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Fisco e appalti: maggiori oneri da ritardo soggetti a IVA secondo l’Agenzia delle Entrate

22 Agosto, 2025

La questione degli indennizzi per ritardi nei cantieri finisce sotto la lente fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Con la recente risposta a interpello n. 215 del 19 agosto 2025, l’amministrazione finanziaria ha fornito precisazioni sostanziali sul trattamento IVA delle somme corrisposte agli appaltatori per maggiori oneri derivanti da ritardi. Una pronuncia che avrà ripercussioni concrete per imprese edili, stazioni appaltanti e professionisti del settore. Il caso analizzato dall’Agenzia rivela una dinamica frequente nei rapporti contrattuali dell’edilizia: ritardi e sospensioni imputabili al committente, con conseguenti richieste di ristoro da parte dell’appaltatore.

🕒 Cosa sapere in 1 minuto

  • Le somme riconosciute dal giudice all’appaltatore per ritardi nei cantieri non sono veri risarcimenti, ma integrazione del prezzo contrattuale.
  • L’Agenzia delle Entrate (risposta n. 215/2025) impone l’applicazione dell’IVA su tali importi, anche se decisi in sede giudiziale.
  • Solo le somme che costituiscono autentico risarcimento per danni estranei all’appalto restano escluse dall’IVA.
  • È fondamentale analizzare la natura della somma per evitare rischi fiscali e sanzioni.

Quadro normativo di riferimento

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Il dilemma interpretativo nasce dalla necessità di distinguere quando un pagamento rappresenti un vero risarcimento – escluso dal campo di applicazione IVA secondo l’articolo 15, comma 1, numero 1 del DPR 633/1972 – oppure un corrispettivo imponibile ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto.

La giurisprudenza comunitaria ha elaborato il principio del nesso di reciprocità (sinallagma), secondo cui è necessario un collegamento diretto tra servizio reso e controvalore ricevuto. Come spesso accade nella prassi applicativa, la distinzione non è sempre lineare.

La vicenda processuale esaminata

Una società di costruzioni aveva stipulato un contratto di appalto con un ente committente. Durante l’esecuzione dell’opera si verificarono numerosi ritardi e sospensioni, tutte riconducibili al comportamento del committente stesso.

L’appaltatore decide di agire in sede giudiziale. Il Tribunale condanna il committente al pagamento di somme per maggiori oneri diretti e indiretti, applicando i parametri dell’articolo 25 del Decreto Ministeriale 145/2000. Si tratta delle voci più comuni in questi contenziosi: spese generali maggiorate, ammortamenti dei macchinari, costi del personale, utile mancato.

A questo punto sorge il dubbio fiscale. L’appaltatore emette fattura senza IVA, ritenendo di trovarsi di fronte a un indennizzo risarcitorio. Ma è davvero così?

L’orientamento dell’amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate non ha dubbi. Le somme liquidate dal giudice non costituiscono risarcimento in senso proprio, bensì rappresentano un’integrazione del prezzo contrattuale. Di conseguenza, sono soggette a IVA come qualsiasi corrispettivo per prestazioni di servizi.

La motivazione si basa su alcuni elementi chiave. Non tutte le somme derivanti da sentenze hanno automaticamente natura risarcitoria – questo è un aspetto spesso trascurato dai professionisti. Per configurare l’esclusione da IVA occorre che il pagamento rappresenti un vero risarcimento collegato a inadempimento, senza rapporto sinallagmatico con la prestazione.

Nel caso specifico, l’indennizzo riconosciuto dal giudice non rappresenta una penale ma un corrispettivo aggiuntivo per la prestazione comunque resa. L’appaltatore ha realizzato l’edificio, il committente ne trae pieno beneficio: sussiste quindi il nesso di reciprocità.

Implicazioni operative per i professionisti

Nell’esperienza applicativa quotidiana, questi orientamenti pongono alcune criticità ricorrenti. Le imprese appaltatrici devono prestare massima attenzione alla qualificazione delle somme percepite a seguito di contenziosi.

È necessario emettere fattura con IVA quando i pagamenti derivano da provvedimenti giudiziari o accordi che riconoscono maggiori oneri per prestazioni effettivamente rese. L’inquadramento fiscale dipende sempre dalla natura giuridica sostanziale della somma, non dalla sua denominazione formale.

Diversamente, rimangono fuori campo IVA le penali propriamente dette o i veri risarcimenti per danni estranei alla prestazione contrattuale. La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo restrittivo questa distinzione.

Profili di rischio e gestione operativa

La risposta 215/2025 conferma l’orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate in materia di appalti. Quando sussiste un collegamento sostanziale tra il pagamento e la prestazione resa, la somma va considerata parte del corrispettivo imponibile IVA – anche se definita “indennizzo” o “risarcimento” in sede giudiziale.

È fondamentale analizzare attentamente il contenuto del provvedimento giudiziale o dell’accordo transattivo per qualificare correttamente le somme dal punto di vista fiscale. Nella pratica professionale si osserva che molti operatori sottovalutano questo aspetto, esponendosi a rischi significativi.

Si consideri che l’Agenzia delle Entrate ha citato precedenti di prassi (risposte 356/2021, 212/2022, 33/2023) relativi ad accordi transattivi, distinguendo però il caso in esame perché derivante da provvedimento giudiziale nell’ambito di un contratto giunto a termine.

Considerazioni conclusive per la pianificazione fiscale

La casistica comune dimostra quanto sia delicata la distinzione tra corrispettivo imponibile e risarcimento escluso da IVA. Il principio generale rimane quello del collegamento funzionale tra pagamento e prestazione contrattuale.

Per le imprese del settore è opportuno notare che le somme corrisposte per maggiori oneri riconosciuti giudizialmente costituiscono, secondo l’attuale orientamento amministrativo, integrazione del prezzo del contratto di appalto. Di conseguenza sono soggette a IVA secondo le modalità ordinarie.

La pianificazione fiscale dovrà tenere conto di questi orientamenti, valutando attentamente le modalità di fatturazione in caso di contenziosi o accordi transattivi relativi a maggiori oneri da ritardi nei lavori.

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