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Esclusione dalla rottamazione quinquies: il vincolo della rottamazione quater

14 Novembre, 2025

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La configurazione normativa della rottamazione quinquies, così come delineata dall’articolo 23 del disegno di legge di bilancio 2026 attualmente sottoposto al vaglio del Parlamento, introduce un meccanismo di esclusione dalla nuova definizione agevolata che opera secondo logiche di straordinaria rigidità. Il parametro temporale del 30 settembre 2025 rappresenta, in questa prospettiva, il fulcro attorno al quale si articola l’intera disciplina dell’accesso alla quinquies, operando quale momento fotografico capace di determinare l’esclusibilità dei contribuenti indipendentemente da comportamenti successivi.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Primo meccanismo di esclusione: Se risulti beneficiario di rottamazione quater al 30 settembre 2025, rimani automaticamente escluso dalla quinquies, indipendentemente da comportamenti successivi.
  • Secondo meccanismo di esclusione: Se non versi la rata del 30 novembre 2025 e quindi decadi dalla quater, rimani egualmente escluso dalla quinquies poiché la quater risultava valida al 30 settembre 2025.
  • Logica sottostante: La norma previene meccanismi di arbitraggio fra definizioni agevolate; l’accesso alla quater preclude la quinquies indipendentemente dallo status finale.
  • Termine fotografico: Il 30 settembre 2025 è il momento decisivo per valutare la permanenza nella quater; chi vi è dentro (o vi è stato) al 30 settembre non accede alla quinquies.
  • Adesione alla quinquies: Richiedibile entro 30 aprile 2026 esclusivamente da chi non sia mai stato coperto da una quater valida al 30 settembre 2025 o da chi ne fosse decaduto in data anteriore.
  • Conseguenze della decadenza dalla quater: Debiti tornano pienamente esigibili con ripristino integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio; accesso preciso alla quinquies rimane comunque interdetto.

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La preliminare questione della vigenza della quater al 30 settembre

Occorre premettere che la rottamazione quater, introdotta mediante l’articolo 1, commi 231-252, della legge 197/2022, costituisce una definizione agevolata rivolta ai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il meccanismo di tale definizione prevede l’estinzione dei debiti mediante il versamento del solo capitale e delle spese di riscossione, con correlativa esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio.

La permanenza in uno stato di vigenza della rottamazione quater è, tuttavia, subordinata all’adempimento scrupoloso degli obblighi di versamento secondo il calendario prefissato. Qualora il contribuente ometta il versamento di una rata, la definizione agevolata si estingue per effetto della decadenza, e il debito torna a risultare pienamente esigibile con il ripristino integrale di tutte le componenti accessorie.

Il primo meccanismo di esclusione: la permanenza della quater al 30 settembre 2025

Il primo profilo di esclusione dalla rottamazione quinquies opera in modo automatico mediante l’applicazione di un criterio temporale ben definito. Qualora la rottamazione quater del contribuente risulti ancora in corso di validità alla data del 30 settembre 2025, lo stesso contribuente non potrà in alcun modo accedere alla nuova definizione agevolata. Si tratta di un’esclusione di carattere assoluto, non suscettibile di deroghe o temperamenti di sorta, che trova la sua giustificazione nella volontà del legislatore di impedire meccanismi di arbitraggio tra diverse definizioni agevolate.

Questo primo livello di esclusione riguarda, dunque, coloro che hanno regolarmente versato tutte le rate della rottamazione quater fino al 31 luglio 2025 e risultano, pertanto, in regola con i versamenti alla data fotografica del 30 settembre. Per tali soggetti, la continuità della posizione all’interno della definizione agevolata precedente preclude automaticamente l’accesso alla quinquies, indipendentemente da qualsiasi comportamento successivo ovvero da eventuali future inadempienze.

Il secondo meccanismo di esclusione: la decadenza dalla quater nel novembre 2025

Un secondo profilo di esclusione operante secondo modalità solo apparentemente diverse ma sostanzialmente convergenti deriva dalla mancanza di versamento della rata scadente il 30 novembre 2025. L’omissione del versamento entro il termine dilazionato fino al 9 dicembre 2025 (considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla normativa e i differimenti per festività) determina l’automatica decadenza dalla rottamazione quater.

Orbene, la questione di capitale rilievo che merita attenta considerazione attiene al seguente interrogativo: qualora il contribuente decada dalla rottamazione quater per effetto del mancato versamento della rata di novembre 2025, potrà egualmente accedere alla rottamazione quinquies quale strumento alternativo di definizione agevolata?

La risposta, desumibile dalla formulazione normativa attuale, è rigorosamente negativa. La norma di cui all’articolo 23, comma 17 del disegno di legge bilancio 2026 esclude dalla quinquies i contribuenti che, alla data del 30 settembre 2025, risultavano ancora beneficiari della rottamazione quater. Per tali soggetti, l’esclusione opera categoricamente, a prescindere dalla circostanza che la definizione agevolata venga successivamente meno per effetto della decadenza nel novembre 2025.

L’architettura dell’esclusione: fondamento logico e conseguenze

La struttura normativa in esame riflette una precisa intenzionalità legislativa. L’exclusio di chi è stato dentro la rottamazione quater al 30 settembre è orientata a prevenire meccanismi di “salto strategico” da una definizione agevolata all’altra. Qualora fosse consentito al contribuente di decadere dalla quater mediante l’inesecuzione del versamento di novembre e successivamente di accedere alla quinquies, si determinerebbe la possibilità di allungare artificialmente i tempi di dilazione (da un massimo di circa 5 anni della quater a 9 anni della quinquies) e di frazionare ulteriormente le rate mensili.

L’esclusione duplex che ne consegue opera secondo due binari distinti ma che convergono verso il medesimo risultato: sia che il contribuente mantenga il versamento di novembre e rimanga dentro la quater, sia che ometta il versamento e decade, egli risulta comunque escluso dalla quinquies. La rottamazione quater, in questa prospettiva, funziona quale porta d’accesso-uscita: chi vi è entrato, indipendentemente dal suo stato finale entro tale definizione, rimane precluso dalla nuova definizione agevolata.

La decadenza dalla quater come evento irreversibile ai fini della quinquies

Sotto il profilo sostanziale, la decadenza dalla rottamazione quater determinata dal mancato versamento della rata di novembre 2025 produce conseguenze particolarmente significative per il contribuente interessato. Innanzitutto, i versamenti già effettuati rimangono contabilizzati quale acconto sulle somme dovute secondo le ordinarie modalità di riscossione. In secondo luogo, il debito ritorna pienamente esigibile nella sua interezza, con il ripristino integrale delle sanzioni, degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione.

Tuttavia, la circostanza più gravosa per il contribuente consiste nella preclusione assoluta dall’accesso alla quinquies. A differenza di quanto accadrebbe per i contribuenti che risultassero decaduti dalle precedenti definizioni agevolate (rottamazione ter, quater bis, ecc.) non per inadempienze contemporanee bensì per ragioni diverse, il contribuente che decade dalla quater nel novembre 2025 non potrà in nessun modo valorizzare questa circostanza quale elemento di accesso alla nuova pace fiscale.

Le date critiche e i margini temporali di cui tener conto

L’analisi cronologica degli adempimenti risulta di capitale importanza al fine di orientare i comportamenti dei contribuenti e dei professionisti che li assistono. Le scadenze determinanti sono le seguenti: il 31 luglio 2025 identifica il momento ultimo per il versamento della penultima rata della rottamazione quater; il 30 settembre 2025 costituisce il momento fotografico in relazione al quale si valuta la permanenza entro la definizione agevolata precedente; il 30 novembre 2025 rappresenta la scadenza della rata della rottamazione quater; il 9 dicembre 2025 costituisce il termine dilazionato considerando i giorni di tolleranza e le festività.

Conseguentemente, colui che non abbia provveduto al versamento della rata di luglio 2025 risulta già decaduto al 30 settembre e comunque escluso dalla quinquies per non aver mantenuto la validità della quater oltre quella data. Colui che abbia versato in luglio ma ometta di versare in novembre decade dalla quater nel dicembre 2025, ma rimane egualmente escluso dalla quinquies per effetto della circostanza che la quater risultava valida al 30 settembre scorso.

L’ambito soggettivo di esclusione e le eccezioni apparenti

Occorre precisare che l’esclusione dalla quinquies in relazione allo stato di validità o pregressa vigenza della rottamazione quater non riguarda tutti i contribuenti che abbiano aderito alla precedente definizione agevolata. Rimangono potenzialmente idonei ad accedere alla nuova pace fiscale i seguenti soggetti: coloro che risultassero già decaduti dalla rottamazione quater a una data anteriore al 30 settembre 2025 per effetto di inadempienze in periodi precedenti, coloro che non avessero mai aderito alla rottamazione quater, coloro che fossero decaduti da precedenti definizioni agevolate (rottamazione quater-bis, ter, ecc.) in circostanze non sovrapposte alla vigenza della quater al 30 settembre 2025.

Per questi ultimi, tuttavia, sussistono limitazioni significative. I contribuenti che risultassero decaduti dalle precedenti definizioni agevolate non potranno includere nella quinquies i debiti già oggetto di tali precedenti definizioni. Potranno invece rottamare esclusivamente i debiti risultanti da carichi mai sottoposti ad agevolazione, ovvero quelli derivanti da carichi affidati successivamente al periodo coperto dalle precedenti definizioni (ad esempio, carichi affidati tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 per chi era dentro la quater).

Il perimetro degli ammissibili e le ulteriori esclusioni categoriche

La rottamazione quinquies, per quanto attiene ai debiti rottamabili, copre i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Tuttavia, non tutti i debiti ricompresi in tale arco temporale risultano ammissibili alla definizione agevolata. Restano categoricamente esclusi i debiti originati da accertamenti fiscali formali, nei quali cioè l’Amministrazione ha quantificato la maggiore imposta dovuta dal contribuente e tale accertamento sia divenuto definitivo.

Sono esclusi altresì i debiti derivanti da violazioni tributarie successivamente convertite in sanzioni penali pecuniarie, nonché i crediti pubblici scaturenti da condanne della Corte dei Conti. Per quanto riguarda specificamente le violazioni del Codice della Strada, l’agevolazione si applica esclusivamente alla componente degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, mentre l’ammontare della sanzione amministrativa rimane dovuto per intero e non può beneficiare della soppressione.

Decoroso sottolineare che tale categoria di esclusioni rappresenta elemento costitutivo della definizione agevolata e non consente alcun margine di derogabilità, a prescindere dalle specifiche circostanze del singolo contribuente.

Il meccanismo di adesione e i termini procedurali

L’adesione alla rottamazione quinquies richiede la presentazione di una dichiarazione formale all’Agente della riscossione entro il 30 aprile 2026. La dichiarazione deve indicare i carichi oggetto di definizione agevolata e il numero di rate scelto dal contribuente, nonché eventuali pendenze di giudizi riguardanti i debiti medesimi.

Dal momento della presentazione della dichiarazione si producono effetti significativi sotto il profilo procedimentale: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; sono bloccate le procedure esecutive precedentemente avviate; è inibita l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche; sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni ordinarie.

Particolarmente rilevante per i soggetti esercenti attività economiche è la circostanza secondo cui, a decorrere dal momento della presentazione della dichiarazione di adesione, il contribuente non è considerato inadempiente sui debiti oggetto di definizione, il che consente l’ottenimento del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare, elemento essenziale per la partecipazione a gare di appalto e l’accesso a benefici pubblici.

Le modalità di versamento e il calendari rateale

Il contribuente può estinguere il debito oggetto di definizione agevolata mediante versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, ovvero mediante rateizzazione in massimo 54 rate bimestrali di pari importo. Le prime tre rate sono calendarizzate al 31 luglio 2026, al 30 settembre 2026 e al 30 novembre 2026.

Successivamente, le rate decorrono bimestralmente negli ultimi giorni dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno, con decorrenza dal 2027 e prosecuzione fino al 31 maggio 2035. Su tali rate, con decorrenza dal 1° agosto 2026, si applicano interessi di rateazione al tasso del 4% annuo.

Tale tasso, pur rappresentando il doppio rispetto a quanto previsto per la rottamazione quater (2% annuo), rimane comunque significativamente inferiore ai tassi ordinari di interesse di mora e di riscossione che si applicherebbero ai medesimi debiti al di fuori di qualsiasi definizione agevolata.

I profili di decadenza e la severità della disciplina

La rottamazione quinquies è soggetta a rigidi meccanismi di decadenza. Si decade dalla definizione agevolata nel caso di: mancato o insufficiente versamento della rata unica (ove si sia optato per il pagamento in soluzione); mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, del piano rateale; mancato pagamento dell’ultima rata del piano rateale.

La formulazione della disciplina consente dunque un margine di tolleranza leggermente maggiore rispetto alla rottamazione quater (che prevedeva la decadenza al primo mancato pagamento), tuttavia tale margine rimane comunque circoscritto e non consente disinvolture procedimentali. In caso di decadenza, il debito ritorna pienamente esigibile con reintegrazione di tutte le componenti tributarie e tributarie accessorie.

Considerazioni conclusive: il vincolo vincolante della scadenza di settembre

L’architettura normativa in questione esprime con chiarezza la volontà del legislatore di precludere qualsiasi possibilità di fluidità tra le diverse definizioni agevolate. L’esclusione dalla rottamazione quinquies per coloro che risultassero beneficiari della rottamazione quater al 30 settembre 2025 rappresenta uno strumento di politica tributaria orientato a contenere fenomeni di arbitraggio e a impedire forme di “ottimizzazione” della dilazione fiscale mediante il cambio strategico da una pace fiscale all’altra.

La compressione della discrezionalità contribuente in questa materia rimane particolarmente severa, laddove la permanenza della precedente definizione agevolata né determina l’automatica esclusione dalla nuova, né consente al contribuente di “rigenerare” la propria posizione mediante una decadenza volontaria dalla quater al fine di conseguire accesso alla quinquies.

In tale ottica, il 30 novembre 2025 assume rilevanza non quale data dirimente fra una condizione e l’altra bensì quale data ulteriore di formalizzazione di un’esclusione già determinatasi in precedenza, con la circostanza che il mancato versamento della medesima rata determina ulteriori conseguenze negative ma non modifica lo stato di esclusibilità dal nuovo strumento agevolativo.

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