Il cantiere della riforma fiscale italiana non conosce sosta. Dopo mesi di interventi che hanno toccato il lavoro autonomo e il concordato preventivo biennale, arriva dal Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025 l’approvazione definitiva di un nuovo schema correttivo che ridisegna diversi aspetti della tassazione. Parliamo di modifiche che toccano da vicino chi ha familiari a carico, chi deve gestire errori nei bilanci aziendali, ma anche le imprese che si confrontano con interpelli complessi e operazioni straordinarie. Le Commissioni parlamentari hanno fatto sentire la loro voce, ed è così che nel testo finale compare – tra le altre cose – l’obbligo di pagamento del contributo limitato solo agli interpelli più articolati. Una scelta che cerca di alleggerire il carico per situazioni più semplici, pur mantenendo una forma di controllo dove la complessità lo richiede.
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🕒 Cosa sapere in un minuto
Familiari a carico IRPEF
- Torna la platea ampia dei familiari che danno diritto alle detrazioni fiscali
- Inclusi fratelli, sorelle e altri parenti dell’articolo 433 c.c. se conviventi
- Applicazione delle modifiche già dal periodo d’imposta 2025
- Detrazione 950 euro per figli 21-30 anni e over 30 con disabilità
Errori contabili
- Correzione in bilancio solo per errori non rilevanti secondo OIC 29 e IAS 8
- Obbligo di dichiarazione integrativa se già in corso accessi o verifiche
- Crediti risultanti da integrativa utilizzabili subito in compensazione
- Rafforzamento principio derivazione tra valori contabili e fiscali
Interpelli fiscali
- Contributo obbligatorio solo per istanze particolarmente complesse
- Importo progressivo in base a tipo contribuente e volume affari
- In attesa del decreto MEF attuativo per definire modalità e importi
Altre novità significative
- Tax Control Framework: proroga certificazione al 30 settembre 2026 per domande 2024-2025
- Statuto del contribuente: termine unico 60 giorni per osservazioni e accesso atti
- Global minimum tax: incluse entità trasparenti apolidi italiane
- Micro-imprese: accesso derivazione rafforzata anche con bilancio abbreviato
- Convenzioni doppie imposizioni: sospensione reciproca immediata in caso di rottura unilaterale
- Riallineamento valori esteso anche a modifiche criteri contabili post-riorganizzazione
Approvazione definitiva: Consiglio dei Ministri 20 novembre 2025 | Entrata in vigore: dopo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Familiari a carico: si torna indietro di qualche passo
La questione dei familiari fiscalmente rilevanti ha subito negli ultimi anni una serie di modifiche che hanno lasciato più di qualche contribuente disorientato. Con la legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024) si era assistito a un restringimento significativo: la detrazione da 950 euro spettava per i figli tra 21 e 30 anni, oppure per quelli over 30 con disabilità certificata secondo quanto prevede la legge 104/1992.
Per gli altri familiari? Rimasti solo gli ascendenti conviventi con una detrazione da 750 euro. Erano spariti dal radar fiscale fratelli, sorelle, generi, nuore – insomma, tutta una serie di persone che fino al 2024 potevano essere considerate a carico. L’introduzione dell’assegno unico universale dal marzo 2022 aveva già modificato gli equilibri, ma la stretta del 2025 aveva fatto discutere parecchio.
Il decreto correttivo IRPEF-IRES rimette le cose al loro posto, diciamo così. Intervenendo sul comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, si stabilisce che le disposizioni fiscali devono considerare tra i beneficiari anche:
Il coniuge non separato legalmente ed effettivamente, tutti i figli (compresi quelli nati fuori dal matrimonio, adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge ormai deceduto), e le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile. Attenzione però: devono convivere col contribuente oppure ricevere assegni alimentari che non derivino da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Facciamo un esempio pratico. Marco sostiene le spese mediche per sua sorella Laura, che vive con lui dopo aver perso il lavoro. Fino a oggi non poteva portare in detrazione quelle spese perché Laura non rientrava più tra i familiari fiscalmente rilevanti. Dal 2025, con questa modifica, torna a beneficiare degli sconti fiscali previsti. Un ritorno al passato che in molti aspettavano.
Gli errori di bilancio diventano meno indulgenti
Sul fronte del reddito d’impresa, il decreto correttivo IRPEF-IRES introduce una stretta notevole sugli errori contabili. La procedura semplificata introdotta col decreto legge 73 del 2022 aveva permesso di correggere certi sbagli senza dover presentare montagne di dichiarazioni integrative (con relative sanzioni). Ora però la musica cambia.
Gli errori potranno essere corretti direttamente in bilancio – entro la data di approvazione del rendiconto sull’esercizio successivo – solo se non sono rilevanti. E qui viene il punto: quando si parla di rilevanza, ci si riferisce a quanto stabilito dai principi contabili nazionali (OIC 29) e internazionali (IAS 8). L’obiettivo dichiarato è il “rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”, come prevede l’articolo 9 della legge delega 111/2023.
Ma cosa succede se l’errore è rilevante? Scatta l’obbligo di presentare dichiarazione integrativa, soprattutto quando il contribuente è già a conoscenza di accessi ispettivi, verifiche o altre attività di accertamento che riguardano proprio quegli elementi patrimoniali o reddituali oggetto della correzione. Restano fuori da questo obbligo gli avvisi bonari per liquidazioni delle imposte sui redditi o dell’IVA e i controlli formali sulle dichiarazioni.
C’è però una compensazione, potremmo dire. Quando diventa necessario presentare la dichiarazione integrativa, il credito che ne risulta può essere utilizzato immediatamente in compensazione. Non serve attendere – si può procedere subito. Una forma di mitigazione che cerca di rendere meno pesante una procedura comunque più rigorosa rispetto al passato.
Interpelli fiscali: il contributo solo per le questioni complesse
La riforma della disciplina degli interpelli, contenuta nel decreto legislativo 219/2023, aveva introdotto una sorta di “tassa” per presentare le istanze all’amministrazione finanziaria. Una misura discussa che attendeva l’attuazione di una super banca dati delle risposte del Fisco per diventare operativa.
Il decreto correttivo IRPEF-IRES accoglie una richiesta emersa in sede parlamentare: il contributo sarà dovuto solo nei casi più complessi. L’articolo 11, comma 3, della legge 212/2000 (lo Statuto del contribuente) stabilisce che questo versamento – destinato a finanziare la formazione del personale delle agenzie fiscali – deve rispettare una progressività. Le variabili in gioco sono: tipo di contribuente (persona fisica o impresa), volume di affari o di ricavi, e soprattutto la particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.
Il decreto attuativo del Ministero dell’economia non è ancora stato emanato. Nelle more della sua pubblicazione, viene confermato che l’importo da pagare riguarderà solo le situazioni che presentano profili di maggiore articolazione. Per le questioni più semplici, nessun contributo richiesto.
Le modifiche sul reddito d’impresa e le micro-imprese
Il decreto correttivo tocca anche il regime di derivazione per i soggetti che rientrano nell’alveo delle micro-imprese secondo l’articolo 2435-ter del codice civile. Vengono precisate le condizioni cui risulta subordinata l’applicazione del regime: si fa riferimento alle micro-imprese che rinunciano alle semplificazioni consentite nella redazione del bilancio, predisponendo un bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell’articolo 2435-bis c.c.) oppure in forma ordinaria.
In altre parole, anche le realtà più piccole potranno accedere al regime della derivazione rafforzata, purché adottino criteri contabili più strutturati rispetto a quelli minimi previsti per la loro categoria dimensionale. Si tratta di una apertura che cerca di estendere i benefici del sistema a un numero maggiore di soggetti, senza però abbassare gli standard di affidabilità dei dati contabili.
Fiscalità internazionale: dalla global minimum tax alle convenzioni bilaterali
Sul fronte della fiscalità internazionale il decreto correttivo IRPEF-IRES introduce diverse novità. Per quanto riguarda la global minimum tax, viene previsto l’inserimento delle entità trasparenti apolidi costituite secondo le leggi italiane tra le società obbligate all’imposta minima nazionale. Una precisazione tecnica che chiude potenziali spazi di incertezza interpretativa.
Quanto ai conferimenti di holding, una norma di interpretazione autentica – valida quindi anche per i conferimenti già effettuati dal 31 dicembre 2024 – stabilisce che il richiamo al valore contabile delle partecipazioni va sostituito con il valore del patrimonio netto contabile. Si tratta di una modifica che impatta sulla determinazione della base imponibile e che retroagisce per garantire uniformità di trattamento.
Particolarmente interessante è la disposizione sulle convenzioni contro le doppie imposizioni. Se uno Stato con cui l’Italia ha stipulato una convenzione decide unilateralmente – al di fuori della procedura di denuncia prevista – di sospendere integralmente la convenzione o talune sue clausole, la convenzione o le medesime clausole vengono sospese con la medesima decorrenza anche da parte dell’Italia. Una norma che introduce reciprocità immediata nelle situazioni di rottura unilaterale degli accordi bilaterali.
Riallineamento e operazioni straordinarie
Si includono nell’ambito della disciplina del riallineamento dei valori fiscali e contabili anche le fattispecie in cui, dopo un’operazione di riorganizzazione, si realizzi una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio. Questo anche se il set di regole contabili rimane il medesimo, purché la modifica avvenga prima del momento di efficacia dell’operazione stessa.
Un aspetto che potrebbe sembrare tecnico ma che ha implicazioni pratiche rilevanti. Pensiamo a una fusione o scissione dove cambiano le modalità di rappresentazione di certi elementi patrimoniali pur restando all’interno degli stessi principi contabili (OIC o IAS/IFRS). Il riallineamento diventa possibile anche in questi casi, evitando disallineamenti tra valori civili e fiscali che potrebbero complicare la gestione futura.
Tax Control Framework: arriva la proroga al 2026
Il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato lo slittamento al 30 settembre 2026 del termine per presentare la certificazione relativa al Tax Control Framework. Si tratta di una disciplina transitoria per le istanze di ammissione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025.
La proroga nasce dai problemi generati dall’avvio tardivo dei corsi di formazione destinati ai certificatori. Gli ordini professionali hanno accumulato ritardi nella preparazione delle figure abilitate, e questo rischiava di penalizzare le aziende che avevano già presentato domanda di ingresso nel regime. La soluzione adottata offre il tempo necessario per completare la procedura senza escludere chi aveva già manifestato interesse.
Statuto del contribuente: 60 giorni per tutto
Un’altra modifica significativa riguarda lo Statuto dei diritti del contribuente. Viene stabilito un termine unico di 60 giorni entro cui il contribuente può sia presentare osservazioni sul progetto di provvedimento dell’amministrazione, sia richiedere l’accesso al fascicolo contenente i documenti utilizzati dall’Agenzia delle Entrate.
Il chiarimento era atteso da tempo perché negli ultimi mesi erano emerse incertezze interpretative. Con questa scelta si supera ogni dubbio: i 60 giorni rappresentano un termine complessivo, non due scadenze distinte. L’istanza di accesso agli atti e la presentazione delle controdeduzioni devono collocarsi all’interno dello stesso arco temporale.
Dal punto di vista operativo questo significa che chi vuole vedere i documenti dell’amministrazione deve muoversi rapidamente per non compromettere la possibilità di formulare efficacemente le proprie osservazioni. Una stretta procedurale che riduce gli spazi di manovra difensiva ma che ha il pregio della chiarezza.



