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Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie: verso un divieto permanente per tutelare la privacy

18 Marzo, 2025

Le novità fiscali in arrivo dal Consiglio dei Ministri puntano a rendere definitivo il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie, attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2025. La misura si inserisce nel contesto più ampio delle semplificazioni tributarie e mira a bilanciare gli adempimenti fiscali con la necessaria tutela dei dati sensibili dei pazienti.

Prestazioni sanitarie: una questione di privacy

Il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie ha radici profonde nella necessità di proteggere informazioni particolarmente delicate. Secondo quanto emerge dalla bozza di Decreto Legislativo, la modifica all’articolo 10-bis del DL 119/2018 trasformerà l’attuale divieto temporaneo in un divieto permanente.

Tale disposizione riguarda due categorie di soggetti: da un lato, i professionisti e le strutture tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), limitatamente alle fatture i cui dati devono essere trasmessi a tale Sistema; dall’altro, grazie al richiamo dell’art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018, anche gli operatori sanitari non obbligati all’invio dei dati al Sistema TS, per le fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate verso persone fisiche.

La ratio della norma risiede nella volontà di evitare costosi investimenti infrastrutturali sia per gli operatori sanitari sia per l’Amministrazione finanziaria. La Relazione illustrativa allo schema di Decreto Legislativo chiarisce che l’estensione della fattura elettronica al settore sanitario implicherebbe la necessità di creare un sistema di gestione alternativo al Sistema di Interscambio (SdI), capace di garantire un’adeguata protezione dei dati personali contenuti nei documenti fiscali.

Va ricordato che l’ultima proroga di questo divieto era stata disposta molto recentemente, con la legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione del DL “Milleproroghe”. La scelta di rendere definitivo il divieto riflette dunque l’esito di una valutazione approfondita sul bilanciamento tra obblighi fiscali e tutela della riservatezza.

Quali sono gli effetti pratici per gli operatori sanitari?

Per medici, dentisti, farmacie e altre strutture sanitarie, la conferma del divieto permanente di fatturazione elettronica comporta la prosecuzione della prassi attuale. Gli operatori dovranno continuare a emettere fatture in formato cartaceo o in formato elettronico tramite canali diversi dal Sistema di Interscambio.

Pensiamo al caso di un medico specialista che effettua una visita privata: dovrà emettere la fattura in formato cartaceo o utilizzare sistemi alternativi che non prevedano il passaggio attraverso lo SdI. Lo stesso vale per un laboratorio di analisi che fattura prestazioni diagnostiche a persone fisiche.

È bene precisare che il divieto riguarda esclusivamente le prestazioni sanitarie rivolte a persone fisiche. Per le fatture emesse nei confronti di soggetti diversi (aziende, enti, ecc.) continuano ad applicarsi le regole ordinarie sulla fatturazione elettronica.

Scenario pratico: un fisioterapista che eroga prestazioni sia a privati cittadini sia a società sportive dovrà gestire due diverse modalità di fatturazione: cartacea (o elettronica extra-SdI) per i primi, elettronica via SdI per le seconde.

Il quadro sanzionatorio: gli adeguamenti necessari

L’introduzione di queste novità comporta anche l’adeguamento del quadro sanzionatorio. La bozza di Decreto Legislativo prevede modifiche agli artt. 6 comma 2-bis e 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97, nonché agli artt. 31 comma 3 e 36 comma 6 del DLgs. 173/2024.

Queste modifiche mirano a garantire coerenza tra le nuove regole e il sistema sanzionatorio esistente, assicurando che le sanzioni siano proporzionate alle specifiche modalità di adempimento previste sia per il settore sanitario sia per la ricarica dei veicoli elettrici.

È ragionevole aspettarsi che l’Agenzia delle Entrate fornirà chiarimenti operativi una volta approvato il decreto, tramite circolari o risoluzioni, per guidare gli operatori nell’applicazione delle nuove disposizioni.

La semplificazione degli adempimenti nella riforma fiscale

Le modifiche in arrivo si inseriscono nel percorso di semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari avviato con il DLgs. 1/2024, in attuazione dei principi e criteri direttivi dell’art. 16 comma 1 della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023).

Il legislatore sembra voler proseguire sulla strada della razionalizzazione degli obblighi fiscali, tenendo conto delle specificità dei diversi settori economici e delle esigenze di tutela dei dati personali. Questo approccio mirato rappresenta un’evoluzione rispetto a precedenti interventi normativi, spesso caratterizzati da proroghe temporanee che creavano incertezza per gli operatori.

La scelta di rendere definitivo il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie offre finalmente un quadro stabile per gli operatori del settore, mentre le nuove regole per la ricarica dei veicoli elettrici rispondono alle esigenze di un comparto in rapida espansione.

Tempistiche e passaggi successivi

Sebbene la bozza di Decreto Legislativo sia stata già sottoposta all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri, il percorso verso l’approvazione definitiva prevede ancora alcuni passaggi. Dopo l’esame preliminare, il testo dovrà passare al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per i pareri di rito, prima di tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

In sintesi

IN SINTESI


Perché il divieto di fatturazione elettronica per il settore sanitario diventa permanente? La motivazione principale è la necessità di proteggere le informazioni sanitarie sensibili. L’obbligo di fatturazione elettronica richiederebbe un’infrastruttura alternativa al Sistema di Interscambio (SdI), con costi elevati sia per gli operatori sanitari che per l’Amministrazione finanziaria. La decisione di stabilizzare il divieto deriva da un’attenta valutazione del bilanciamento tra compliance fiscale e riservatezza dei dati.


Chi è interessato da questa disposizione? Il divieto riguarda due categorie di soggetti: i professionisti e le strutture obbligate all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) e, per estensione, anche gli operatori sanitari non obbligati a tale invio, purché si tratti di prestazioni sanitarie rivolte a persone fisiche.


Quali saranno le conseguenze pratiche per gli operatori sanitari? Medici, dentisti, farmacie e laboratori di analisi dovranno continuare a emettere fatture in formato cartaceo o tramite sistemi alternativi che non transitano per lo SdI. Tuttavia, il divieto si applica solo alle prestazioni verso persone fisiche, mentre per aziende ed enti restano in vigore le regole ordinarie di fatturazione elettronica.


Cosa cambia in termini di sanzioni? Il quadro sanzionatorio verrà adeguato per riflettere le nuove regole. Sono previste modifiche al DLgs. 471/97 e al DLgs. 173/2024, con l’obiettivo di garantire coerenza e proporzionalità nelle sanzioni per gli operatori sanitari e altri settori, come quello della ricarica dei veicoli elettrici.


Come si inserisce questa misura nel più ampio contesto della riforma fiscale? L’iniziativa fa parte di un più ampio processo di semplificazione tributaria, avviato con il DLgs. 1/2024 e basato sui principi della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023). Il governo punta a ridurre gli oneri amministrativi e garantire stabilità normativa agli operatori economici.


Quali sono i prossimi passaggi per l’approvazione definitiva? Dopo l’esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, il testo dovrà essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti prima di tornare in Consiglio per l’approvazione finale.

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