Il Consiglio dei ministri ha varato nella serata del 18 marzo 2026 il cosiddetto decreto carburanti 2026 (D.L. 18 marzo 2026, n. 33), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 dello stesso giorno ed entrato in vigore il 19 marzo. Si tratta di un pacchetto d’emergenza che risponde all’impennata dei prezzi alla pompa scatenata dalle tensioni in Medio Oriente – e lo fa su tre fronti: riduzione temporanea delle accise, sostegno mirato ad autotrasportatori e imprese della pesca, stretta decisa contro chi lucra sul rincaro del greggio. Il valore complessivo delle misure si aggira attorno ai 527 milioni di euro per il 2026.
Il Consiglio dei ministri ha approvato nella serata del 18 marzo 2026 il decreto carburanti (D.L. n. 33/2026), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dello stesso giorno ed entrato in vigore il 19 marzo. Il provvedimento – del valore complessivo di circa 527 milioni di euro – risponde all’impennata dei prezzi alla pompa scatenata dalle tensioni in Medio Oriente e si muove su tre assi: taglio temporaneo (20 giorni) delle accise di 25 centesimi al litro su benzina e diesel, crediti d’imposta straordinari per autotrasporto e pesca, e un meccanismo a doppio binario – amministrativo e penale – per reprimere la speculazione lungo la filiera distributiva. Particolarmente rilevante l’attivazione del reato di manovre speculative su merci (art. 501-bis c.p.), con la possibilità per il Garante dei prezzi di trasmettere un rapporto all’autorità giudiziaria entro 2 giorni. Il credito d’imposta per gli autotrasportatori – commisurato alla maggiore spesa per gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto a febbraio – opera nel limite di 100 milioni di euro per il 2026 e sarà fruibile in compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026.
Il taglio delle accise
Il cuore del provvedimento sta nella rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL, secondo quanto disciplinato dal Testo unico accise (D.Lgs. n. 504/1995, Allegato I). Per 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il prezzo finale alla pompa scende di circa 25 centesimi al litro per benzina e diesel, mentre per il GPL il risparmio si attesta intorno ai 12 centesimi al chilogrammo.
Una misura generalizzata, che ha assorbito – ed è un dettaglio che merita attenzione – l’ipotesi iniziale di potenziare la social card carburanti destinata ai nuclei familiari con redditi bassi. Quella strada, presente nelle bozze circolate nel pomeriggio del 18 marzo, non è stata percorsa nel testo definitivo. Le bozze prevedevano un rafforzamento della social card con 130 milioni aggiuntivi per il 2026, portando la dotazione complessiva a 630 milioni. La premier Meloni, come spiegato al Tg1, ha preferito un intervento generalizzato – il taglio delle accise per tutti – piuttosto che un bonus selettivo per i soli nuclei a basso reddito.
L’onere per le casse pubbliche del solo taglio delle accise viene stimato in 417,4 milioni di euro per il 2026, con copertura assicurata dall’art. 5 del decreto attraverso riduzioni degli stanziamenti di spesa dei singoli ministeri. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto da Salamanca, in Spagna, dove si trovava per impegni istituzionali.
Il meccanismo anti-speculazione
Se il taglio delle accise serve a dare respiro nell’immediato, il secondo asse del decreto carburanti 2026 punta a evitare che qualcuno ne approfitti. Il provvedimento introduce due distinte misure di vigilanza, con durate diverse:
Primo binario – speciale regime di controllo (2 mesi). Per i due mesi successivi all’entrata in vigore, il Garante per la sorveglianza dei prezzi (il famoso Mister Prezzi, attivo presso il Mimit), la Guardia di Finanza e l’Autorità garante della concorrenza operano in modo coordinato. Quando Mister Prezzi rileva un incremento anomalo e repentino dei listini – o delle quotazioni internazionali di riferimento – scatta il meccanismo: comunica alla GdF i nominativi degli operatori da controllare, e le Fiamme Gialle procedono con accertamenti e verifiche sulla documentazione contabile, analizzando i costi giornalieri di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati sui mercati di riferimento. I risultati confluiscono poi al Mimit e all’Antitrust per l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori.
Secondo binario – obbligo di trasparenza sui prezzi (3 mesi). Per tre mesi dall’entrata in vigore, le compagnie petrolifere e tutti i soggetti che riforniscono la rete di vendita dovranno trasmettere ogni giorno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali. Chi non adempie rischia una sanzione pari allo 0,1% del fatturato – non esattamente una cifra trascurabile, per un operatore di grandi dimensioni.
Il profilo penale: l’art. 501-bis c.p.
Il decreto va oltre le sanzioni amministrative. Se emergono presupposti legati a fenomeni speculativi, il Garante può trasmettere all’Autorità giudiziaria gli esiti dell’indagine – entro 2 giorni dall’ottenimento – corredati da un rapporto dettagliato, affinché si verifichi la possibile sussistenza del reato di manovre speculative su merci previsto dall’art. 501-bis del codice penale. Si tratta di un delitto punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da 516 a 25.822 euro, che colpisce chi compie manovre idonee a determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno di prodotti di prima necessità.
Per capire la portata della norma penale: secondo la giurisprudenza della Cassazione, anche l’aumento ingiustificato dei prezzi praticato da un singolo operatore può integrare il reato, a condizione che la condotta presenti una pericolosità sufficiente a incidere sull’andamento del mercato interno (Cass. pen., Sez. VI, 15 maggio 1989 – numero di sentenza non disponibile). Non serve che l’effetto sia nazionale; basta che il pericolo riguardi un’area abbastanza ampia del territorio.
Resta da capire, nei fatti, se il meccanismo anti-speculazione produrrà effetti reali o resterà una norma di facciata. L’art. 501-bis c.p. è storicamente un reato difficile da contestare: la giurisprudenza richiede che la condotta speculativa sia idonea a incidere sul mercato interno in modo sufficientemente ampio. Il combinato disposto tra sanzioni amministrative, segnalazione alla magistratura e coinvolgimento della Guardia di Finanza potrebbe tuttavia – almeno sulla carta – funzionare da deterrente.
Il credito d’imposta per l’autotrasporto
Terzo pilastro del provvedimento: il sostegno diretto alle imprese di trasporto merci, tra i settori che più rapidamente scaricano il caro-gasolio sull’intera catena dei prezzi. L’art. 3 del D.L. 33/2026 riconosce alle aziende con sede legale o stabile organizzazione in Italia un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo di febbraio, come rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. La misura opera nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2026.
Il credito spetta per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore – nella sostanza, camion e autocarri pesanti – e l’utilizzo avviene esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026. Il beneficio non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP, e secondo il testo del decreto non soggiace ai limiti ordinari di utilizzo dei crediti d’imposta.
Un esempio pratico. Si consideri un’impresa di trasporto con sede a Brescia che, nel mese di marzo 2026, sostenga una spesa per gasolio pari a 42.000 euro (al netto dell’IVA), a fronte di un costo di 35.000 euro sostenuto in febbraio. La maggiore spesa è di 7.000 euro: il credito d’imposta coprirà integralmente o parzialmente questa differenza, secondo i criteri che un successivo decreto ministeriale dovrà definire. L’impresa potrà compensare il credito con altri debiti fiscali e contributivi in F24, senza attendere rimborsi.
I criteri applicativi saranno definiti con un successivo decreto ministeriale. L’aggiornamento dei costi del gasolio rilevanti ai fini del settore autotrasporto avverrà con cadenza mensile fino al 30 giugno 2026, limitatamente alla componente carburante.
Il credito d’imposta per la pesca
L’art. 4 del decreto riserva un trattamento specifico al comparto ittico. Alle imprese esercenti attività di pesca viene riconosciuto un credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. La spesa va comprovata tramite fatture d’acquisto, al netto dell’IVA, e il credito è utilizzabile solo in compensazione.
Un’imbarcazione da pesca con base a Mazara del Vallo che spenda, ad esempio, 18.000 euro in gasolio nel trimestre marzo-maggio potrà recuperare fino a 3.600 euro sotto forma di credito fiscale. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottolineato che la misura serve a evitare che i costi maggiori si trasferiscano sui prezzi del pescato fresco per il consumatore finale.
Il quadro economico del decreto
| Misura | Destinatari | Dettaglio | Durata | Risorse stanziate |
|---|---|---|---|---|
| Taglio accise | Tutti i consumatori | -25 cent/litro benzina e diesel; -12 cent/kg GPL | 20 giorni | 417,4 mln (2026) |
| Credito d’imposta autotrasporto | Imprese trasporto merci (veicoli Euro 5+) | Commisurato alla maggiore spesa marzo-maggio vs febbraio 2026; F24 entro 31/12/2026 | Trimestre mar-mag 2026 | 100 mln (2026) |
| Credito d’imposta pesca | Imprese ittiche | Fino al 20% della spesa carburante marzo-maggio 2026 | Trimestre mar-mag 2026 | 10 mln (2026) |
| Speciale regime di controllo | Filiera distribuzione carburanti | Coordinamento Garante prezzi – GdF – Antitrust; segnalazione alla magistratura per art. 501-bis c.p. | 2 mesi | – |
| Obbligo comunicazione prezzi | Compagnie petrolifere e distributori | Trasmissione giornaliera prezzi consigliati al Mimit; sanzione 0,1% fatturato per omissione | 3 mesi | – |
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Prospettive e prossimi passi
Il Governo si è riservato – come comunicato da Palazzo Chigi – di estendere le misure qualora l’instabilità dei mercati energetici dovesse protrarsi. L’orizzonte temporale di 20 giorni per il taglio delle accise è stato scelto in modo prudente, in attesa di capire gli sviluppi del conflitto in Medio Oriente.
Per le imprese di autotrasporto e della pesca, i criteri applicativi del credito d’imposta saranno definiti con un successivo decreto ministeriale: occorre quindi attendere ancora qualche settimana prima di avere le istruzioni operative per la fruizione in compensazione.



