Chi non rispetta la scadenza del 31 ottobre per il modello Redditi potrà ancora mettersi in regola. La normativa tributaria concede infatti un margine di tolleranza che scade però il 29 gennaio 2026. Oltre quella data, non si parla più di ritardo ma di omissione vera e propria, con conseguenze ben più pesanti sul piano sanzionatorio.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- La dichiarazione dei redditi tardiva si può inviare entro 90 giorni (scadenza: 29 gennaio 2026) e resta valida.
- Sanzione ridotta a 25 euro (codice tributo 8911, anno violazione), da versare con modello F24.
- Se emergono imposte dovute, occorre versare anche sanzioni accessorie per omesso versamento.
- Superati i 90 giorni la dichiarazione è considerata omessa: sanzione dal 120% al 240% delle imposte.
- Nessun ravvedimento possibile oltre 90 giorni, ma sanzione ridotta al 75% se inviata entro termini d’accertamento.
- La dichiarazione tardiva mantiene i benefici ISA; le integrative a favore non sono sanzionate.
Il termine del 29 gennaio 2026 per regolarizzare
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dispongono di una finestra temporale di 90 giorni oltre la scadenza ordinaria. Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione inviata entro questo lasso di tempo mantiene piena validità. Si tratta di una disposizione che ha salvato più di un contribuente distratto o in difficoltà organizzative.
Il versamento della sanzione deve avvenire in modo contestuale all’invio del dichiarativo. Per contestuale si intende che il pagamento può avvenire anche qualche giorno dopo, purché entro il 29 gennaio. La Circolare n. 20/E del 2016 ha chiarito questo aspetto, che nella prassi ha generato qualche dubbio.
Va precisato subito: tramite dichiarazione tardiva non è possibile aderire alla proposta di concordato preventivo biennale. Il CPB richiede infatti il rispetto dei termini ordinari, senza eccezioni. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18/E del 2024.
La sanzione da versare: 25 euro con ravvedimento
L’importo della sanzione parte da una base di 250 euro, come previsto dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 per l’omessa presentazione. Tuttavia, si applica la riduzione a un decimo del minimo stabilita dall’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997. In pratica, si versano 25 euro.
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è l’8911. L’anno di riferimento da indicare non è quello del periodo d’imposta (2024), bensì quello in cui si è commessa la violazione. Un errore frequente che può creare problemi in fase di controllo automatico.
Aspetto rilevante: se dalla dichiarazione emergono imposte dovute, oltre ai 25 euro bisogna versare anche le sanzioni per omesso versamento. Queste sanzioni seguono le riduzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, a seconda di quando si effettua il ravvedimento. È ammesso anche il cosiddetto ravvedimento frazionato, che permette di regolarizzare rate mancate in momenti diversi.
La riforma fiscale attuata con il D.Lgs. n. 87/2024 non ha modificato questo schema sanzionatorio per la dichiarazione tardiva. Le novità del decreto, entrate in vigore dal 1° settembre 2024, riguardano principalmente l’omessa dichiarazione oltre i 90 giorni e altri aspetti del sistema sanzionatorio tributario.
Dichiarazione infedele: quando e come ravvedere
La situazione si complica quando non si tratta solo di ritardo, ma di errori nel contenuto della dichiarazione. Il legislatore distingue tra errori rilevabili in sede di controllo automatizzato (ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) e errori che richiedono un’attività istruttoria più approfondita.
Errori rilevabili in controllo automatico
Rientrano in questa categoria:
- Errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili
- Indicazione in misura superiore di detrazioni, oneri deducibili o detraibili
- Errori sulle ritenute d’acconto e crediti d’imposta
Per questi casi, anche se la dichiarazione integrativa viene presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, resta applicabile solo la sanzione per omesso versamento (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997). Questo perché si tratta di irregolarità che non implicano un’infedeltà dichiarativa sostanziale.
Errori non rilevabili in controllo automatico
Ben diverso è il caso di:
- Omessa o errata indicazione di redditi
- Esposizione di indebite detrazioni d’imposta
- Esposizione di indebite deduzioni dall’imponibile
Qui si configura la dichiarazione infedele prevista dall’art. 1, comma 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione ordinaria è pari al 50% della maggiore imposta dovuta, calcolata sulla base della dichiarazione integrativa presentata nei termini dell’accertamento.
Il ravvedimento riduce questa percentuale secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, modificato dalla riforma fiscale. Se la dichiarazione integrativa viene presentata prima della ricezione dello schema di atto ex art. 6-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), la sanzione si riduce a 1/7, quindi circa il 7,14% della maggiore imposta.
Schema operativo per la regolarizzazione
Ipotesi 1: Dichiarazione tardiva entro 90 giorni senza imposte dovute
| Violazione | Sanzione | Codice tributo | Anno riferimento | 
|---|---|---|---|
| Ritardata presentazione | 25 euro | 8911 | 2024 | 
Ipotesi 2: Dichiarazione tardiva entro 90 giorni con imposte dovute
Oltre alla sanzione di 25 euro per il ritardo, si applicano:
- Sanzione per omesso versamento: 25%, 12,5% o 0,83% dell’imposta, ridotta a seconda della data di versamento (fino a 1/8 dopo i 90 giorni)
- Interessi legali al tasso vigente (2% dal 1° gennaio 2025)
Ipotesi 3: Dichiarazione integrativa oltre 90 giorni per infedeltà
Se si presenta una dichiarazione integrativa dopo i 90 giorni per correggere errori sostanziali:
- Sanzione del 50% della maggiore imposta, riducibile con ravvedimento
- La sanzione assorbe anche quella per omesso versamento
- Se non c’è infedeltà ma solo irregolarità formali (ad esempio dati anagrafici incompleti), si applica la sanzione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, pari a 250 euro ridotta in ravvedimento
Cosa cambia oltre il 29 gennaio 2026
Superata la soglia dei 90 giorni, la dichiarazione viene considerata omessa. Le conseguenze sono pesanti. La sanzione amministrativa va dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non risultano imposte dovute, la sanzione oscilla tra 250 e 1.000 euro, importo che può raddoppiare per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Il D.Lgs. n. 87/2024 ha introdotto però una novità interessante. Se la dichiarazione viene presentata oltre i 90 giorni ma prima della scadenza dei termini per l’accertamento (art. 43 del DPR 600/73), e senza che sia stato notificato alcun accertamento, la sanzione scende al 75% delle imposte dovute. Una sorta di “dichiarazione ultratardiva” che consente di ridurre i danni, pur non potendo beneficiare del ravvedimento operoso.
Nella prassi applicativa, si osserva come molti contribuenti confondano questi termini. È bene ribadirlo: dopo il novantesimo giorno non si può parlare più di ravvedimento nel senso tecnico del termine. La riduzione al 75% è prevista direttamente dalla norma, ma non permette l’ulteriore abbattimento tipico del ravvedimento.
Aspetti procedurali e benefici premiali
La dichiarazione tardiva ha pieni effetti anche per l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e dei relativi benefici premiali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 20/E del 2019. Naturalmente, i dati dichiarati devono essere corretti e completi.
Un caso particolare riguarda le dichiarazioni integrative interamente a favore del contribuente. La Risoluzione n. 82 del 2020 ha stabilito che queste non sono soggette ad alcuna sanzione. Si tratta di situazioni in cui il contribuente corregge errori che avevano portato a versare più imposte del dovuto.
Tabella riepilogativa sanzioni
| Scenario | Termine | Sanzione dichiarazione | Sanzione omesso versamento | Ravvedimento possibile | 
|---|---|---|---|---|
| Tardiva entro 90 gg | 29/01/2026 | 25 euro | Se dovute: 25%, 12,5%, 0,83% | Sì | 
| Integrativa oltre 90 gg (infedele) | Entro accertamento | 50% maggiore imposta | Assorbita | Sì (riduzione a 1/7) | 
| Integrativa oltre 90 gg (errori formali) | Entro accertamento | 27,78 euro | Se dovute: percentuali variabili | Sì | 
| Omessa oltre 90 gg | Oltre 29/01/2026 | 120-240% con min. 250 euro | Inclusa | No | 
| Ultratardiva | Entro termini accertamento | 75% imposte dovute | Inclusa | No | 
Esempi pratici di calcolo
Esempio 1: Un professionista presenta il modello Redditi 2025 il 15 dicembre 2025 (entro i 90 giorni). Non emergono imposte da versare. Dovrà versare solo 25 euro con codice tributo 8911, anno di riferimento 2024.
Esempio 2: Una società di persone presenta il modello Redditi il 10 gennaio 2026. Dalla dichiarazione emerge un’imposta IRPEF dovuta di 5.000 euro, che avrebbe dovuto essere versata entro il 30 giugno 2025. La società dovrà versare:
- 25 euro per la tardiva presentazione (codice 8911)
- 5.000 euro di imposta
- Sanzione per omesso versamento ridotta (ipotizzando ravvedimento a 1/8): 5.000 x 30% x 1/8 = 187,50 euro
- Interessi al 2% per il periodo di ritardo
Esempio 3: Un contribuente presenta una dichiarazione integrativa il 20 marzo 2026 (oltre i 90 giorni) per dichiarare un reddito non indicato. La maggiore IRPEF dovuta è 3.000 euro. Se interviene prima di qualsiasi attività di controllo, la sanzione sarà: 3.000 x 50% x 1/7 = 214,29 euro, più gli interessi sulla maggiore imposta.
Note operative finali
Nella compilazione del modello F24 per il versamento della sanzione, è frequente l’errore sull’anno di riferimento. Come già accennato, va indicato l’anno in cui si è commessa la violazione (2024 per chi tardivamente presenta nel 2025-2026), non l’anno del periodo d’imposta.
Il versamento deve avvenire con le consuete modalità telematiche. Non è possibile utilizzare crediti tributari per compensare la sanzione da dichiarazione tardiva, mentre è ammessa la compensazione per le imposte dovute e le relative sanzioni accessorie.
Occorre prestare attenzione anche al momento dell’invio telematico. Il dichiarativo si considera presentato nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di avvenuta trasmissione. Non conta quindi la data di elaborazione da parte del sistema, ma quella di invio.
Un ultimo aspetto, spesso trascurato: la dichiarazione tardiva può essere presentata sia direttamente dal contribuente (tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) sia tramite intermediario abilitato. La scelta non incide sulle sanzioni, ma può fare la differenza in termini di correttezza formale e sostanziale del dichiarativo.

 
 

