Nel panorama economico attuale, caratterizzato da stringenti condizioni creditizie e complesse dinamiche di mercato, le società a responsabilità limitata si trovano sempre più spesso a dover reperire capitali attraverso canali alternativi al sistema bancario tradizionale. Il finanziamento da terzi non soci emerge come strumento finanziario particolarmente rilevante per le piccole e medie imprese, che possono così accedere a risorse supplementari senza dover necessariamente ampliare la compagine sociale. Tuttavia, questa operazione si colloca in un territorio normativo complesso, dove convergono disposizioni civilistiche, bancarie e fiscali che richiedono un approccio metodico e prudente. Le recenti evoluzioni giurisprudenziali hanno contribuito a delineare più chiaramente i confini di legittimità di queste operazioni, offrendo agli operatori del settore linee guida sempre più precise per strutturare correttamente tali interventi finanziari.
🕒 Cosa sapere in 1 minuto
- Il finanziamento da terzi non soci è soluzione alternativa per capitali a favore di Srl, ma si colloca in un contesto normativo complesso (civile, bancario, fiscale).
- È legittimo se:
– avviene occasionalmente e non professionalmente;
– i flussi sono tracciabili (bonifico/assegno);
– esiste un contratto scritto e dettagliato. - Rilevanti profili fiscali:
– per la Srl, interessi passivi deducibili entro limiti normativi;
– per il finanziatore persona fisica, interessi soggetti a ritenuta del 26%. - Attenzione a distinguere finanziamento da conferimento (che ha effetti fiscali differenti).
- Documentare tutto: motivazioni, corrispondenza e tracciabilità finanziaria sono fondamentali sia per la legittimità che per la difesa in caso di controlli.
- Nella prassi si raccomanda di prevedere nello statuto la facoltà di ricevere finanziamenti da terzi e di valutare sempre i costi accessori (bollo, registro).
Il quadro civilistico: natura e caratteristiche del mutuo tra privati
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Dal punto di vista strettamente civilistico, il rapporto che si instaura tra il soggetto terzo e la società assume i connotati tipici del contratto di mutuo disciplinato dall’articolo 1813 del Codice civile. La natura reale di questo contratto implica il suo perfezionamento attraverso la consegna effettiva della somma oggetto del finanziamento, elemento che distingue questa fattispecie da altri istituti contrattuali di natura consensuale.
L’ordinamento civile non prevede particolari formalità per la conclusione del contratto. La forma scritta non è richiesta né ad substantiam né ad probationem, configurandosi piuttosto come una best practice consigliata dalla dottrina e dalla prassi professionale per ragioni di certezza probatoria e tutela reciproca delle parti contraenti.
Come spesso accade nella casistica comune, il mutuo può assumere connotazioni diverse in base alle pattuizioni intercorse tra le parti. La configurazione fruttifica prevede il riconoscimento di interessi, determinabili secondo criteri contrattuali, usi commerciali o, in mancanza di specifiche previsioni, nella misura legale stabilita periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. All’opposto, il mutuo infruttifero esclude espressamente il pagamento di qualsiasi compenso per la disponibilità del capitale.
Un aspetto spesso trascurato riguarda la disciplina delle scadenze restitutorie. Qualora le parti non abbiano stabilito termini specifici per la restituzione, l’ordinamento prevede meccanismi suppletivi che consentono la determinazione giudiziale della scadenza oppure la subordinazione del rimborso alle condizioni economiche del mutuatario.
Aspetti bancari: il delicato equilibrio tra lecito e illecito
Il Testo Unico Bancario, approvato con Decreto Legislativo n. 385 del 1993, stabilisce il principio fondamentale secondo cui l’attività di raccolta del risparmio presso il pubblico è riservata esclusivamente ai soggetti autorizzati, segnatamente banche e intermediari finanziari regolarmente iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle autorità di vigilanza.
Tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta interpretato in senso estensivo le eccezioni previste dalla normativa di settore. La Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 19 luglio 2005 ha precisato i confini applicativi del divieto, stabilendo che non costituisce raccolta abusiva del risparmio presso il pubblico l’attività svolta sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti che evidenzino chiaramente la natura di finanziamento.
Per essere considerato legittimo, il finanziamento da terzi a S.r.l. deve rispettare tre condizioni cumulative di carattere sostanziale:
- Occasionalità dell’operazione: l’erogazione non deve inserirsi in un contesto di abitualità o professionalità dell’attività di finanziamento
- Tracciabilità del movimento finanziario: la movimentazione deve avvenire attraverso strumenti idonei a garantire la piena identificazione del flusso (bonifico bancario, assegno bancario o circolare)
- Documentazione contrattuale: deve esistere un contratto che descriva inequivocabilmente la natura e le caratteristiche del finanziamento
Evoluzione giurisprudenziale: orientamenti consolidati e nuove tendenze
La casistica giurisprudenziale più recente ha contribuito significativamente a chiarire i profili di legittimità di queste operazioni. Il Tribunale di Roma, attraverso la significativa sentenza n. 3735 del 2023, ha confermato la piena legittimità della dazione di somme da parte di un terzo non socio a favore di una società a responsabilità limitata, purché l’operazione sia priva di carattere professionale e organizzato.
Questa pronuncia assume particolare rilevanza perché chiarisce definitivamente che la mancanza di vincoli societari tra finanziatore e società mutuataria non pregiudica la validità dell’operazione, posto che vengano rispettate le condizioni normative e procedurali previste dalla legislazione di settore.
La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza della Sezione Penale n. 39000 del 2022, ha ulteriormente precisato i contorni del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria previsto dall’articolo 132 del Testo Unico Bancario. Secondo questo orientamento, integra la fattispecie criminosa chi eroga finanziamenti in modo abituale e organizzato, anche limitandosi a una ristretta cerchia di soggetti e prescindendo dal perseguimento del lucro come finalità primaria.
Il principio che emerge da questa elaborazione giurisprudenziale conferma che la singola operazione, quando sia priva di carattere professionale e svolta senza organizzazione imprenditoriale, mantiene piena legittimità nell’ordinamento.
Profili fiscali: trattamento tributario e adempimenti
Dal punto di vista della fiscalità diretta, il trattamento tributario delle operazioni di finanziamento presenta caratteristiche differenziate a seconda della posizione soggettiva delle parti coinvolte nel rapporto contrattuale.
Per la società mutuataria, gli interessi passivi eventualmente maturati costituiscono componenti negative di reddito deducibili secondo i parametri e le limitazioni previste dall’articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Occorre verificare attentamente il rispetto delle disposizioni in materia di thin capitalization per evitare limitazioni alla deducibilità legate al rapporto tra indebitamento e patrimonio netto.
La posizione del mutuante persona fisica residente presenta maggiori complessità operative. Gli interessi attivi percepiti costituiscono reddito imponibile soggetto all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 del TUIR. La società mutuataria assume la qualità di sostituto d’imposta e deve provvedere all’applicazione, contabilizzazione e versamento della ritenuta secondo le scadenze previste dalla normativa tributaria.
Nella pratica professionale si osserva come questo meccanismo di tassazione alla fonte comporti per il finanziatore l’assolvimento definitivo dell’obbligazione tributaria sui redditi di capitale, senza necessità di ulteriori adempimenti dichiarativi qualora non sussistano altre tipologie reddituali che impongano la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per i soggetti non residenti, il trattamento tributario può beneficiare delle disposizioni convenzionali contro le doppie imposizioni, con possibilità di riduzione o esenzione della ritenuta italiana secondo le specifiche previsioni dei trattati bilaterali applicabili.
Adempimenti tributari accessori: imposte indirette e formalità
La formalizzazione scritta del contratto di finanziamento comporta l’applicazione di specifici tributi indiretti che devono essere considerati nell’analisi costi-benefici dell’operazione.
L’imposta di bollo si applica secondo quanto previsto dall’articolo 2 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, con l’obbligo di apposizione di una marca da bollo ogni quattro facciate o cento righe di scrittura. Per contratti di rilevante estensione, questo adempimento può comportare costi non trascurabili che devono essere preventivati.
L’imposta di registro assume invece dimensioni economicamente più significative. Secondo l’articolo 9 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, è dovuta nella misura del 3% calcolata sull’importo del capitale oggetto del finanziamento. Questa imposta si applica in termine fisso e deve essere versata entro venti giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Un aspetto spesso sottovalutato nella prassi riguarda la necessità di valutare preventivamente l’impatto di questi costi accessori sulla convenienza economica complessiva dell’operazione, particolarmente rilevante per finanziamenti di importo contenuto dove l’incidenza percentuale dei tributi può risultare significativa.
Gestione operativa dei rischi: strategie di mitigazione
La strutturazione corretta di un finanziamento da terzi a S.r.l. richiede l’adozione di specifiche strategie di mitigazione del rischio, volte a prevenire potenziali contestazioni da parte delle autorità di vigilanza o dell’amministrazione finanziaria.
È fondamentale documentare adeguatamente il carattere occasionale dell’operazione attraverso la conservazione di tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti, la motivazione dell’operazione e l’evidenza delle circostanze che hanno determinato la necessità del finanziamento. La creazione di un dossier documentale completo rappresenta la prima linea di difesa in caso di verifiche amministrative.
Si raccomanda di prevedere espressamente nello statuto sociale la facoltà per la società di ricevere finanziamenti da soggetti terzi. Questa previsione, pur non essendo strettamente necessaria dal punto di vista giuridico, contribuisce a rafforzare la legittimità dell’operazione dal punto di vista societario e facilita la dimostrazione della regolarità dell’operazione in sede di eventuale contenzioso.
La tracciabilità dei flussi finanziari assume carattere essenziale anche per gli adempimenti antiriciclaggio. È necessario conservare tutta la documentazione relativa all’identificazione del soggetto finanziatore, verificare l’origine lecita dei fondi utilizzati e mantenere registri dettagliati di tutte le operazioni effettuate.
Criticità ricorrenti e aspetti procedurali
Nell’esperienza applicativa emergono frequentemente alcune criticità ricorrenti che meritano particolare attenzione da parte degli operatori del settore.
La prima riguarda la distinzione tra finanziamento e conferimento in conto capitale. Questa qualificazione assume rilevanza cruciale non solo dal punto di vista civilistico ma anche fiscale, posto che un’errata classificazione può comportare conseguenze tributarie indesiderate. È necessario che le parti manifestino chiaramente la volontà di costituire un rapporto di credito-debito con obbligo di restituzione, escludendo qualsiasi intento di apporto patrimoniale definitivo.
Un secondo profilo di attenzione riguarda la determinazione del tasso di interesse applicabile. La giurisprudenza ha chiarito che l’assenza di una pattuizione espressa comporta l’applicazione del tasso legale, con conseguenti obblighi di adeguamento periodico e complicazioni nella gestione contabile e fiscale dell’operazione.
La gestione delle scadenze rappresenta un ulteriore elemento di complessità. È opportuno prevedere termini di rimborso realistici e compatibili con le prospettive economico-finanziarie della società, evitando la creazione di situazioni di stress finanziario che potrebbero compromettere la stabilità aziendale.
Prospettive evolutive e raccomandazioni operative
L’evoluzione normativa in corso e le recenti pronunce giurisprudenziali suggeriscono una tendenza verso una maggiore formalizzazione e tracciabilità delle operazioni di finanziamento tra privati e società. Gli operatori del settore dovranno adeguare le proprie procedure operative per garantire il pieno rispetto dei requisiti normativi in continua evoluzione.
Si raccomanda l’adozione di protocolli standardizzati per la gestione di queste operazioni, che prevedano la verifica preventiva di tutti i requisiti di legittimità, la predisposizione di documentazione contrattuale adeguata e l’implementazione di sistemi di monitoraggio continuo della conformità normativa.