L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con circolare n. 31 del 20 maggio 2025, ha fornito chiarimenti interpretativi di particolare rilievo in materia di obbligo assicurativo per gli operatori del settore sportivo dilettantistico. L’intervento ermeneutico dell’Istituto definisce con precisione tecnica i confini applicativi della tutela assicurativa obbligatoria, escludendo specificamente dall’ambito di protezione gli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e i soci di Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che svolgono funzioni di istruttore sportivo in assenza di un rapporto contrattuale di lavoro subordinato. La circolare si inserisce nell’framework sistematico delineato dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, confermando la prevalenza interpretativa della disciplina speciale del lavoro sportivo rispetto alla normativa generale di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Architettura normativa e principi sistematici di riferimento
Il sistema della tutela assicurativa nel settore sportivo si articola attraverso una disciplina speciale contenuta nel D.Lgs. 36/2021, che ha operato una riforma organica dell’ordinamento del lavoro sportivo. L’art. 25, comma 5, del decreto stabilisce espressamente il carattere residuale dell’applicazione delle norme generali sui rapporti di lavoro nell’impresa, sancendo inequivocabilmente la prevalenza della lex specialis sulla disciplina generale.
L’art. 34, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo delimita con precisione l’ambito soggettivo dell’assicurazione obbligatoria INAIL, circoscrivendolo ai lavoratori subordinati del settore professionistico e dilettantistico che svolgono attività sportiva in favore dei soggetti dell’ordinamento sportivo di cui al Titolo II. Tale delimitazione normativa opera una scelta legislativa inequivocabile che esclude dalla tutela assicurativa i rapporti caratterizzati dal mero vincolo associativo o sociale.
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l’orientamento interpretativo secondo cui nel sistema assicurativo INAIL non opera il principio della copertura universalistica delle tutele, permanendo limiti oggettivi e soggettivi rispetto alle attività protette e alle persone assicurate (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 30428 del 21 novembre 2019). Tale principio trova ulteriore conferma nell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 7 del 17 febbraio 2016, che rimette al legislatore la valutazione discrezionale circa l’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di soggetti in funzione delle situazioni ritenute meritevoli di protezione.
Esclusione degli istruttori sportivi dall’ambito applicativo dell’art. 4 DPR 1124/65
Principi interpretativi e limiti sistematici
L’analisi ermeneutica della circolare INAIL evidenzia l’incompatibilità strutturale tra la disciplina speciale del lavoro sportivo e l’applicazione dell’art. 4, comma 1, n. 7, del DPR 1124/65. Quest’ultima disposizione estende la tutela assicurativa ai soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, che prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni dell’art. 4, comma 1, n. 2.
La prevalenza della normativa speciale impedisce l’applicazione analogica della disciplina generale, in quanto il legislatore del 2021 ha operato una scelta sistematica di delimitazione soggettiva della tutela assicurativa. L’estensione interpretativa della copertura assicurativa a soggetti non espressamente contemplati dall’art. 34 del D.Lgs. 36/2021 configurerebbe una violazione del principio di legalità in materia assicurativa e un’indebita sovrapposizione tra sistemi normativi diversi.
Requisiti per l’obbligo assicurativo
L’istruttore sportivo associato o socio che opera in assenza di un rapporto di lavoro subordinato non può pertanto beneficiare della tutela INAIL, indipendentemente dall’intensità, continuità e onerosità della prestazione resa. I parametri rilevanti per la configurazione dell’obbligo assicurativo sono:
- Sussistenza di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.;
- Presenza degli elementi caratterizzanti la subordinazione (continuità, coordinamento, etero-direzione);
- Svolgimento di attività sportiva come definita dall’art. 25 del D.Lgs. 36/2021.
Il vincolo associativo o sociale, pur rilevante sotto altri profili giuridici, risulta insufficiente ai fini dell’instaurazione dell’obbligo assicurativo.
Regime delle attività amministrativo-gestionali e collaborazioni coordinate
Disciplina normativa e ambito applicativo
Le attività di carattere amministrativo-gestionale sono disciplinate dall’art. 37 del D.Lgs. 36/2021, che ne consente l’affidamento attraverso collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. L’art. 25, comma 1, secondo periodo, del decreto esclude espressamente tali mansioni dalla definizione di lavoratore sportivo, delineando un regime giuridico autonomo e differenziato.
L’estensione della tutela INAIL, operativa dal 1° luglio 2023 per effetto dell’art. 37, comma 2, presuppone la sussistenza di un contratto di collaborazione formalmente qualificato secondo i canoni civilistici delle collaborazioni coordinate e continuative. L’assenza di tale presupposto contrattuale preclude l’applicazione dell’obbligo assicurativo, anche in presenza di prestazioni continuative e coordinate di carattere amministrativo-gestionale.
Esclusione dell’applicazione analogica
La circolare conferma che la normativa speciale prevale sulla disciplina generale dell’art. 4, comma 1, n. 7, del DPR 1124/65, impedendo l’assimilazione degli associati di ASD e dei soci di SSD ai soci delle società anche di fatto contemplati dalla normativa generale. Tale esclusione opera tanto per le attività sportive quanto per quelle amministrativo-gestionali, richiedendo in ogni caso la formalizzazione contrattuale del rapporto secondo i modelli tipici previsti dall’ordinamento.
Profili sistematici e implicazioni operative per gli enti sportivi
Razionalizzazione degli assetti organizzativi
L’orientamento interpretativo dell’INAIL si inscrive in una più ampia tendenza verso la razionalizzazione del sistema assicurativo, fondata sulla delimitazione precisa degli ambiti di tutela e sulla coerenza tra disciplina sostanziale e regime assicurativo. La scelta legislativa di circoscrivere la tutela ai rapporti formalizzati risponde a esigenze di certezza giuridica e di equilibrio attuariale del sistema previdenziale.
Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche devono conformare i propri assetti organizzativi alle previsioni normative, operando una distinzione sistematica tra:
- Prestazioni rese in ragione del mero vincolo associativo (escluse dalla tutela INAIL);
- Rapporti di lavoro subordinato per attività sportive (soggetti alla tutela INAIL ex art. 34 D.Lgs. 36/2021);
- Collaborazioni coordinate e continuative per attività amministrativo-gestionali (soggette alla tutela INAIL ex art. 37 D.Lgs. 36/2021).
Compliance normativa e responsabilità degli amministratori
La conformità alla disciplina assicurativa richiede un approccio sistematico alla gestione dei rapporti collaborativi, con particolare attenzione alla corrispondenza tra forma contrattuale e sostanza del rapporto. Gli amministratori degli enti sportivi assumono specifiche responsabilità in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti e all’adempimento degli obblighi assicurativi, con le connesse implicazioni in termini di responsabilità civile e penale.
Aspetti procedimentali e meccanismi di controllo
Valutazione della natura dei rapporti
L’implementazione delle disposizioni contenute nella circolare richiede una valutazione caso per caso dei rapporti in essere, con particolare riguardo alla qualificazione giuridica delle prestazioni rese. La presenza di elementi indicativi della subordinazione (continuità, coordinamento, etero-direzione, onerosità) può determinare l’obbligo di regolarizzazione contrattuale e assicurativa, indipendentemente dalla denominazione formale del rapporto.
Gli enti sportivi dilettantistici devono procedere a una ricognizione sistematica della propria base collaborativa, verificando la coerenza tra qualificazione contrattuale e modalità di svolgimento delle prestazioni. L’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro subordinato di fatto comporta l’obbligo di regolarizzazione ex tunc, con le relative implicazioni in termini di versamenti contributivi e copertura assicurativa.
Profili sanzionatori e meccanismi di tutela
La responsabilità degli amministratori per l’inosservanza degli obblighi assicurativi assume particolare rilevanza nel settore non profit, dove spesso si registra una sovrapposizione tra funzioni amministrative e operative. Il sistema sanzionatorio previsto dal Testo Unico assicurativo si applica integralmente agli enti sportivi, con le specificità derivanti dalla natura non lucrativa dell’attività.
Tabella riepilogativa
Attività svolta | Forma giuridica del rapporto | Obbligo assicurativo INAIL |
---|---|---|
Istruttore sportivo | Vincolo associativo/sociale | ❌ ESCLUSO |
Istruttore sportivo | Contratto lavoro subordinato | ✅ OBBLIGATORIO |
Istruttore sportivo | Contratto co.co.co ex D.lgs 36/2021 | ❌ ESCLUSO |
Allenatore/Preparatore/Direttore tecnico-sportivo | Vincolo associativo/sociale | ❌ ESCLUSO |
Allenatore/Preparatore/Direttore tecnico-sportivo | Contratto co.co.co ex D.lgs 36/2021 | ❌ ESCLUSO |
Allenatore/Preparatore/Direttore tecnico-sportivo | Contratto lavoro subordinato | ✅ OBBLIGATORIO |
Atleta/Direttore di gara | Vincolo associativo/sociale | ❌ ESCLUSO |
Atleta/Direttore di gara | Contratto co.co.co ex D.lgs 36/2021 | ❌ ESCLUSO |
Atleta/Direttore di gara | Contratto lavoro subordinato | ✅ OBBLIGATORIO |
Attività amministrativo-gestionali* | Vincolo associativo/sociale | ❌ ESCLUSO |
Attività amministrativo-gestionali* | Contratto co.co.co ex D.lgs 36/2021 | ✅ OBBLIGATORIO |
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*Include: accoglienza clienti, front office, gestione pagamenti, supporto organizzativo, coordinamento logistico