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GdF nel mirino le rateazioni fiscali elusive

27 Febbraio, 2026

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La Guardia di Finanza ha messo nel mirino i piani di rateazione fiscale usati in modo strumentale, cioè non per saldare davvero il debito con il fisco, ma per prendere tempo e mettere al riparo i propri beni da eventuali sequestri. Un cambio di passo operativo, strettamente collegato alla riforma delle sanzioni tributarie introdotta con il D.Lgs. n. 87/2024, che ha ridisegnato – in modo ben più profondo di quanto comunemente percepito – il quadro dei reati fiscali di omesso versamento e delle cause di non punibilità.

Il contesto normativo: la riforma del 2024

Con il D.Lgs. n. 87/2024, il legislatore è intervenuto in modo incisivo sul sistema sanzionatorio tributario, modificando in profondità la struttura stessa dei reati di omesso versamento. Tra le novità più rilevanti figurano le nuove formulazioni degli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 – le norme che disciplinano rispettivamente l’omesso versamento di ritenute certificate e dell’IVA – e, soprattutto, l’art. 13 dello stesso decreto, dedicato alle cause di non punibilità per pagamento del debito tributario.

La modifica più significativa, però, non attiene alla punibilità in senso stretto, ma alla tipicità del reato. La nuova formulazione degli artt. 10-bis e 10-ter prevede, nel testo vigente post-riforma, che il reato non si perfezioni se il debito tributario “è in corso di estinzione mediante rateazione, validamente richiesta e regolarmente adempiuta” ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997. La rateazione regolare diventa così un elemento negativo della fattispecie: non semplicemente una causa che esclude la punibilità di un reato già commesso, bensì un elemento che impedisce ab origine la configurazione del reato stesso.

Ulteriore novità: in caso di decadenza dalla rateazione, il reato si perfeziona solo se il debito residuo supera € 75.000, soglia ben inferiore a quella ordinaria di € 250.000 per l’IVA e di € 150.000 per le ritenute. La riforma ha poi introdotto, con il nuovo comma 3-bis dell’art. 13, una causa di non punibilità ulteriore, specifica per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, ricollegata all’adempimento integrale delle rate.

La logica di fondo è chiara: chi si adopera concretamente per sanare la propria posizione, anche ricorrendo a pagamenti dilazionati, accede a un trattamento penale più favorevole, sia sul piano della tipicità (assenza del reato per rateazione in corso), sia sul piano della punibilità (cause di non punibilità). Un meccanismo che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe incentivare la compliance. Nella prassi, però, come spesso accade, apre spazi a possibili utilizzi strumentali.

Le nuove istruzioni interne della GdF

Gli orientamenti operativi della Guardia di Finanza su questo tema emergono da orientamenti interni finalizzati a uniformare il comportamento dei reparti su tutto il territorio nazionale nel valutare le posizioni dei contribuenti indagati che dichiarano di aver avviato una rateazione del debito fiscale.

Il tema centrale è questo: la sola presentazione di una domanda di rateazione non costituisce automaticamente uno “scudo” rispetto alle misure cautelari – in particolare rispetto al sequestro preventivo funzionale alla confisca previsto dall’art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000. Serve un’analisi concreta, caso per caso, sulla genuinità e sulla sostenibilità del piano.

Rateazione fiscale elusiva: gli indici di rischio

Quando i reparti avanzano richieste di sequestro per reati fiscali, le istruzioni operative impongono di fornire all’autorità giudiziaria tutte le informazioni disponibili sui piani di rateazione in corso. Non un semplice adempimento formale. Si tratta di verificare, nel merito, tre aspetti fondamentali: la sostenibilità economica del piano, la sua coerenza con i redditi e il patrimonio del soggetto, la reale capacità di estinguere il debito nel tempo previsto.

Tra i segnali d’allarme – gli indici di rischio, nella terminologia tecnica – rientra anzitutto la possibilità che il contribuente stia disperdendo i propri beni prima della chiusura del procedimento. Un comportamento che, se accertato, può stravolgere completamente la valutazione sulla genuinità del piano.

C’è poi un secondo filone di indagine: capire se il piano è stato avviato con la consapevolezza di non poterlo rispettare. Non è una valutazione semplice, ma ci sono elementi – la sproporzione tra le rate e la capacità reddituale, la presenza di debiti pregressi non onorati, eventuali condotte volte a rendere più difficile l’esecuzione forzata – che possono orientare il giudizio.

Indice di rischio Descrizione
Dispersione del patrimonio Il soggetto dismette beni durante il procedimento
Piano insostenibile Le rate non sono compatibili con redditi e patrimonio
Insolvenza consapevole Il piano è avviato sapendo di non poterlo rispettare
Ostacolo all’esecuzione Condotte che rendono difficile il recupero coattivo
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Chi paga sul serio e chi finge di farlo

La nuova disciplina, nella lettura che ne dà la GdF, traccia una distinzione netta tra rateazione genuina e rateazione strumentale, con effetti che operano su piani distinti. Chi ha validamente richiesto la rateazione ed è in regola con i pagamenti beneficia di una posizione di favore già sul piano della fattispecie: il reato, come sopra illustrato, non si è perfezionato. Ne consegue che la richiesta di sequestro preventivo risulta privata del suo presupposto, cioè l’esistenza di un reato per il quale procedere. Non un’immunità automatica in senso assoluto, ma una tutela strutturale che l’autorità giudiziaria deve necessariamente valutare.

Chi invece utilizza la rateazione in modo fittizio – per guadagnare tempo, per nascondere beni, per rendere più complicata qualsiasi aggressione patrimoniale – resta pienamente esposto agli interventi coercitivi, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge. La rateazione “pro forma”, avviata senza i requisiti di validità di cui all’art. 3-bis D.Lgs. n. 462/1997 o con rate non onorate, non integra l’elemento negativo della fattispecie e non esclude la configurabilità del reato. In caso di decadenza dalla rateazione con debito residuo superiore a € 75.000, il reato si perfeziona e il sequestro preventivo ex art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 torna ad essere pienamente esperibile.

Va ricordato che, anche per chi versi in questa situazione, rimane percorribile – ove il debito non sia già stato estinto mediante rateazione – la via della non punibilità ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000: il pagamento integrale del debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado esclude la punibilità. Si tratta, però, di una via residuale e più gravosa, che non impedisce il sequestro preventivo nelle more del procedimento.

Cosa cambia nella pratica per i contribuenti

Per chi ha debiti fiscali e sta valutando un piano di rateazione, la situazione si fa più delicata. Non basta presentare la domanda di dilazione: occorre che la rateazione sia “validamente richiesta e regolarmente adempiuta” ai sensi dell’art. 3-bis D.Lgs. n. 462/1997. Il rispetto puntuale di ciascuna rata non è solo un adempimento tributario, ma assume il valore di una vera e propria condizione sospensiva della rilevanza penale della condotta. Qualsiasi segnale contrario – un patrimonio che si riduce senza giustificazione, rate non onorate, comportamenti che ostacolano il recupero – può trasformare uno strumento di tutela in un boomerang, con il rischio concreto di veder decadere il beneficio e subire sequestri sul patrimonio residuo.

Dal lato degli operatori del diritto – avvocati, commercialisti, consulenti fiscali – il messaggio è altrettanto chiaro. Assistere un cliente nella presentazione di un piano di rateazione richiede oggi una diligenza ancora maggiore: verificare che il piano soddisfi i requisiti di validità di cui all’art. 3-bis D.Lgs. n. 462/1997, accertare la sostenibilità concreta del piano in rapporto alla situazione patrimoniale e reddituale, monitorare il rispetto delle scadenze e documentare accuratamente ogni versamento. Evitare qualsiasi condotta che possa essere interpretata come elusiva non è solo un consiglio prudenziale, ma una necessità professionale con riflessi diretti sulla posizione penale del cliente.

La Guardia di Finanza ha fatto un passo avanti: ha trasformato un’indicazione di principio – la rateazione deve essere genuina – in un protocollo operativo strutturato, con criteri precisi e indici di rischio identificati. Un cambio di metodo che, a valle di una riforma normativa che ha riscritto la stessa struttura del reato di omesso versamento, avrà effetti tangibili sul contenzioso tributario – e penale-tributario – dei prossimi mesi.

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