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Deposito bilanci ETS: nuove funzionalità RUNTS e chiarimenti ministeriali

11 Giugno, 2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti operativi relativi al deposito dei bilanci degli Enti del Terzo Settore presso il RUNTS, introducendo una nuova funzionalità che sarà attiva dal 10 giugno 2025. L’intervento ministeriale, comunicato attraverso il proprio sito istituzionale lo scorso 5 giugno, mira a razionalizzare le procedure di deposito in vista della scadenza del 30 giugno 2025.

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Nuova funzionalità per il campo ‘Totale entrate’

Dal 10 giugno 2025, gli ETS che apriranno una pratica di deposito bilancio nel portale RUNTS troveranno una significativa novità nella schermata “Dati principali”. Accanto all’indicazione “Anno di riferimento” sarà presente un nuovo campo obbligatorio denominato “Totale entrate”.

Questo campo richiede l’inserimento di valori specifici a seconda della tipologia di rendiconto utilizzato dall’ente. Per il modello B (rendiconto gestionale), occorre riportare il valore presente alla voce “Totale proventi e ricavi”, mentre per il modello D (rendiconto per cassa) va inserito l’importo indicato come “Totale entrate della gestione”.

Modalità di compilazione e arrotondamenti

La compilazione del nuovo campo presenta alcune particolarità operative che meritano attenzione. Nel caso in cui il valore presente nel bilancio presenti cifre decimali, la normativa prevede l’arrotondamento al numero intero superiore. A titolo esemplificativo, un valore di bilancio pari a euro 101.234,15 dovrà essere inserito come 101.235.

La mancata compilazione del campo “Totale entrate” impedirà il proseguimento della pratica, rendendo di fatto impossibile completare il deposito del bilancio. Si tratta, dunque, di un adempimento che assume carattere vincolante per tutti gli ETS soggetti all’obbligo.

Gestione degli errori e correzioni

Il Ministero ha previsto un meccanismo di salvaguardia per eventuali errori nella compilazione. Gli Uffici del RUNTS sono infatti autorizzati a correggere direttamente i dati inseriti erroneamente, senza che ciò comporti ulteriori conseguenze per gli enti interessati. Questa previsione testimonia la volontà dell’Amministrazione di non penalizzare gli ETS per errori materiali nella compilazione.

Regime transitorio per depositi già effettuati

Gli enti che hanno già provveduto al deposito del bilancio o rendiconto per cassa 2024 prima dell’attivazione della nuova funzionalità non dovranno ripresentare la pratica. Si tratta di una soluzione pragmatica che evita duplicazioni procedurali e oneri aggiuntivi per gli ETS che hanno rispettato anticipatamente la scadenza.

Quadro normativo di riferimento: la Legge 104/2024

L’introduzione di questa nuova funzionalità si inserisce nel più ampio contesto delle modifiche introdotte dalla Legge 4 luglio 2024, n. 104, che ha ridisegnato l’ordinamento contabile degli Enti del Terzo Settore. La normativa ha interessato sia profili sostanziali che aspetti temporali della disciplina contabile, rendendo necessari chiarimenti applicativi per uffici ed enti.

Modifica della tempistica: da data fissa a data mobile

Una delle innovazioni più significative riguarda la revisione della tempistica per gli obblighi di deposito. La Legge 104/2024, attraverso la nuova formulazione dell’articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, ha sostituito il sistema della data fissa con quello della data mobile.

Precedentemente, l’adempimento doveva essere completato entro il 30 giugno di ogni anno. La nuova disciplina, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera l), della Legge n. 104/2024, prevede invece che il deposito debba essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

Scadenze per l’esercizio 2024

Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, i 180 giorni scadono tecnicamente il 29 giugno 2025. Tuttavia, cadendo tale data in giornata domenicale, il deposito potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo, ossia entro lunedì 30 giugno 2025.

Bilancio sociale: soglia e tempistiche

Parallelamente agli obblighi generali di deposito, merita particolare attenzione la disciplina del bilancio sociale. Gli enti che superano 1 milione di euro di entrate devono depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Modalità di deposito esclusivamente telematiche

Il deposito del bilancio deve essere effettuato esclusivamente attraverso il portale RUNTS (https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/). Non sono previste modalità alternative di deposito, confermando l’orientamento dell’Amministrazione verso la digitalizzazione integrale delle procedure.

La possibilità di avvalersi della propria Rete associativa o di un commercialista per il deposito garantisce comunque flessibilità operativa agli ETS, specialmente per quelli di minori dimensioni che potrebbero incontrare difficoltà tecniche nell’utilizzo della piattaforma.

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