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Donazione quote e scissione: il beneficio fiscale resta valido

21 Gennaio, 2026

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La donazione di partecipazioni societarie seguita da una scissione entro il quinquennio non comporta la perdita dell’agevolazione fiscale. A confermarlo l’Agenzia delle Entrate con un interpello che chiarisce i contorni applicativi della normativa sulle operazioni straordinarie e il regime impositivo di favore previsto dal Testo unico dell’imposta di donazione.

La questione posta al vaglio dell’amministrazione finanziaria riguardava un caso concreto. Due fratelli hanno ricevuto in donazione dal padre una partecipazione di controllo del 98% in una società di capitali, beneficiando così della specifica previsione dell’articolo 3, comma 4-ter del TUSD che esclude dall’imposizione le donazioni e i trasferimenti a titolo gratuito delle partecipazioni che permettono il controllo di società di capitali, a condizione che il donatario mantenga tale controllo sulla società ricevuta per almeno cinque anni.

Dopo la donazione, però, la società oggetto del trasferimento a titolo gratuito avrebbe dovuto effettuare una scissione parziale proporzionale, con la creazione di una newco. La domanda era quindi semplice: questa operazione straordinaria mette a rischio il beneficio ottenuto?

Il controllo va mantenuto su entrambe le società

La risposta fornita dall’agenzia delle Entrate nell’interpello 11 del 2026 è stata tranquillizzante. La permanenza dell’agevolazione, si legge nel documento, è subordinata al mantenimento del controllo sulle due società risultanti dalla scissione. Un controllo che va inteso in senso duplice, nella prassi: diretto sulla holding nata dalla scissione e indiretto sulla società scissa, per tutto il periodo temporale dei cinque anni richiesto dalla norma agevolativa.

Il meccanismo si articola dunque così. Attraverso la scissione parziale proporzionale, il ramo immobiliare della società che era stata oggetto di donazione viene trasferito in una newco, mentre la società originaria continua la sua attività operativa mediante un contratto di locazione con la newco stessa, diventando di fatto locatore. La beneficiaria della scissione, cioè quella che riceve gli immobili scorporati, viene partecipata dai due fratelli donatari nella misura dell’88% e dai genitori per il restante 12%.

Conferimento successivo alla newco

Ma l’operazione prevista dai contribuenti presentava anche un secondo step. I donatari avrebbero infatti conferito alla newco beneficiaria della scissione l’intero capitale sociale della società operativa scissa, divenendone così la holding. Con il risultato che, da un lato, l’appartenenza del capitale sociale della beneficiaria della scissione rimarrebbe ai donatari per l’88% e ai genitori per il 2%, dall’altro lato la newco acquisirebbe l’intera partecipazione della società operativa.

Secondo l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria questa articolazione non fa venir meno il requisito del controllo quinquennale. Anzi. I due fratelli che hanno ricevuto in donazione le quote continuerebbero a detenere il 2% della partecipazione, quindi il controllo resta integro per il periodo richiesto dalla legge.

Permanenza quinquennale del controllo

Vale la pena soffermarsi sul vincolo temporale. La norma agevolativa del TUSD dispone che il trasferimento a titolo gratuito della partecipazione di controllo non sia soggetto a imposta di donazione a condizione che il donatario mantenga il controllo della società per almeno cinque anni. Questo vuol dire che qualsiasi operazione straordinaria effettuata nel periodo deve comunque lasciare intatta la situazione di controllo in capo ai beneficiari della donazione.

Nel caso esaminato dall’agenzia, la scissione parziale proporzionale seguita dal conferimento non altera la sostanza della situazione di controllo. I donatari mantengono, attraverso la holding, un controllo indiretto sulla società scissa e un controllo diretto sulla newco. Il che è sufficiente, ai sensi della disciplina agevolativa, per conservare il beneficio fiscale ottenuto al momento della donazione.

Operazioni straordinarie e benefici fiscali

La pronuncia si inserisce nel più ampio contesto delle operazioni straordinarie societarie e dei loro effetti sul regime fiscale delle donazioni. Come spesso accade, la combinazione tra trasferimenti a titolo gratuito e riorganizzazioni aziendali genera interrogativi applicativi che richiedono chiarimenti ufficiali da parte dell’amministrazione.

In questo caso l’agenzia ha confermato che la scissione non produce automaticamente la decadenza dal beneficio, purché sia rispettata la ratio della norma: mantenere il controllo sulla società o sulle società risultanti dall’operazione straordinaria. Un principio che, del resto, trova riscontro anche in altre fattispecie di riorganizzazione aziendale successive a donazioni agevolate.

Requisiti da rispettare

Occorre comunque prestare attenzione ad alcuni aspetti. Il mantenimento del controllo va valutato secondo i criteri civilistici dell’articolo 2359 del Codice civile, che individua le diverse forme di controllo societario: di diritto, di fatto, contrattuale. Nel caso di scissione seguita da conferimento, il controllo si articola su più livelli ma deve risultare comunque effettivo per l’intero quinquennio.

La quota del 2% mantenuta direttamente dai donatari nella società scissa potrebbe apparire modesta, ma va considerata nel contesto complessivo dell’operazione. La struttura di gruppo che si viene a creare attraverso la newco holding garantisce comunque ai fratelli donatari una posizione di controllo sostanziale, che è poi quello che la norma intende preservare quando subordina l’agevolazione alla permanenza del controllo per cinque anni.

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