Il Ministero dell’Economia ha recentemente chiarito una questione cruciale per i contribuenti che si trovano coinvolti nei controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate sui crediti d’imposta edilizi. La problematica riguarda quelle situazioni – purtroppo frequenti nella prassi applicativa – in cui le comunicazioni di opzione per sconto in fattura o cessione del credito vengono inizialmente scartate e successivamente ripristinate.
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La disciplina dei controlli preventivi e le relative conseguenze
Secondo l’articolo 122-bis del Decreto Legge 34/2020, l’Agenzia delle Entrate può disporre la sospensione delle comunicazioni di opzione per un periodo massimo di trenta giorni. Durante questa fase, gli uffici effettuano verifiche approfondite in presenza di determinati profili di rischio che possono emergere dall’analisi delle dichiarazioni presentate.
Questi controlli preventivi possono avere esiti differenziati: in alcuni casi si conclude con il rilascio dell’autorizzazione, in altri – quando emergono criticità – porta allo scarto definitivo della comunicazione. È proprio in quest’ultima ipotesi che si innesca la problematica affrontata dal chiarimento ministeriale.
Il contribuente che vede scartata la propria comunicazione ha essenzialmente due strade: tentare un dialogo costruttivo con l’amministrazione finanziaria per ottenere l’annullamento in autotutela del provvedimento di scarto, oppure procedere direttamente con l’impugnazione giurisdizionale del provvedimento stesso.
Il caso pratico: quando il tempo gioca contro il contribuente
Per comprendere appieno la portata della questione, è opportuno considerare un esempio concreto che chiarisce la dinamica temporale del problema. Si ipotizzi una comunicazione di opzione presentata il 16 marzo 2024 per spese detraibili sostenute nel corso del 2023.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate proceda allo scarto della comunicazione nell’ambito dei controlli preventivi, e il contribuente non riesca a risolvere rapidamente la questione – sia attraverso il confronto con gli uffici che tramite eventuale contenzioso – potrebbe verificarsi una situazione paradossale. La “vittoria” del contribuente (con conseguente ripristino degli effetti della comunicazione scartata) potrebbe arrivare, ad esempio, nel corso del 2025, quando ormai la prima rata annuale del credito d’imposta corrispondente alle spese 2023 risulterebbe teoricamente scaduta.
La soluzione: applicazione del principio di proroga temporale
L’aspetto più significativo del chiarimento ministeriale risiede nel riferimento al punto 3.4 del provvedimento direttoriale n. 340450 del 1° dicembre 2021. Questa disposizione, emanata in attuazione dell’articolo 122-bis del Decreto Legge 34/2020, stabilisce che nei casi di sospensione della comunicazione di opzione, il termine finale di utilizzo del credito d’imposta viene prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione stessa.
Nella prassi professionale si osserva che questa previsione assume particolare rilevanza quando si considera che il periodo di sospensione può protrarsi ben oltre i trenta giorni inizialmente previsti, specialmente qualora si instauri un contenzioso.
Riprendendo l’esempio precedente: se la comunicazione viene sospesa il 16 marzo 2024 e gli effetti vengono ripristinati il 16 aprile 2025 a seguito della “vittoria” del contribuente, il termine finale per l’utilizzo della prima rata (originariamente fissato al 31 dicembre 2024) si considera prorogato fino al 31 gennaio 2026.
Aspetti operativi e oneri a carico del contribuente
È importante sottolineare che i contribuenti che si trovano in questa situazione hanno l’onere di segnalare tempestivamente all’Agenzia delle Entrate la circostanza del ripristino degli effetti della comunicazione. Nella pratica professionale, questa comunicazione dovrebbe essere accompagnata da una documentazione completa che dimostri il decorso temporale della vicenda e la legittimità del ripristino.
L’ufficializzazione di questa prassi rappresenta senza dubbio un elemento di tranquillità per quei contribuenti che si trovano nel “limbo giuridico” delle comunicazioni scartate in attesa di definizione giudiziaria. Il parallelismo con le garanzie previste dall’articolo 28-ter del Decreto Legge 4/2022 per i crediti d’imposta sequestrati dall’autorità giudiziaria appare particolarmente significativo.
Profili irrisolti: il caso degli acquirenti di crediti d’imposta
Tuttavia, come spesso accade nell’evoluzione delle prassi amministrative, il chiarimento ministeriale affronta solo parzialmente la problematica complessiva. Resta infatti aperta – e nell’apparente disinteresse generale – la questione relativa agli acquirenti di crediti d’imposta che si trovano in una situazione di incertezza quando l’Agenzia delle Entrate comunica che sono in corso verifiche presso terzi sulla effettiva spettanza delle detrazioni originarie.
In questi casi, agli acquirenti viene sostanzialmente comunicato che l’utilizzo dei crediti in compensazione avviene “a loro rischio e pericolo”, anche quando abbiano agito con la massima diligenza in sede di acquisizione. È evidente che una forma di sospensione e proroga analoga a quella prevista per le comunicazioni scartate dovrebbe essere espressamente garantita anche in queste fattispecie.