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Forfettari: le novità del quadro LM nel modello REDDITI PF 2025

22 Maggio, 2025

Il modello REDDITI Persone Fisiche 2025 porta con sé numerose modifiche al quadro LM, quello dedicato ai regimi agevolati. Chi si troverà nei prossimi mesi a compilare la dichiarazione dovrà prestare particolare attenzione a diverse novità, tra cui spicca l’introduzione di righi dedicati al concordato preventivo e – aspetto da non sottovalutare – la necessità di monitorare con precisione i compensi effettivamente incassati e non solo fatturati.

Modifiche strutturali

Il quadro LM si presenta quest’anno con una struttura diversa rispetto alla modulistica precedente. La Sezione I, dedicata al regime di vantaggio (il vecchio “regime dei minimi”), rimane invariata – un sollievo per i contribuenti che ancora ne usufruiscono, ormai in via residuale.

Sono state invece eliminate due sezioni che troviamo nel modello REDDITI PF 2024: la Sezione II dedicata alla “tassa piatta incrementale” (quella prevista dalla Legge di Bilancio 2023, commi 55-57) e la Sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario”. La flat tax incrementale non è stata rinnovata per il 2024, mentre per quanto riguarda il concordato, il modello 2025 ha già recepito lo schema di decreto correttivo che prevede l’abrogazione degli articoli da 23 a 33 del D.Lgs. 13/2024, quelli che regolavano il concordato preventivo biennale per i forfetari.

Regime forfetario e nuova classificazione ATECO 2025

Per i contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014), una novità importante riguarda l’indicazione del codice attività. Nel rigo LM21, colonna 4, va infatti indicato il codice ATECO 2025 – la nuova classificazione entrata in vigore da quest’anno – relativo all’attività prevalente in termini di ricavi e compensi.

C’è però un aspetto un po’ complicato da gestire… La nuova classificazione ATECO non va utilizzata per individuare il coefficiente di redditività! Qui le cose si fanno più intricate: bisogna ancora fare riferimento alla tabella allegata alla L. 190/2014, costruita secondo i vecchi codici ATECO 2007. In pratica, finché non verrà aggiornata quella tabella, per determinare il coefficiente bisogna continuare a usare il codice ATECO 2007 attribuito all’attività fino al 2024. Questo codice deve essere riportato nella colonna 1 dei righi da LM22 a LM27.

Occhio agli incassi: quello che conta è ciò che hai ricevuto

Attenzione particolare va posta a un cambiamento fondamentale nella compilazione del quadro LM. Da quest’anno, infatti, non sono più certificate tramite Certificazione Unica le somme corrisposte ai contribuenti forfetari (art. 4 comma 6-septies del DPR 322/98). Questa modifica, che potrebbe sembrare un dettaglio, ha in realtà un impatto notevole sulla compilazione.

Per compilare correttamente la colonna 3 dei righi LM22-LM27, non basta più fare riferimento alle fatture emesse. Occorre invece monitorare con attenzione quanto effettivamente incassato nel 2024. È un aspetto che richiede particolare attenzione perché nella dichiarazione precompilata l’importo proposto dall’Agenzia delle Entrate corrisponde alle fatture emesse, presumendo che i corrispettivi siano stati incassati tutti nel 2024 – un’assunzione che potrebbe non corrispondere alla realtà dei fatti. Questo valore va quindi verificato e, quando necessario, corretto manualmente.

Una novità per le mamme: indennità di maternità

Nel modello REDDITI PF 2025 le indennità di maternità trovano finalmente una collocazione specifica nel quadro LM. È stata aggiunta la colonna 7 ai righi LM22-LM27, nella quale va indicato il codice “1” per dichiarare quei componenti positivi – come appunto le indennità di maternità – che, pur concorrendo alla formazione del reddito imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite di ricavi e compensi (85.000 euro).

Si tratta di una precisazione importante che aiuta le lavoratrici autonome a gestire correttamente queste somme senza rischiare di superare il limite di ricavi previsto per il regime forfetario.

Il concordato preventivo: istruzioni per la compilazione

Per chi ha aderito nel modello REDDITI PF 2024 al concordato preventivo per il periodo 2024, sarà necessario compilare i nuovi righi LM32 e/o LM33. Va precisato che – salvo casi eccezionali, legati al possesso di partecipazioni in società in regime di trasparenza – i contribuenti in regime forfetario non compilano il quadro CP.

Nel rigo LM32 bisogna riportare:

  • il reddito concordato (rigo LM63 del modello REDDITI PF 2024)
  • il reddito effettivo dell’anno precedente (rigo LM34, colonna 3, del modello REDDITI PF 2024)
  • la quota incrementale imponibile assoggettata all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 31-bis del D.Lgs. 13/2024, che può essere del 10% o del 3%, da indicare al rigo LM39, colonna 1.

La questione si complica ulteriormente a seconda che si sia optato o meno per l’imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato:

  • Se si è scelto l’imposizione sostitutiva, il reddito da indicare al rigo LM33 è pari alla differenza tra il reddito concordato (rigo LM32, colonna 1) e la quota soggetta a sostitutiva (rigo LM32, colonna 3).
  • Se invece non si è optato per questa imposizione, al rigo LM33 va riportato il valore del reddito che nella precedente dichiarazione era stato proposto e accettato nel quadro LM del modello REDDITI PF 2024 (rigo LM63). In questo caso non serve compilare il rigo LM32, e l’intero reddito concordato viene tassato con le aliquote proprie del regime forfetario (del 15% o del 5%).

Un aspetto da non trascurare: con il concordato preventivo la tassazione è applicata sul reddito imponibile concordato (art. 30 comma 1 del D.Lgs. 13/2024) e non su quello effettivo. Per questo motivo il reddito imponibile è determinato assumendo il valore del rigo LM33, dal quale vanno dedotti i contributi previdenziali e le eventuali perdite pregresse, e non quello che accoglie il reddito effettivo (rigo LM34, colonna 3).

Sempre in caso di adesione al concordato, al rigo LM45 vanno indicati gli acconti della sostitutiva del regime forfetario, insieme alla maggiorazione prevista nel caso in cui sia stato utilizzato il metodo storico per il calcolo degli acconti.

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