Quando il Fisco mette sotto la lente i movimenti bancari di un contribuente, parte già avvantaggiato grazie a presunzioni legali che spostano l’onere della prova su chi è controllato. Ma qualcosa sta cambiando. La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio 2026 – nel caso Ferrieri e Bonassisa contro Italia – ha fotografato con durezza le lacune strutturali del sistema italiano: accesso ai dati bancari senza criteri certi, nessun controllo giurisdizionale preventivo, assenza di trasparenza nella cooperazione internazionale tra autorità fiscali. Tre nodi critici che violano l’articolo 8 della Convenzione, quello sulla tutela della vita privata. La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 2510 del 5 febbraio 2026, ha già colto il segnale, rimettendo a nuovo ruolo per udienza pubblica una controversia sulle indagini bancarie per valutare la rilevanza della pronuncia europea nel giudizio interno. Intanto, sul versante normativo, restano aperti scenari importanti: dall’art. 7-quinquies dello Statuto del contribuente – già operativo dal 18 gennaio 2024, che rende inutilizzabili le prove acquisite in violazione di legge – all’art. 7, comma 5-bis del DLgs 546/1992, che impone all’Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate. Un cambio di stagione, se il legislatore deciderà davvero di adeguarsi.
Il quadro normativo: l’art. 32 del DPR 600/1973
L’articolo 32 del DPR 600/1973 resta il pilastro normativo di riferimento. Secondo questa disposizione, i dati relativi a operazioni e rapporti bancari possono essere utilizzati come base per rettifiche e accertamenti fiscali. La norma disegna una presunzione legale a vantaggio dell’Erario – tecnicamente si dice “iuris tantum”, ossia superabile con prova contraria – che opera su due fronti: quello dei versamenti e quello dei prelevamenti.
A temperare parzialmente questa posizione di squilibrio è intervenuto il legislatore della riforma del processo tributario: l’art. 7, comma 5-bis, del DLgs 546/1992, introdotto dalla L. 130/2022, stabilisce che è l’Amministrazione finanziaria a dover provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, e che il giudice deve annullare l’atto se la prova della sua fondatezza manca, è contraddittoria o insufficiente. Una norma che – pur non eliminando le presunzioni legali bancarie – introduce un rilevante contrappeso in fase processuale, spesso trascurato nelle strategie difensive.
Versamenti: la prova analitica voce per voce
Sul versante dei versamenti il meccanismo è piuttosto lineare, almeno sulla carta. Se emergono bonifici, accrediti, versamenti in contanti che non trovano giustificazione nella documentazione fiscale del contribuente, scatta la presunzione che si tratti di ricavi o compensi non dichiarati. Per ribaltare questa conclusione il contribuente ha due strade: dimostrare che quelle somme sono fiscalmente irrilevanti – per esempio si tratta di una donazione, di un prestito ricevuto da un parente, documentato magari con scrittura privata autenticata, oppure di un semplice giroconto interno – oppure provare che quelle entrate sono già state incluse nella dichiarazione dei redditi presentata.
Sulla carta sembra ragionevole. Nella prassi le cose si complicano, perché la giurisprudenza – e qui parliamo della Cassazione – si è mostrata piuttosto esigente sul piano probatorio. Non basta una spiegazione generica, serve una dimostrazione analitica, voce per voce, versamento per versamento. La Sezione V della Suprema Corte, con sentenza 3578 del 17 febbraio 2026, ha ribadito che occorre “dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili”. E quando si parla di prestiti tra familiari – ipotesi frequentissima – il rigore aumenta ancora. La Cassazione, con ordinanza 3400 del 16 febbraio 2026, ha chiarito che serve “documentazione idonea” a provare che si tratta di somme da restituire, non di erogazioni liberali camuffate.
Prelevamenti e limiti di applicazione della presunzione
Per i prelevamenti il discorso si fa più articolato, anche per via di una svolta giurisprudenziale che ha ridisegnato i confini applicativi della norma. Fino al 2014 la presunzione copriva sia imprenditori sia professionisti. Poi è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 228/2014, ha espunto dal campo di applicazione della presunzione i lavoratori autonomi, ritenendo irragionevole equipararli agli imprenditori sotto questo profilo.
Per gli imprenditori resta invece in piedi la regola secondo cui prelevamenti superiori a mille euro giornalieri o cinquemila euro mensili – non giustificati nelle scritture contabili e privi dell’indicazione del beneficiario – fanno scattare la presunzione di redditività occulta. È una disposizione che colpisce in modo indistinto anche i piccoli imprenditori artigiani, categoria che pure potrebbe meritare un trattamento differenziato. Qualcuno ci ha provato: la Commissione tributaria provinciale di Arezzo, nell’aprile 2021, sollevò questione di legittimità costituzionale proprio su questo punto. Ma la Consulta, con sentenza 10 del 31 gennaio 2023, respinse le censure, ritenendo la norma conforme ai principi costituzionali, pur precisando che il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, anche quanto all’incidenza percentuale dei costi.
Conti correnti intestati a terzi: quando scattano le verifiche
Qui si entra in un territorio ancora più scivoloso. Pur mancando una previsione normativa espressa – a differenza di quanto accade per l’interposizione fittizia disciplinata dall’articolo 37, comma 3, del DPR 600/73 – la giurisprudenza ha progressivamente esteso l’ambito applicativo della presunzione anche ai rapporti bancari formalmente intestati a soggetti diversi dal contribuente verificato. L’idea di fondo è che, se il Fisco riesce a provare che quel conto, pur intestato ad altri, è in realtà nella disponibilità effettiva del contribuente, allora può applicare la presunzione legale anche a quelle movimentazioni.
La Cassazione ha sdoganato questa estensione argomentando che non si tratterebbe di una doppia presunzione vietata – quella che correrebbe tra una presunzione semplice e un’altra presunzione semplice – bensì del rapporto tra presunzione semplice (il conto del terzo è nella disponibilità del contribuente) e presunzione legale (i versamenti su quel conto sono imponibili). Distinzione sottile, forse un po’ forzata, ma ormai consolidata. Così la Suprema Corte, con sentenza 17456 del 29 giugno 2025, ha ribadito che il divieto di doppia presunzione non opera quando una delle due è prevista dalla legge.
In concreto questo significa che l’Amministrazione può allargare il raggio delle indagini a conti correnti cointestati, a rapporti su cui il contribuente ha una delega operativa, a situazioni in cui esiste una cointeressenza tra soci di società a ristretta base sociale, a conti di familiari conviventi. Sono tutte ipotesi che, nella prassi verificatoria, accendono un campanello d’allarme. E possono portare a contestazioni fiscali che, se non adeguatamente contrastate, rischiano di travalicare il limite invalicabile della capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione.
Gli indizi che l’Amministrazione deve fornire
Non basta però che il conto sia intestato a un familiare o a un socio perché scatti automaticamente l’estensione della presunzione. Serve che l’Ufficio dimostri – e qui l’onere probatorio spetta a lui, non al contribuente – un collegamento effettivo tra quel rapporto bancario e il soggetto sottoposto a verifica. Non siamo davanti a una presunzione legale, quindi valgono i principi generali: chi accerta deve provare la fondatezza della pretesa.
La giurisprudenza ha individuato una serie di elementi sintomatici che, valutati non isolatamente ma in combinazione tra loro, possono sostenere la tesi dell’Amministrazione. Eccone alcuni:
| Elemento sintomatico | Descrizione |
|---|---|
| Delega operativa | Presenza di delega di firma disgiunta o operativa sul conto del terzo |
| Cointestazione | Il rapporto è cointestato tra il contribuente e il terzo |
| Movimentazioni incrociate | Flussi ricorrenti tra i conti del contribuente e quelli del terzo |
| Incompatibilità economica | Importi incompatibili con la capacità economica del formale intestatario |
| Pagamento di spese personali | Utilizzo del conto altrui per pagare spese riferibili al contribuente |
| Incremento patrimoniale ingiustificato | Arricchimento del contribuente non altrimenti spiegabile |
Solo dopo aver dimostrato che il conto, pur formalmente intestato ad altri, era di fatto a disposizione del contribuente, può scattare la presunzione legale sui movimenti riscontrati.
Un esempio di applicazione equilibrata di questi principi si trova nella recente sentenza 148 del 17 febbraio 2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 4. Il caso riguardava una contribuente i cui conti bancari mostravano versamenti provenienti dal conto corrente del padre. L’Amministrazione aveva ritenuto applicabile la presunzione, riconducendo quelle somme a ricavi non dichiarati. Ma i giudici hanno accolto le difese della contribuente, valorizzando due circostanze: la situazione di difficoltà economica in cui versava la donna e il tenore di vita del genitore, che rendevano del tutto plausibile l’ipotesi di atti di liberalità familiari, sottratti per loro natura a tassazione reddituale. Come osservato dalla Corte, “ignorare completamente tali evenienze falsa la ricostruzione fiscale che, coerentemente con i principi costituzionali che l’assistono, deve sempre essere ispirata alla capacità contributiva del soggetto passivo dell’accertamento”.
La condanna di Strasburgo e i tre nodi critici
La sentenza Ferrieri e Bonassisa dell’8 gennaio 2026 rappresenta una svolta, almeno potenziale. I due ricorrenti erano stati destinatari di richieste dell’Agenzia delle Entrate volte a ottenere dalle banche dati sui loro conti correnti e sulle movimentazioni relative a determinati periodi d’imposta, nell’ambito di verifiche sfociate poi in accertamenti tributari. Avevano impugnato quelle richieste lamentando la violazione del diritto alla riservatezza. E la Corte europea ha dato loro ragione, individuando tre lacune strutturali del sistema italiano.
| Nodo critico | Contenuto della violazione |
|---|---|
| 1 – Assenza di criteri certi | Mancano condizioni chiare e predefinite che limitino le modalità di accesso ai dati bancari. La normativa non definisce con sufficiente precisione quando e come l’accesso possa avvenire, né impone una motivazione puntuale |
| 2 – Assenza di controllo giurisdizionale | Non esiste un meccanismo di controllo ex ante o contestuale all’istruttoria. Il contribuente può contestare l’acquisizione dei dati solo dopo l’atto impositivo, quindi a giochi fatti |
| 3 – Opacità nella cooperazione internazionale | Nel contesto della cooperazione fiscale tra Stati, manca un equilibrio tra l’esigenza investigativa e il diritto del contribuente di sapere come i suoi dati vengano utilizzati e condivisi |
Sono rilievi pesanti, che fotografano un sistema sbilanciato. La Corte, rilevando una violazione di natura strutturale del quadro normativo italiano, ha indicato allo Stato la necessità di adottare misure di carattere generale per adeguare la disciplina interna ai principi affermati. Un monito che – proprio perché rivolto all’Italia come sistema e non al solo caso individuale – non può essere ignorato dal legislatore.
Le prime reazioni della giurisprudenza nazionale
Qualcosa si sta già muovendo. La Cassazione, con ordinanza interlocutoria 2510 del 5 febbraio 2026, ha rimesso la causa a nuovo ruolo per udienza pubblica, consentendo alle parti di interloquire sulla rilevanza della pronuncia di Strasburgo nel giudizio interno. Si tratta di una controversia che verte proprio sulle indagini finanziarie e, in particolare, sul tema dell’autorizzazione preventiva alle indagini bancarie: se la sua mancanza integri una “violazione di legge” ai sensi dell’art. 7-quinquies della L. 212/2000, con conseguente inutilizzabilità di tutti gli elementi di prova raccolti. Un segnale inequivocabile di sensibilità verso i temi sollevati dalla Corte europea.
D’altronde la pronuncia di Strasburgo mette in evidenza che la normativa italiana – così come interpretata e applicata finora – attribuisce all’Amministrazione finanziaria margini di discrezionalità eccessivi, privi di contrappesi procedurali adeguati. Sul versante normativo interno, va ricordato che l’art. 7-quinquies della L. 212/2000 – introdotto dal DLgs 220/2023 ed in vigore dal 18 gennaio 2024 – già stabilisce che non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti in violazione di legge. Questa norma, pienamente operativa, offre già oggi uno strumento difensivo concreto, destinato ad ampliarsi ulteriormente laddove il legislatore definisca con precisione le condizioni di accesso ai dati bancari.
Prospettive e necessità di riforma
Quale sarà l’impatto reale della sentenza Ferrieri e Bonassisa dipenderà dalle scelte che il legislatore italiano vorrà – o dovrà – compiere nei prossimi mesi. Una cosa è certa: sottrarsi all’obbligo di adeguamento non è un’opzione, pena l’ennesima condanna internazionale. Il monito della Corte europea è chiaro e vincolante.
Sul piano normativo occorrerà:
– definire con maggiore precisione le condizioni di accesso ai dati bancari, introducendo criteri oggettivi che limitino la discrezionalità degli Uffici e un obbligo di motivazione analitica delle richieste di indagine;
– prevedere forme di controllo giurisdizionale anticipato – o almeno contestuale all’istruttoria – che permettano al contribuente di far valere le proprie ragioni prima che venga emesso l’accertamento;
– disciplinare in modo più trasparente il flusso dei dati bancari nell’ambito della cooperazione fiscale internazionale, garantendo al contribuente la possibilità di conoscere e contestare modalità e finalità della condivisione.
Nel frattempo la giurisprudenza di merito e di legittimità dovrà fare i conti con questi principi. È probabile che nei prossimi mesi si moltiplichino le contestazioni difensive fondate sulla violazione delle garanzie procedurali sancite dalla Corte europea. E non è escluso che qualche giudice tributario cominci a disapplicare – o quantomeno a interpretare in modo più restrittivo – pratiche acquisitive di dati bancari che non rispettino standard minimi di proporzionalità e legalità sostanziale.
Quello che emerge con chiarezza è che la stagione delle indagini bancarie “senza freni” dovrebbe essere giunta al capolinea. Almeno nelle intenzioni dei giudici europei.



