Il 16 marzo 2026 è passato e, per molti lavoratori, la Certificazione Unica non è ancora arrivata. Può sembrare una questione di poco conto, ma non lo è: senza quel documento difficilmente si riesce a procedere con la dichiarazione dei redditi, e il rischio è di rallentare tutto l’iter – o peggio, di lasciare che un’irregolarità del datore di lavoro rimanga nell’ombra. Vediamo allora, passo dopo passo, cosa si può fare.
Il 16 marzo 2026 era il termine entro cui i sostituti d’imposta erano tenuti a consegnare la Certificazione Unica 2026 a dipendenti, pensionati, collaboratori e lavoratori autonomi non abituali. Chi non l’ha ricevuta deve attivarsi subito con un sollecito scritto – preferibilmente via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento – al proprio datore di lavoro o ente erogatore. Se il documento non arriva nemmeno così, è possibile recuperarlo autonomamente dal Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alle dichiarazioni fiscali, entro fine aprile. Nei casi più gravi – quelli in cui la CU risulta assente anche dal portale – l’omissione può nascondere irregolarità sui versamenti delle ritenute e rende necessaria una segnalazione all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza.
Cos’è la CU 2026 e a cosa serve
La CU 2026 – la Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nell’anno d’imposta 2025 – è stata approvata dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2026 (prot. n. 15707/2026). Il modello ha un doppio scopo: certifica quanto il sostituto d’imposta ha corrisposto al lavoratore e le ritenute IRPEF trattenute in busta paga, e alimenta contestualmente il 730 precompilato. È, in sostanza, la base di partenza di tutta la stagione dichiarativa.
Le scadenze: tre termini distinti
La consegna della CU sintetica al percipiente era fissata, senza distinzioni di categoria, al 16 marzo 2026. Dipendenti, pensionati, collaboratori, professionisti autonomi: tutti avrebbero dovuto ricevere il documento entro quella data. Il medesimo termine vale anche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni relative a redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi diversi e lavoro autonomo non esercitato abitualmente.
Per le CU dei lavoratori autonomi abituali – professionisti, agenti di commercio, mediatori – esiste invece una scadenza diversa, introdotta dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81: la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate può avvenire entro il 30 aprile 2026. La consegna al percettore resta comunque fissata al 16 marzo per tutti. Un terzo termine – il 31 ottobre 2026, che nel 2026 slitta al 2 novembre per effetto della festività – riguarda le certificazioni contenenti redditi esenti o non rilevanti ai fini della precompilata, da trasmettere insieme al modello 770.
| Scadenza | Cosa riguarda | Note |
|---|---|---|
| 16 marzo 2026 | Consegna CU sintetica a tutti i percettori + trasmissione telematica CU lavoro dipendente, pensioni, redditi diversi, autonomo non abituale | Termine universale per la consegna al lavoratore |
| 30 aprile 2026 | Trasmissione telematica CU redditi da lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali | Novità introdotta dall’art. 4, co. 2, D.Lgs. n. 81/2025 per il periodo d’imposta 2025 |
| 2 novembre 2026 | CU con redditi esenti o non necessari per la precompilata; coincide con il modello 770 | Slittamento al 2 novembre: il 31 ottobre 2026 cade di sabato |
Le sanzioni a carico del sostituto d’imposta
L’obbligo di consegna non è facoltativo. Ai sensi dell’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ogni certificazione omessa, trasmessa in ritardo o contenente errori comporta una sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione irregolare – senza possibilità di cumulo giuridico, il che significa che ogni singola CU irregolare genera la propria sanzione autonomamente. Il limite massimo è fissato a 50.000 euro per sostituto d’imposta all’anno.
Ai sensi del comma 6-quinquies del medesimo articolo esistono però due finestre di riduzione. Se l’invio corretto avviene entro 5 giorni dalla scadenza (quindi entro il 21 marzo per il termine del 16 marzo), la sanzione non si applica. Se invece la rettifica arriva entro 60 giorni – quindi entro il 15 maggio 2026 – la sanzione scende a 33,33 euro per certificazione, con un tetto massimo di 20.000 euro. Oltre quel termine, si torna alla misura piena.
Distinto è il regime per la mancata consegna fisica al lavoratore. Secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997, il sostituto che non consegna la certificazione rischia una sanzione compresa tra 250 e 2.000 euro. Una conseguenza non trascurabile, specie se si considera che l’omissione potrebbe non essere casuale.
Come comportarsi: il sollecito al datore di lavoro
Il lavoratore che non ha ricevuto la CU 2026 deve attivarsi. Il passaggio iniziale è contattare il datore di lavoro – o l’ente pensionistico – con una richiesta formale e tracciabile. La PEC o la raccomandata con avviso di ricevimento sono gli strumenti più efficaci: non si tratta di un dettaglio procedurale, ma di una precauzione concreta. Se la vicenda dovesse evolvere verso una segnalazione o un ricorso, la prova dell’avvenuto sollecito diventa rilevante.
Nella prassi, molti casi si risolvono a questo stadio. Il datore ha dimenticato, ha avuto difficoltà tecniche, o il documento è andato perso nella posta elettronica. Un semplice richiamo scritto è spesso sufficiente, e la CU arriva nel giro di qualche giorno. Ma se non arriva neanche così, si apre la seconda fase.
Il caso del rapporto di lavoro cessato
Un discorso a parte vale per chi ha cambiato lavoro o ha visto il rapporto cessare nel corso del 2025. In questo caso – come chiarito nelle istruzioni al modello CU 2026 dell’Agenzia delle Entrate – la scadenza del 16 marzo si sgancia: il datore di lavoro è tenuto a rilasciare la certificazione entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente. La consegna, in sostanza, è su domanda.
Chi si trova in questa situazione farebbe bene a formulare la richiesta in forma scritta, così da far decorrere il termine in modo inequivocabile e documentato.
Segnalare l’inadempienza: quando e a chi
Se il sollecito non produce effetti, il lavoratore può presentare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza. Non si tratta di una scelta drastica: è un atto che serve a verificare se l’omissione è il sintomo di qualcosa di più grave, come il mancato versamento delle ritenute fiscali e previdenziali operate sulle buste paga. Un aspetto, questo, che riguarda direttamente anche la posizione previdenziale del lavoratore.
Recuperare la CU dal Cassetto Fiscale
Anche quando il datore di lavoro non consegna nulla, il lavoratore non è del tutto privo di strumenti. Se la CU è stata regolarmente trasmessa all’Agenzia delle Entrate – quindi se il problema è solo la mancata consegna “fisica” – il documento è recuperabile direttamente dal contribuente.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le CU trasmesse dai sostituti d’imposta all’interno del Cassetto Fiscale, nella sezione “Consultazioni”, sotto la voce “Dichiarazioni fiscali”. L’accesso è disponibile entro la fine di aprile, in prossimità dell’avvio della stagione dichiarativa. Una volta entrati nell’area riservata, è possibile consultare e scaricare autonomamente le proprie certificazioni, da utilizzare per compilare il modello 730 o il modello Redditi 2026.
Va da sé che questo strumento funziona solo se la CU è stata effettivamente trasmessa. Se nel Cassetto Fiscale non compare nulla, il quadro si fa più preoccupante: l’assenza del documento sul portale è la conferma dell’omesso invio. E l’omesso invio, nella maggior parte dei casi, va di pari passo con irregolarità sui versamenti. A quel punto, la segnalazione non è più un’opzione tra le tante – diventa necessaria.
| Situazione | Cosa fare |
|---|---|
| CU non arrivata entro il 16 marzo | Sollecito scritto al datore (PEC o raccomandata A/R) |
| Rapporto di lavoro cessato nel 2025 | Richiesta formale al datore in forma scritta; consegna dovuta entro 12 giorni |
| Sollecito ignorato | Segnalazione all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza |
| CU trasmessa ma non consegnata fisicamente | Download autonomo dal Cassetto Fiscale (disponibile entro fine aprile) |
| CU assente anche dal Cassetto Fiscale | Omesso invio accertato: segnalazione agli organi di controllo necessaria |



