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Domicilio digitale PEC: valida la notifica della sentenza

28 Novembre, 2025

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Con l’ordinanza n. 30034 del 13 novembre 2025 la Corte di Cassazione è tornata su un tema che, nella pratica forense, crea ancora parecchi equivoci: la portata del domicilio digitale del difensore e la validità della notifica della sentenza eseguita alla PEC indicata come indirizzo “solo per comunicazioni”. Secondo gli Ermellini, la limitazione inserita dal difensore non incide in alcun modo sulla decorrenza del termine breve di impugnazione, che inizia comunque a decorrere dalla notifica della sentenza effettuata a quell’indirizzo. In altri termini, la formula rassicurante “PEC destinata alle sole comunicazioni di cancelleria” non protegge dall’efficacia di una notifica di sentenza. E questo, per gli studi legali, cambia molto meno di quanto si pensi sul piano teorico, ma moltissimo sul piano operativo.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • La Cassazione (ord. n. 30034/2025) ha confermato che la notifica della sentenza alla PEC del difensore è valida anche se l’indirizzo è stato indicato come “solo per comunicazioni”.
  • Il domicilio digitale PEC del difensore, previsto dall’art. 16-sexies D.L. 179/2012, vale per tutte le notifiche e comunicazioni di atti giudiziari in materia civile.
  • La clausola con cui il difensore tenta di limitare l’uso della PEC non ha effetti giuridici e non impedisce la decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c.
  • L’indirizzo PEC è rilevante anche se non indicato negli atti, perché è già presente nei pubblici elenchi (INI PEC, ReGIndE).
  • Gli studi legali devono considerare la casella PEC un presidio critico, da monitorare con procedure interne strutturate per evitare decadenze dai termini di impugnazione.

Il caso concreto portato in Cassazione

La vicenda affrontata dalla Suprema Corte nasce da un ricorso per cassazione proposto da una società risultata soccombente in appello. Il difensore della parte vittoriosa aveva notificato la sentenza all’indirizzo PEC del difensore avversario.

La società aveva depositato il ricorso oltre i 60 giorni successivi alla notifica, termine fissato dal secondo comma dell’art. 325 c.p.c. La controparte, costituitasi in cassazione, aveva quindi eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che il termine breve era regolarmente iniziato a decorrere dalla notifica della sentenza via PEC.

La difesa della ricorrente ha provato a ribaltare la prospettiva. Ha sostenuto che quella notifica non fosse idonea a far partire il termine breve, perché nell’atto di citazione in appello l’indirizzo PEC era stato espressamente indicato come utilizzabile solo per le comunicazioni successive, cioè quelle di cancelleria. In sostanza il difensore aveva tentato di delimitare contrattualmente la funzione della propria PEC.

L’inammissibilità del ricorso e il principio affermato

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tardiva l’impugnazione. Il ragionamento è netto: qualunque dichiarazione unilaterale del difensore che miri a limitare l’utilizzo del proprio domicilio digitale non produce alcun effetto giuridico.

I giudici di legittimità richiamano un orientamento ormai consolidato, ribadito anche dalla sentenza n. 12684 del 2025, secondo cui l’indicazione, nell’atto di costituzione, della PEC “solo per comunicazioni e avvisi di cancelleria” non esclude la validità della notifica della sentenza eseguita dalla controparte a quello stesso indirizzo, anche ai fini dell’art. 325 c.p.c.

Secondo la Corte il difensore non può sottrarsi, con formule redazionali, al regime legale del domicilio digitale previsto dall’art. 16 sexies del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012. Una volta che esiste un domicilio digitale, le notifiche e le comunicazioni giudiziarie in materia civile possono legittimamente transitare da lì, a prescindere da ciò che il difensore vorrebbe consentire o escludere.

Domicilio digitale PEC tra norma e giurisprudenza

Per capire davvero la portata della decisione occorre tornare a cosa prevede l’art. 16 sexies del D.L. 179/2012. La norma stabilisce che, salvo espresse eccezioni di legge, tutte le comunicazioni e le notificazioni degli atti giudiziari in materia civile si considerano validamente eseguite presso l’indirizzo PEC del difensore risultante dai pubblici elenchi, in particolare INI PEC e ReGIndE.

Il domicilio digitale PEC quindi non è una semplice opzione comunicativa, ma un punto di riferimento imposto dalla legge che vale per la totalità degli atti notificabili, non solo per i messaggi di cancelleria. L’indirizzo è collegato all’albo e ai registri pubblici e diventa, di fatto, un dato “oggettivo” del professionista.

Per questa ragione non è più strettamente necessario che l’avvocato indichi la propria PEC negli atti, perché è già reperibile nei registri ufficiali. L’eventuale indicazione nell’atto ha una funzione pratica, ma non modifica la disciplina legale del domicilio digitale.

Nella prassi si è visto anche un precedente filone giurisprudenziale che attribuiva un certo rilievo alla volontà del difensore nel circoscrivere gli effetti del domicilio telematico. Questo orientamento si è però rivelato poco compatibile con l’evoluzione normativa, in particolare con le modifiche all’art. 125 c.p.c., che hanno rafforzato l’idea di un sistema di notificazioni telematiche uniforme e non rimesso alla libera disponibilità delle parti.

La Cassazione, con la decisione in commento, sembra voler chiudere definitivamente gli spiragli: la limitazione “solo comunicazioni” non è idonea a modificare il perimetro legale del domicilio digitale PEC.

PEC “solo comunicazioni” e decorrenza del termine breve

In questo contesto il cuore del problema diventa la decorrenza del termine breve per l’impugnazione. L’art. 325, comma 2, c.p.c. collega quel termine alla notifica della sentenza. Se la notifica avviene al domicilio digitale PEC del difensore e rispetta i requisiti formali, il termine di 60 giorni inizia a decorrere, indipendentemente dalle clausole inserite nell’atto introduttivo o nelle memorie.

L’idea, abbastanza diffusa tra alcuni professionisti, di poter “schermare” la propria casella PEC dall’arrivo di notifiche di sentenza, relegandola a canale per le sole comunicazioni di cancelleria, viene smentita sia dal testo dell’art. 16 sexies sia dalla lettura che ne offre la giurisprudenza di legittimità.

Per visualizzare l’effetto pratico, può essere utile uno schema sintetico:

Scelta del difensore Effetto sul domicilio digitale PEC
Indicazione PEC “solo per comunicazioni” Nessuna limitazione giuridica: la PEC resta valido domicilio digitale
Mancata indicazione della PEC nell’atto La PEC resta comunque utilizzabile se presente in INI PEC o ReGIndE
Richiesta di notifique solo a domicilio fisico Non prevale sul regime legale del domicilio digitale, salvo eccezioni

La decisione in commento rafforza un messaggio chiaro: domicilio digitale e decorrenza del termine breve sono legati da un rapporto oggettivo, non disponibile alla pattuizione unilaterale del difensore.

Il peso del domicilio digitale PEC nell’organizzazione dello studio

Per chi gestisce uno studio legale, la lettura di questa ordinanza obbliga a rivedere alcune abitudini. La casella PEC non può più essere considerata come un canale marginale, dedicato alle sole comunicazioni di cancelleria. Diventa, al contrario, il luogo in cui possono arrivare notifiche di sentenze, atti introduttivi di fase, atti esecutivi.

Questo comporta che l’organizzazione interna debba assicurare un presidio costante della casella, con procedure chiare di controllo giornaliero, archiviazione, gestione delle ricevute e, soprattutto, di calcolo immediato dei termini. Nella prassi non è raro che i problemi nascano non tanto da un vuoto normativo, quanto da una gestione poco strutturata dei flussi di PEC in studio.

Il domicilio digitale PEC, in quest’ottica, è uno strumento che aumenta certezza e celerità, ma pretende disciplina interna. L’idea di “affievolirne” gli effetti con una formula testuale negli atti è, dopo questa ordinanza, ancora più rischiosa perché può generare una falsa sicurezza.

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