info@studiopizzano.it

Controlli enti del Terzo settore

Iscrizione tardiva ONLUS al RUNTS: domanda ammessa, devoluzione separata

4 Maggio, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

Con la Nota n. 6665 del 28 aprile 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le ex ONLUS che non hanno rispettato la scadenza del 31 marzo 2026 per l’iscrizione al RUNTS non restano automaticamente escluse dal Registro unico nazionale del Terzo settore. La domanda può essere presentata e istruita anche dopo quella data. Tuttavia, la tardività comporta la perdita definitiva della qualifica ONLUS e fa scattare l’obbligo di devolvere l’eventuale patrimonio incrementale maturato durante la vigenza del regime, previa richiesta di parere obbligatorio al Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo settore. Il punto cruciale del chiarimento ministeriale è che la devoluzione non costituisce un requisito di procedibilità della domanda di iscrizione al RUNTS: i due adempimenti viaggiano su binari separati. Ciò non significa però che la posizione delle ex ONLUS tardive sia sanata: l’iscrizione al RUNTS riguarda la qualifica futura, mentre la devoluzione riguarda l’uscita dal vecchio regime. Il Ministero ha anche precisato che gli elenchi delle ex ONLUS tardive saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate per il monitoraggio.

Iscrizione tardiva ONLUS al RUNTS: il quadro normativo di riferimento

Per effetto del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, dal 1° gennaio 2026 è stata soppressa l’Anagrafe unica delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle Entrate, con contestuale abrogazione delle disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 che regolavano il regime. Le circa 9.000 organizzazioni ancora iscritte nell’Anagrafe avrebbero dovuto compiere una scelta strategica entro il 31 marzo 2026: presentare istanza al RUNTS per acquisire la qualifica di ETS, oppure subire le conseguenze patrimoniali della mancata transizione.

Il termine del 31 marzo 2026 era fissato dall’art. 34, comma 3, del DM 15 settembre 2020, n. 106, come modificato dal DM 13 gennaio 2026, n. 2, pubblicato in G.U. n. 66 del 20 marzo 2026. Chi voleva assumere la qualifica di impresa sociale doveva presentare istanza, nello stesso termine, al Registro delle imprese territorialmente competente.

La Circolare n. 1/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate (§ 5) aveva già anticipato con chiarezza le conseguenze: la mancata iscrizione entro il 31 marzo fa scattare l’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Iscrizione tardiva al RUNTS: cosa dice la Nota ministeriale n. 6665/2026

Con la Nota n. 6665 del 28 aprile 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le indicazioni operative che ridisegnano la lettura pratica della fase post-31 marzo. Il chiarimento non elimina le conseguenze della tardività, ma le colloca nel corretto ordine di priorità procedurale.

Dal 1° aprile 2026, la porta al RUNTS non si chiude del tutto. L’ente perde la qualifica ONLUS – questo è certo e non reversibile – ma può comunque presentare istanza di iscrizione al Registro se possiede i requisiti richiesti dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Qui sta il passaggio operativamente decisivo: il RUNTS non deve verificare, come condizione di procedibilità della domanda, se l’ente abbia già completato la devoluzione patrimoniale. La devoluzione resta dovuta, ma non diventa un filtro di ingresso. I due procedimenti – iscrizione al RUNTS e devoluzione del patrimonio incrementale – viaggiano su binari distinti.

Devoluzione patrimoniale: il binario autonomo

La perdita della qualifica ONLUS apre il tema dell’art. 10, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 460/1997. L’ente deve devolvere l’eventuale patrimonio incrementale – ossia il patrimonio netto maturato durante il periodo di vigenza della qualifica ONLUS – ad altro soggetto con finalità analoghe. Prima di procedere è necessario acquisire il parere obbligatorio del Ministero del Lavoro, come previsto dall’art. 101 del Codice del Terzo settore.

Non si tratta di un dettaglio burocratico. È il punto che separa nettamente la posizione fiscale e patrimoniale dell’ex ONLUS dalla procedura amministrativa di iscrizione al RUNTS.

In pratica, un ufficio RUNTS non può respingere la domanda di iscrizione per la sola assenza, fra gli allegati, della prova che la devoluzione sia già stata effettuata. L’istruttoria si concentra su statuto, bilanci, organi, sezione prescelta e documentazione normativa prevista. Il procedimento devolutivo seguirà il proprio percorso autonomo.

La separazione evita un corto circuito pratico molto rilevante. Se la devoluzione fosse trattata come requisito preliminare, molte domande resterebbero bloccate nell’attesa di un adempimento che richiede valutazioni patrimoniali, individuazione del beneficiario, richiesta del parere ministeriale e atti esecutivi.

Enti senza personalità giuridica

Per le ex ONLUS prive di riconoscimento giuridico, o per quelle che non intendono acquisire la personalità giuridica con l’iscrizione al Registro, la procedura da seguire è quella ordinaria.

L’istanza tardiva viene trattata come una domanda presentata da un ente privo della precedente qualifica ONLUS. Si applicano le regole degli artt. 8 e 9 del DM 106/2020, insieme all’art. 47 del Codice del Terzo settore.

Questo non significa che il pregresso sia irrilevante. Significa che il Registro valuta esclusivamente i requisiti attuali: statuto conforme al CTS, svolgimento di attività di interesse generale, assenza di scopo di lucro, vincoli patrimoniali, bilanci e documentazione richiesta.

Personalità giuridica e ruolo del notaio

Il ragionamento si complica quando l’ente ha già personalità giuridica o intende ottenerla tramite l’iscrizione al RUNTS.

In questi casi entra in gioco l’art. 22 del D.Lgs. 117/2017. Il notaio deve attestare la sussistenza del patrimonio minimo: per le associazioni la soglia è fissata in misura non inferiore a € 15.000, mentre per le fondazioni il limite sale a € 30.000.

La quota destinata alla devoluzione non può essere ignorata ai fini di questa attestazione. Se l’ex ONLUS deve devolvere una parte del patrimonio, il notaio deve verificare se, dedotta quella quota, il patrimonio minimo risulti comunque integro. Il controllo del RUNTS resta formale, ma non acritico: se dall’attestazione notarile non emerge con chiarezza che il patrimonio minimo è stato determinato tenendo conto della quota da devolvere, l’ufficio può richiedere chiarimenti o integrazioni allo studio notarile.

Documenti da predisporre prima della domanda

La domanda tardiva richiede un approccio metodico. Il fatto che la devoluzione non costituisca un prerequisito di iscrizione non autorizza presentazioni incomplete o difformi.

L’ente deve allegare:

  • Atto costitutivo
  • Statuto aggiornato in conformità al Codice del Terzo settore
  • Ultimi due bilanci approvati, redatti secondo gli schemi del DM 5 marzo 2020, n. 39, ove applicabili
  • Documentazione relativa alla nomina dell’organo di controllo (sempre obbligatorio per le fondazioni ETS; per gli altri enti scatta al superamento dei parametri dell’art. 30 CTS)
  • Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti il regime documentale è differente: al posto di atto costitutivo e statuto è richiesto il regolamento previsto dalla disciplina RUNTS specifica.

Il nodo dei venti giorni

Per gli enti che transitano tramite notaio, il termine di venti giorni per il deposito degli atti previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 117/2017 non sana la tardività rispetto alla scadenza del 31 marzo 2026.

La Nota n. 6665/2026 è esplicita: il 31 marzo 2026 era il termine ultimo per l’avvio del procedimento di iscrizione. Di conseguenza, una domanda depositata dopo tale data è tardiva anche se la delibera era stata ricevuta dal notaio prima della scadenza. Un notaio che avesse ricevuto la delibera prima dell’11 marzo 2026 disponeva astrattamente del termine pieno per depositare entro il 31 marzo. Se invece l’ente si è mosso dopo l’11 marzo, il rischio di superare la scadenza era già evidente al momento del conferimento dell’incarico.

Non è solo una questione di calendario. Può configurarsi un problema di responsabilità interna tra ente e professionista, con conseguenze patrimoniali potenzialmente significative.

Agenzia delle Entrate e monitoraggio

Il fatto che il RUNTS non verifichi la devoluzione in sede istruttoria non lascia quell’adempimento privo di presidio.

Gli elenchi delle ex ONLUS non iscritte e di quelle iscritte tardivamente saranno messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Il flusso informativo transita dal gestore informatico del RUNTS e dal Ministero del Lavoro, anche attraverso le richieste di parere devolutivo presentate dagli enti.

La conseguenza operativa è chiara: l’ente che ottiene l’iscrizione tardiva non può archiviare il tema patrimoniale. Al contrario, proprio la visibilità dell’iscrizione tardiva rende più facile per l’Amministrazione finanziaria individuare le posizioni non ancora regolarizzate sotto il profilo della devoluzione.

L’acronimo ONLUS nella denominazione

Un profilo collaterale, ma non secondario, riguarda l’uso della sigla ONLUS nella denominazione degli enti.

Con l’abrogazione dell’intero D.Lgs. 460/1997 – avvenuta, si ricorda, dal 1° gennaio 2026 per effetto del D.L. 84/2025 – l’uso dell’acronimo nella denominazione non è più sanzionato dalle norme degli artt. 27 e 28 dello stesso decreto, che erano collegate all’uso non autorizzato della qualifica e che risultano oggi prive di oggetto. Il Ministero invita tuttavia gli uffici RUNTS a sollecitare la correzione della denominazione alla prima occasione utile.

La ragione è pragmatica oltre che giuridica: la qualifica ONLUS non esiste più come regime fiscale attivo. Continuare a usarla nel nome può generare affidamento errato nei terzi – cittadini, donatori, enti pubblici – con rischi di rappresentazione scorretta della natura fiscale dell’ente.

Un esempio pratico

Si consideri un’associazione ex ONLUS iscritta nell’Anagrafe che, al momento dell’iscrizione, presentava un patrimonio netto di € 18.000. Alla chiusura dell’esercizio 2025, il patrimonio netto risulta pari a € 42.000. L’ente presenta domanda al RUNTS il 20 aprile 2026.

La domanda è tardiva. L’associazione ha perso la qualifica ONLUS e deve affrontare la devoluzione dell’incremento patrimoniale – indicato in via semplificata in € 24.000 – previa richiesta del parere ministeriale obbligatorio e individuazione dell’ente beneficiario con finalità analoghe.

Scenario 1 – senza personalità giuridica: il RUNTS istruisce la domanda con la procedura ordinaria, verificando documenti, statuto, bilanci e requisiti sostanziali, senza che la devoluzione costituisca condizione di procedibilità.

Scenario 2 – con richiesta di personalità giuridica: il notaio deve calcolare il patrimonio al netto della quota da devolvere. Dedotti € 24.000, il residuo è di € 18.000. La soglia di € 15.000 per le associazioni sarebbe rispettata e il notaio potrebbe attestare il requisito minimo.

Scenario 3 – fondazione con gli stessi numeri: il patrimonio residuo (€ 18.000) non raggiungerebbe la soglia minima di € 30.000 prevista per le fondazioni dall’art. 22 del D.Lgs. 117/2017. Il notaio non potrebbe attestare il requisito senza un reintegro patrimoniale o altra soluzione conforme.

Tabella operativa per le ex ONLUS

Situazione Effetto principale Attenzione pratica
Domanda presentata entro il 31 marzo 2026 Accesso al RUNTS nei termini, se l’istruttoria ha esito positivo Statuto, bilanci e documentazione richiesta devono essere allegati in modo completo
Domanda presentata dal 1° aprile 2026 Domanda tardiva, ma ancora istruibile dal RUNTS (Nota n. 6665/2026) Resta l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale – previa richiesta parere ex art. 101 CTS
Ex ONLUS senza personalità giuridica Procedura ordinaria ex artt. 8 e 9 DM 106/2020 e art. 47 CTS Il RUNTS non verifica la devoluzione come requisito di procedibilità dell’istanza
Ex ONLUS con personalità giuridica o richiesta di riconoscimento Intervento notarile obbligatorio e attestazione del patrimonio minimo ex art. 22 D.Lgs. 117/2017 La quota da devolvere deve essere sottratta prima del calcolo: soglie di € 15.000 (associazioni) e € 30.000 (fondazioni)
Delibera ricevuta dal notaio prima del 31 marzo, deposito dopo La domanda resta tardiva anche se la delibera era stata ricevuta prima della scadenza Va ricostruita la tempistica anche ai fini della responsabilità professionale – il termine di 20 giorni ex art. 22 CTS non sana la tardività
Denominazione ancora contenente “ONLUS” Nessuna sanzione specifica – norme sanzionatorie degli artt. 27 e 28 D.Lgs. 460/1997 abrogate dal 1° gennaio 2026 Gli uffici RUNTS possono invitare alla modifica della denominazione alla prima occasione utile

1

Cosa resta davvero da fare

La posizione delle ex ONLUS tardive non va letta come una sanatoria complessiva. Il chiarimento della Nota n. 6665/2026 consente l’accesso al procedimento RUNTS, ma non elimina la perdita definitiva della qualifica né l’obbligo devolutivo che ne consegue.

L’ente che arriva tardi deve muoversi su due fronti paralleli e distinti. Da un lato deve presentare una domanda tecnicamente corretta, completa e coerente con la sezione RUNTS prescelta. Dall’altro deve ricostruire il patrimonio incrementale, individuare il soggetto beneficiario con finalità analoghe, richiedere il parere obbligatorio al Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 101 CTS e dare esecuzione alla devoluzione.

L’errore più frequente che ci si aspetta nella prassi è pensare che l’iscrizione al RUNTS, una volta ottenuta, assorba e chiuda tutto. Non è così. L’iscrizione definisce la qualifica futura. La devoluzione del patrimonio incrementale riguarda l’uscita regolare dal vecchio regime ONLUS e rimane un obbligo autonomo, monitorato dall’Agenzia delle Entrate attraverso i flussi informativi che il Ministero e il gestore del RUNTS metteranno a sua disposizione.

Articoli correlati per Categoria