proprie posizioni interpretative all’evolversi del quadro normativo, privilegiando soluzioni che eliminino duplicazioni fiscali improprie e favoriscano una corretta applicazione dei principi IVA.
Strumenti di correzione per le operazioni già effettuate
Consapevole che numerosi distributori potrebbero aver già applicato il regime precedente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative per la correzione delle situazioni già perfezionate. Gli strumenti a disposizione sono due, differenziati in base ai tempi di intervento:
Note di variazione ex art. 26, comma 3, del Decreto IVA: Rappresentano lo strumento ordinario per la correzione di fatture già emesse. I distributori che hanno fatturato le ricariche delle carte prepagate carburante possono emettere note di variazione in diminuzione per recuperare l’IVA indebitamente versata, purché ricorrano i presupposti previsti dalla norma e non siano decorsi i termini di legge.
Istanza di rimborso ex art. 30-ter del Decreto IVA: Nei casi in cui i termini per l’emissione delle note di variazione siano già scaduti, i contribuenti possono ricorrere a questo istituto, giustificando l’istanza sulla base del principio del legittimo affidamento. La società che ha applicato il regime previsto dalla circolare 8/E del 2018 può infatti invocare di aver operato in buona fede, seguendo le indicazioni ufficiali dell’amministrazione all’epoca vigenti.
Profili di interesse per il settore della distribuzione carburanti
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate assume particolare rilevanza per l’intero comparto della distribuzione di carburanti, un settore caratterizzato da margini operativi ridotti e forte competitività. L’eliminazione della doppia imposizione IVA sulle carte prepagate carburante produce effetti positivi su più fronti:
Efficienza operativa: I distributori possono ora implementare sistemi di pagamento innovativi senza il timore di incorrere in duplicazioni fiscali, favorendo l’adozione di strumenti che migliorano l’esperienza del cliente e ottimizzano i processi aziendali.
Certezza normativa: La definizione di regole chiare elimina zone grigie interpretative che potevano esporre gli operatori a contenziosi con l’amministrazione finanziaria, favorendo investimenti in tecnologie di pagamento avanzate.
Competitività del sistema: La rimozione di distorsioni fiscali migliora la competitività complessiva del settore, consentendo ai distributori di offrire servizi a valore aggiunto senza penalizzazioni fiscali improprie.