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Credito d’imposta Ricerca e sviluppo: validità negata senza dimostrazione di innovatività

13 Gennaio, 2026

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La questione del credito ricerca e sviluppo resta uno dei temi più delicati nel panorama degli incentivi fiscali italiani. L’Agenzia delle Entrate continua a esaminare con rigore le istanze presentate dalle imprese, e i recenti orientamenti della giurisprudenza tributaria stanno delineando confini sempre più precisi per l’accesso al beneficio. Al centro della discussione c’è un principio che appare semplice nella formulazione ma complesso nell’applicazione: non basta investire in attività che si dichiarano innovative, serve dimostrarlo in modo puntuale.

Quadro normativo di riferimento

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo trova la sua disciplina originaria nel Decreto Legge 145 del 2013, poi modificato più volte nel corso degli anni. La versione attualmente applicabile deriva in larga parte dall’intervento della Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto criteri più stringenti proprio per evitare un utilizzo improprio dello strumento. La norma prevede che possano beneficiare dell’agevolazione le spese sostenute per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo le definizioni contenute nel Regolamento UE 651 del 2014.

Ma la questione non si ferma qui. Occorre che le attività svolte rientrino effettivamente nelle categorie individuate dalla normativa europea e che l’impresa sia in grado di documentare, attraverso relazioni tecniche e analisi dettagliate, il carattere innovativo dell’investimento. Perché sia chiaro: l’onere della prova ricade sul contribuente, non sull’amministrazione finanziaria.

Quando manca la prova dell’innovatività

I giudici tributari, e in particolare la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, hanno avuto modo di ribadire un principio che ormai appare consolidato. Con la sentenza 302 del 2024, i magistrati calabresi hanno respinto il ricorso di un’impresa che aveva fruito del credito ricerca e sviluppo senza però fornire adeguata documentazione sull’effettiva natura innovativa delle attività svolte. La società aveva presentato una certificazione contabile, attestante le spese sostenute, ma non aveva allegato alcuna relazione tecnica che spiegasse in cosa consistesse l’innovazione rispetto allo stato dell’arte del settore.

Nella fattispecie la Corte ha sottolineato come la semplice indicazione delle voci di costo non possa essere sufficiente. Serve una descrizione tecnica che evidenzi gli elementi di novità, le difficoltà affrontate, le soluzioni adottate, i risultati raggiunti. In altre parole, occorre una documentazione che consenta all’amministrazione di verificare se davvero si tratti di attività di ricerca e sviluppo secondo le definizioni normative, oppure di semplice attività produttiva o di adeguamento tecnologico ordinario.

Differenza tra ricerca e attività ordinaria

Qui si tocca un nodo cruciale. Non tutte le spese tecniche possono essere considerate spese di ricerca e sviluppo. L’acquisto di macchinari, anche moderni, rientra negli investimenti ordinari dell’impresa. L’assunzione di personale tecnico può riguardare attività routinarie di produzione. Perché si possa parlare di ricerca e sviluppo vero e proprio, la normativa richiede che vi sia un progresso scientifico o tecnologico rispetto alle conoscenze già disponibili nel settore.

La giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente utilizzare tecnologie avanzate, serve che l’impresa affronti problemi tecnici il cui superamento comporti un avanzamento delle conoscenze. E questo vale anche per le attività di sviluppo sperimentale, che devono comunque presentare elementi di novità significativi rispetto alla prassi consolidata del comparto di riferimento.

Aspetti procedurali e documentali

Sul piano operativo la questione diventa ancora più delicata. L’impresa che intende fruire del credito ricerca e sviluppo deve predisporre una documentazione articolata che accompagni la dichiarazione dei redditi. La relazione tecnica assume un ruolo centrale: deve descrivere gli obiettivi del progetto, le metodologie adottate, le risorse impiegate, i risultati conseguiti. Non si tratta di un documento formale da redigere a posteriori per giustificare il beneficio, ma di un elemento sostanziale che deve essere redatto contestualmente allo svolgimento delle attività.

La certificazione contabile rilasciata da un revisore legale resta necessaria, ma non esime dal fornire la documentazione tecnica. Anzi, spesso capita che le imprese si affidino troppo alla certificazione contabile e trascurino la parte tecnica, salvo poi trovarsi in difficoltà in sede di eventuale controllo. E qui bisogna ricordare che l’amministrazione finanziaria può contestare il credito anche a distanza di anni, con conseguenze non solo sul recupero del beneficio ma anche sull’applicazione di sanzioni.

Profili sanzionatori in caso di disconoscimento

Quando l’Agenzia delle Entrate disconosce il credito ricerca e sviluppo, l’impresa si trova di fronte a una duplice conseguenza. Da un lato deve restituire l’importo fruito in compensazione o in diminuzione delle imposte dovute. Dall’altro rischia l’applicazione delle sanzioni per indebita compensazione, che possono arrivare fino al 30% dell’importo utilizzato. La situazione si aggrava se emergono profili di dolo o colpa grave, ipotesi che i giudici tendono a configurare quando manca del tutto la documentazione richiesta dalla normativa.

Nella sentenza calabrese, del resto, i magistrati hanno evidenziato come la società ricorrente non avesse fornito alcuna prova dell’innovatività delle attività, limitandosi a contestare gli accertamenti dell’amministrazione senza però presentare elementi concreti a supporto delle proprie tesi. E questo approccio difensivo, puramente formale, non ha convinto il collegio giudicante, che ha confermato la legittimità del disconoscimento operato dall’Agenzia.

Orientamenti della prassi amministrativa

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo diversi chiarimenti in materia di credito ricerca e sviluppo. Con la circolare 5 del 2016 aveva già evidenziato la necessità di documentare l’effettivo carattere innovativo delle attività, precisando che non rientrano nel beneficio le attività di routine o quelle che comportano solo modifiche di carattere estetico o formale. Successivamente, con la circolare 13 del 2017, l’amministrazione ha ribadito l’importanza della relazione tecnica e ha fornito indicazioni sugli elementi che devono essere presenti nella documentazione.

Più di recente la risposta a interpello 455 del 2022 ha chiarito alcuni aspetti relativi alle attività di sviluppo sperimentale nel settore software, precisando che anche in questo ambito occorre dimostrare un avanzamento tecnologico rispetto allo stato dell’arte. Non basta sviluppare un programma con funzionalità nuove per l’azienda, serve che tali funzionalità rappresentino un progresso rispetto a quanto già disponibile sul mercato.

Valutazioni tecniche e supporto specialistico

La complessità della materia rende spesso necessario l’intervento di consulenti tecnici in grado di redigere relazioni adeguate. Occorre una conoscenza approfondita sia degli aspetti normativi che delle dinamiche tecnologiche del settore di riferimento. Non di rado le imprese sottovalutano questo aspetto, ritenendo sufficiente una descrizione sommaria delle attività svolte, salvo poi trovarsi in difficoltà quando l’amministrazione richiede chiarimenti o procede a contestazioni.

Il coinvolgimento di figure specialistiche dovrebbe avvenire già in fase di pianificazione delle attività di ricerca e sviluppo, non solo al momento di predisporre la documentazione fiscale. Questo approccio consente di individuare con maggiore precisione quali attività possano rientrare nel beneficio e quali invece debbano essere escluse, evitando così l’insorgere di contestazioni future.

Prospettive applicative e cautele operative

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e della prassi amministrativa, le imprese che intendono fruire del credito ricerca e sviluppo devono adottare un approccio estremamente prudente. Prima ancora di sostenere le spese occorre verificare se le attività programmate possiedano effettivamente i requisiti richiesti dalla normativa. Durante lo svolgimento del progetto è opportuno documentare puntualmente ogni fase, conservando relazioni tecniche, verbali di riunione, risultati delle prove e degli esperimenti condotti.

Al termine del periodo d’imposta, poi, serve predisporre una documentazione completa che consenta di dimostrare all’amministrazione finanziaria, in caso di controllo, che le spese sostenute riguardavano attività qualificabili come ricerca e sviluppo. La certificazione contabile rimane un adempimento obbligatorio ma non sufficiente, e va sempre accompagnata dalla relazione tecnica dettagliata.

Decadenza dal beneficio e limiti temporali

Un aspetto che merita attenzione riguarda i termini entro cui l’amministrazione può contestare il credito fruito. L’Agenzia delle Entrate può procedere all’accertamento entro i termini ordinari previsti per le imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di omessa presentazione o di dichiarazione nulla, i termini si allungano ulteriormente.

La decadenza dal beneficio può essere dichiarata anche in presenza di irregolarità formali, qualora l’impresa non sia in grado di esibire la documentazione richiesta. Ecco perché la conservazione dei documenti assume un’importanza cruciale, e deve avvenire secondo modalità che garantiscano l’integrità e la consultabilità nel tempo.

Ricorso contro il disconoscimento

Quando l’Agenzia notifica un avviso di recupero del credito ricerca e sviluppo, l’impresa ha a disposizione i consueti strumenti di tutela previsti dal contenzioso tributario. Può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, contestando sia gli aspetti formali che quelli sostanziali del provvedimento impugnato.

Tuttavia, come dimostra la sentenza calabrese, il ricorso ha possibilità di successo solo se l’impresa è in grado di fornire elementi concreti che dimostrino l’erroneità delle contestazioni mosse dall’amministrazione. Non basta affermare genericamente che le attività svolte erano innovative, occorre provarlo con documentazione tecnica adeguata. E questa documentazione deve essere stata predisposta già in fase di svolgimento delle attività, non può essere creata ex post solo per difendersi in giudizio.

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