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Credito d’imposta 4.0 e 5.0, scelta obbligata entro oggi

27 Novembre, 2025

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito che i crediti d’imposta previsti dai Piani Transizione 4.0 e 5.0 non possono convivere sullo stesso investimento. Lo ha fatto con un avviso del 25 novembre 2025, che dà attuazione all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 21 novembre 2025 n. 175 e impone alle imprese coinvolte un passaggio netto. Entro il 27 novembre 2025 chi ha presentato domande su entrambi i fronti deve scegliere quale incentivo tenere e quale abbandonare. Chi, invece, ha già comunicato il completamento dell’investimento deve rinunciare alle risorse prenotate sul credito non utilizzato entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, con un meccanismo che lega l’esito dell’agevolazione alla gestione corretta di una finestra temporale molto stretta.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • I crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 non sono cumulabili per gli stessi beni (art. 1, comma 2, DL 175/2025).
  • Le imprese che hanno presentato domanda su entrambe le misure devono scegliere uno dei due crediti entro il 27 novembre 2025.
  • Chi ha già comunicato il completamento dell’investimento deve rinunciare al credito non utilizzato entro 5 giorni dalla PEC del GSE.
  • Il GSE invia via PEC il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio da compilare, firmare digitalmente e rinviare.
  • La mancata trasmissione nei termini comporta la decadenza dalle risorse prenotate sul credito rinunciato.
  • La scelta tra Transizione 4.0 e 5.0 deve considerare non solo l’aliquota ma anche requisiti tecnici, documentazione e rischi di controllo.

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Perché i credito d’imposta 4.0 e 5.0 non si sommano

La scelta non nasce da una circolare interpretativa ma da una norma primaria. Il comma 2 dell’articolo 1 del DL 175/2025 stabilisce che il credito d’imposta Transizione 5.0, disciplinato dall’articolo 38 del DL 19/2024, e il credito d’imposta Transizione 4.0, previsto dall’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 178/2020, non sono cumulabili per i medesimi beni agevolati. In pratica, se una stessa macchina, un impianto o un bene immateriale rientra nel perimetro di entrambe le misure, l’impresa non può sommare i due benefici e deve optare per l’uno o per l’altro.

Nella prassi molte imprese, anche su indicazione dei consulenti, hanno presentato richieste sia sul canale Transizione 4.0 sia sul canale Transizione 5.0, contando di decidere in un secondo momento. L’avviso MIMIT del 25 novembre chiude questo spazio di ambiguità e trasforma una strategia di massima prudenza in una possibile fonte di rischio amministrativo se non gestita in tempo.

Chi deve scegliere entro il 27 novembre 2025

Il perimetro dei soggetti interessati è preciso, anche se nella realtà rischia di essere molto ampio. Devono esercitare l’opzione entro il 27 novembre 2025 le imprese che hanno presentato domanda di accesso sia al credito d’imposta Transizione 4.0 sia al credito d’imposta Transizione 5.0 per gli stessi beni.

Per queste realtà non è più sufficiente attendere le istruttorie e valutare con calma il vantaggio. Occorre decidere ora, confrontando percentuali di agevolazione, condizioni di ammissibilità, requisiti documentali e, non da ultimo, la capacità dell’impresa di produrre e mantenere nel tempo le certificazioni richieste, soprattutto sul fronte Transizione 5.0, che lega il credito a risparmi energetici dimostrabili e a verifiche tecniche più strutturate.

Il ruolo del GSE e la dichiarazione sostitutiva

Il GSE viene collocato al centro del procedimento operativo. L’avviso prevede che il Gestore dei servizi energetici invii una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste su entrambi i meccanismi. Nella comunicazione è allegato un modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, la cosiddetta DSAN, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il beneficiario deve compilare la DSAN, indicare in modo chiaro a quale delle due misure rinuncia, firmare digitalmente il documento e trasmetterlo via PEC all’indirizzo indicato dal GSE nei termini fissati. La procedura appare semplice sulla carta, ma richiede una catena di azioni puntuale: accesso tempestivo alla PEC, corretta individuazione della pratica, scelta consapevole della misura da mantenere, firma digitale e invio. Un solo anello debole può arrecare conseguenze pesanti.

Cosa succede dopo la comunicazione di completamento

Il meccanismo cambia leggermente per le imprese che hanno già comunicato il completamento dell’investimento. In questi casi il testo dell’avviso collega la rinuncia al momento della comunicazione del GSE. Da quando il Gestore invia la propria PEC decorrono cinque giorni entro i quali l’impresa deve dichiarare la rinuncia alle risorse prenotate sul credito che non intende più utilizzare, sempre tramite la DSAN prevista. Se la dichiarazione non arriva nei termini, la norma parla di decadenza.

Questo significa che la gestione del post investimento non è più solo un tema di rendicontazione tecnica o di rispetto delle condizioni di mantenimento del beneficio, ma diventa anche un problema di tempistiche procedurali. Una PEC non letta o letta in ritardo, un equivoco interno tra amministrazione e consulenti o una firma digitale mancante possono portare alla perdita dell’agevolazione.

Alcuni esempi pratici di gestione delle domande

Si consideri un’impresa che nel 2024 ha acquistato un centro di lavoro a controllo numerico, agevolabile sia in Transizione 4.0 sia in Transizione 5.0. Per prudenza ha presentato domanda su entrambe le linee, poi ha completato l’investimento e ha inviato la comunicazione di completamento. Dopo l’avviso MIMIT, questa impresa riceve dal GSE la PEC con il modello di DSAN. Entro cinque giorni deve indicare, ad esempio, che intende rinunciare alle risorse prenotate su Transizione 4.0, scegliendo il credito d’imposta Transizione 5.0, perché più conveniente in termini di aliquote e in linea con il proprio piano di efficientamento energetico.

Scenario diverso per un’impresa che ha presentato solo la domanda, senza aver ancora dichiarato il completamento dell’investimento. In questo caso non esiste ancora la fase di rendicontazione, ma l’obbligo di opzione entro il 27 novembre 2025 resta. La società dovrà valutare la capienza fiscale, la tempistica di utilizzo dei crediti, l’eventuale incertezza sui risparmi energetici e decidere se restare su Transizione 4.0, misura ormai consolidata nella prassi, o puntare su Transizione 5.0, più strutturata ma anche più esposta a controlli tecnici.

Profili critici e valutazioni per consulenti e imprese

È opportuno notare che la scelta tra crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 non è solo un adempimento formale. Si tratta di una decisione strategica che incide sulla pianificazione degli investimenti e sulla gestione del rischio. Secondo quanto previsto dall’articolo 38 del DL 19/2024, Transizione 5.0 richiede la dimostrazione di risparmi energetici o di interventi che aumentano l’efficienza dei processi. In assenza di dati solidi e di un supporto tecnico adeguato, il vantaggio teorico dell’aliquota più alta può indebolirsi davanti alla prospettiva di contestazioni o recuperi in sede di controllo.

La misura Transizione 4.0, disciplinata dall’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 178/2020, si inserisce invece in un quadro che la dottrina e la prassi amministrativa hanno ormai esplorato. Le regole di interconnessione, i requisiti tecnici e la documentazione a supporto sono stati oggetto di chiarimenti e interpelli, che offrono un terreno relativamente più prevedibile. La scelta, quindi, non può limitarsi a un confronto aritmetico delle aliquote, ma deve tenere conto della robustezza dell’assetto documentale che l’impresa è in grado di predisporre.

Tabella di sintesi delle principali differenze operative

Di seguito una schematizzazione minima, utile per orientare le prime valutazioni interne:

Profilo Transizione 4.0 Transizione 5.0
Riferimento normativo Art. 1, commi 1051 ss., L. 178/2020 Art. 38, DL 19/2024
Oggetto Beni 4.0 materiali e immateriali Investimenti 4.0 con risparmio energetico o efficientamento
Requisiti aggiuntivi Interconnessione e perizia tecnica Misurazione e certificazione dei risparmi energetici
Grado di consolidamento Prassi consolidata e numerosi chiarimenti Quadro più recente, controlli attesi più selettivi
Scelta in caso di cumulo Non cumulabile con 5.0 per i medesimi beni Non cumulabile con 4.0 per i medesimi beni

Questa tabella non esaurisce le valutazioni necessarie ma evidenzia che l’opzione tra le due misure va inserita in un ragionamento più ampio, che coinvolge anche la governance documentale e la propensione dell’impresa ad affrontare verifiche tecniche dettagliate.

Cosa fare subito per non perdere i benefici

Come spesso accade, una norma apparentemente semplice impone agli studi professionali e alle imprese un salto organizzativo. Non basta sapere che i due crediti non sono cumulabili. Occorre mappare tutti i progetti in corso, incrociare le domande presentate con le comunicazioni di completamento, verificare la corretta ricezione delle PEC inviate dal GSE e impostare per ogni pratica una decisione chiara, con traccia interna delle motivazioni.

Per i professionisti, il tema non è solo quello di segnalare la scadenza del 27 novembre 2025 ma di aiutare i clienti a valutare, caso per caso, se la promessa di un credito d’imposta più elevato giustifica un’esposizione maggiore in termini di oneri probatori e di rischio ispettivo. In altre parole, la scelta tra Transizione 4.0 e Transizione 5.0 è un banco di prova del modo in cui l’impresa gestisce il rapporto tra incentivo fiscale e sostenibilità complessiva del proprio sistema di controlli e documenti.

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