Restare iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non è automatico. Gli enti del terzo settore devono rispettare una serie di obblighi comunicativi nei confronti degli Uffici Runts, e trascurarli – anche solo per distrazione o per mancata attenzione alla casella PEC – può portare a conseguenze pesanti. Tra le più serie: la cancellazione dal registro, con tutto quello che ne deriva. Vediamo, concretamente, cosa devono fare gli ETS per mantenere attiva la propria posizione nel registro.
Perché la cancellazione dal Runts fa così paura
Il punto, in realtà, non è solo burocratico. Perdere l’iscrizione al Runts comporta, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), la devoluzione dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale. In parole più semplici: i beni accumulati nel tempo durante il periodo di iscrizione al Runts, almeno in parte, dovranno essere destinati ad altri ETS o ad organismi di utilità sociale, previo parere positivo dell’Ufficio competente del Runts. Gli atti di devoluzione compiuti senza tale parere o in difformità dallo stesso sono nulli, e i rappresentanti legali e componenti degli organi amministrativi responsabili della violazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Ma non è tutto. La cancellazione significa anche perdere le agevolazioni fiscali riservate agli ETS (dal 1° gennaio 2026 disciplinate dal Titolo X del CTS), restare fuori dall’accesso ai bandi e ai finanziamenti pubblici, e – dettaglio spesso sottovalutato – non poter più accedere al 5 per mille. Per molte realtà associative, quest’ultimo punto è economicamente rilevante.
Ecco perché la comunicazione continua con gli Uffici Runts non è un obbligo secondario: è la condizione minima per mantenere lo status di ente del terzo settore con tutti i benefici collegati.
La PEC: l’unico canale che conta davvero
La posta elettronica certificata è il mezzo esclusivo di dialogo formale tra gli ETS e gli uffici del registro. Non esistono alternative. Ogni comunicazione ufficiale, ogni notifica, ogni eventuale contestazione arriva via PEC, che rappresenta a tutti gli effetti il domicilio digitale ufficiale dell’ente iscritto al Runts. Se la casella non è attiva, piena, o semplicemente non controllata, il rischio concreto è di non accorgersi di un problema fino a quando è troppo tardi.
Ogni ente, quindi, dovrebbe verificare con attenzione che la propria PEC sia effettivamente attiva e riferita all’ente – non a una persona fisica. Che la casella abbia spazio sufficiente. Che l’indirizzo registrato nel Runts sia quello corretto e aggiornato. E soprattutto, che venga monitorata con regolarità.
Esiste una soluzione pratica, usata da molti: alcuni fornitori di PEC permettono di reindirizzare automaticamente i messaggi verso un indirizzo mail ordinario, più frequentato. Così nessuna comunicazione rischia di passare inosservata.
Il deposito del bilancio: 180 giorni, non un giorno di più
Ogni anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 48, comma 3, del CTS, come modificato dalla Legge n. 104/2024), tutti gli ETS devono depositare il proprio bilancio tramite la piattaforma Runts. Non si tratta di un adempimento facoltativo, e i modelli da usare sono quelli ministeriali stabiliti dal D.M. n. 39 del 5 marzo 2020.
Attenzione alla novità introdotta dalla Legge n. 104 del 4 luglio 2024: la soglia per la redazione del bilancio in forma semplificata (rendiconto per cassa, modello D del DM 39/2020) è stata innalzata da 220.000 a 300.000 euro, ma solo per gli ETS privi di personalità giuridica. Gli ETS dotati di personalità giuridica devono in ogni caso redigere il bilancio ordinario completo (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione – modelli A, B e C), indipendentemente dal volume delle entrate. Inoltre, per gli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro è stato introdotto il nuovo comma 2-bis dell’art. 13, che consente di indicare nel rendiconto per cassa le entrate e le uscite in forma aggregata (in attesa della definizione del relativo modello ministeriale).
In concreto, vanno trasmessi:
- il bilancio di esercizio secondo i modelli previsti dal D.M. 39/2020 (modelli A, B e C per entrate superiori a 300.000 euro o per enti con personalità giuridica; modello D per entrate fino a 300.000 euro per enti senza personalità giuridica);
- eventuali rendiconti e relazioni relativi a raccolte pubbliche occasionali di fondi (artt. 7 e 13 del CTS);
- per gli enti che superano 1 milione di euro di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, anche il bilancio sociale (art. 14 del CTS, redatto secondo le linee guida adottate con D.M. 4 luglio 2019).
Chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare ha quindi tempo fino alla fine di giugno. Ma è opportuno non aspettare l’ultimo momento: la piattaforma Runts, nei periodi di picco, può risultare lenta o generare problemi tecnici.
OdV e APS: l’aggiornamento annuale entro il 30 giugno
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale hanno un obbligo in più. Entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, devono comunicare al Runts i dati aggiornati con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente, attraverso l’apposita istanza di aggiornamento.
I dati da aggiornare riguardano:
- il numero di soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti tra persone fisiche ed eventuali enti iscritti (specificando se iscritti nella stessa sezione del Runts);
- il numero di volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
- il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati;
- se l’ente fa parte di una rete, anche i dati degli enti associati alla struttura di secondo livello.
Non si tratta di una comunicazione da fare solo quando ci sono variazioni significative: anche la conferma dei dati già registrati, se richiesta, va gestita nei tempi previsti.
Variazioni associative: 30 giorni per comunicarle
Quando nella vita dell’ente accade qualcosa di rilevante, la normativa impone di comunicarlo al Runts entro 30 giorni dalla data in cui la modifica si è verificata (art. 48 del CTS e Allegato C del D.M. 106/2020). Lo strumento è la cosiddetta istanza di variazione, da presentare direttamente sulla piattaforma.
L’elenco delle situazioni che richiedono questa comunicazione è abbastanza ampio. Comprende, tra l’altro:
- il rinnovo delle cariche sociali – presidente, consiglio direttivo, legale rappresentante (artt. 30 e 31 del CTS);
- la nomina o la cessazione dell’organo di controllo o del revisore;
- le modifiche statutarie, comprensive dell’eventuale variazione della natura giuridica (art. 22 del CTS);
- il cambio di denominazione;
- le variazioni di sede legale, codice fiscale, partita IVA, PEC e recapiti dell’ente;
- l’apertura o chiusura di sedi secondarie;
- la modifica delle attività di interesse generale effettivamente svolte (art. 5 del CTS);
- l’inserimento o la modifica delle attività diverse (art. 6 del CTS);
- le operazioni straordinarie: fusione, scissione, scioglimento, liquidazione, con nomina dei liquidatori (artt. 21 e 49 del CTS).
Un caso specifico – e importante – riguarda la perdita della qualifica fiscale di ente non commerciale ai sensi dell’art. 79 del CTS. Questa variazione deve essere comunicata entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui si è verificata (Allegato C, D.M. 106/2020).
Un consiglio operativo che vale la pena ricordare: è preferibile concentrare tutte le modifiche in un’unica istanza di variazione dati. Il sistema Runts non consente, nella prassi, di aprire una nuova istanza se la precedente non è ancora conclusa. Farlo a pezzi, quindi, può creare blocchi o complicazioni.
Riepilogo degli adempimenti principali
| Adempimento | Scadenza / Dettaglio |
|---|---|
| Deposito bilancio | Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio – modelli D.M. 39/2020 |
| Bilancio sociale (enti con entrate > 1 mln €) | Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio – art. 14 CTS e D.M. 4/7/2019 |
| Aggiornamento annuale OdV/APS | Entro il 30 giugno – soci, volontari, dipendenti, enti di rete (art. 20 D.M. 106/2020) |
| Istanza di variazione | Entro 30 giorni dalla modifica – cariche, statuto, sede, attività, P.IVA… (art. 48 CTS) |
| Perdita qualifica ente non commerciale | Entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta (art. 79 CTS) |
| Pubblicazione emolumenti amministratori (enti > 100.000 €) | Entro il 30 giugno (art. 14, co. 2 CTS) |
| Monitoraggio PEC | Continuo – casella attiva, aggiornata, con spazio sufficiente |
11
Quando il numero di soci mette a rischio l’iscrizione al Runts
C’è un’altra situazione che può portare alla cancellazione, meno immediata ma altrettanto seria: la riduzione del numero minimo di associati al di sotto delle soglie previste dalla legge.
Per le organizzazioni di volontariato, il minimo è di 7 persone fisiche oppure 3 OdV (art. 32, comma 1, del CTS). Per le associazioni di promozione sociale, la soglia è analoga: almeno 7 persone fisiche o, in alternativa, 3 APS (art. 35, comma 1, del CTS).
Se un ente scende sotto questi livelli, ha l’obbligo di comunicarlo al Runts entro 30 giorni dal momento in cui si accorge della riduzione (rispettivamente art. 32, comma 1-bis e art. 35, comma 1-bis del CTS). Da quel momento scatta un anno di tempo per reintegrare il numero minimo. Se non riesce a farlo, la cancellazione dal registro diventa automatica – a meno che l’ente non richieda l’iscrizione in un’altra sezione del Runts, opzione comunque da valutare con attenzione caso per caso.



