Quando una società chiude l’esercizio con un risultato negativo, la gestione della perdita non è affatto discrezionale. Esiste un ordine tassativo nell’utilizzo delle riserve del patrimonio netto – sancito dal codice civile, definito nel dettaglio operativo dall’OIC 28 e confermato dalla Cassazione con le sentenze gemelle del maggio 2022 – che parte dalle riserve più disponibili (quelle facoltative) per arrivare, solo in ultimissima istanza, alla riduzione del capitale sociale. Violare questa gerarchia espone la delibera assembleare al rischio di nullità, così come accertato già dalla Corte di Cassazione nel 1999. Per i commercialisti, i revisori legali e i consulenti d’impresa, conoscere e applicare correttamente questo ordine non è un optional: è un obbligo tecnico-professionale che tutela la società, i creditori e gli stessi amministratori da responsabilità patrimoniali anche gravi.
L’ordine obbligatorio secondo la Cassazione
La sentenza n. 12347 del 1999 della Cassazione ha posto le fondamenta di un orientamento poi ribadito con continuità. Il concetto è chiaro: l’uso di riserve meno disponibili al posto di quelle più disponibili comporta l’invalidità della delibera. Non si tratta di una semplice irregolarità formale, ma di un vizio sostanziale che colpisce l’atto nel suo nucleo.
Nel 2022, con le sentenze gemelle n. 14210 del 5 maggio e n. 15087 del 12 maggio, la Suprema Corte ha ripreso il tema con maggiore dettaglio. Secondo i giudici di legittimità, “le disponibilità della società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società stessa potrebbe deliberarne la destinazione ai soci”. Il capitale sociale, per sua natura, presenta un grado di indisponibilità superiore rispetto alle riserve legali, mentre le riserve statutarie e quelle facoltative – nate da libera delibera assembleare – godono di piena disponibilità.
L’ordine da rispettare, dunque, è il seguente: in primo luogo vanno utilizzate le riserve facoltative, poi quelle statutarie, successivamente la riserva legale e solo alla fine, quando tutto il resto è stato consumato, si può intaccare il capitale sociale.
Classificazione delle riserve per grado di disponibilità
Nella pratica operativa, le riserve si distinguono in base alla loro natura e al vincolo che le caratterizza. Il riferimento normativo principale è l’OIC 28, che nell’Appendice B fornisce la cosiddetta “Tabella ABC” indicando per ciascuna tipologia di riserva gli utilizzi consentiti: aumento di capitale gratuito (colonna A), copertura di perdite (colonna B) e distribuzione ai soci (colonna C). Si tratta di uno strumento indispensabile nella pratica professionale per classificare correttamente le poste del patrimonio netto prima di procedere alla proposta di destinazione del risultato negativo.
Le riserve disponibili comprendono tipicamente la riserva straordinaria e tutte quelle riserve facoltative costituite liberamente dall’assemblea. Queste possono essere destinate immediatamente alla copertura delle perdite senza particolari vincoli procedurali. Rappresentano, per così dire, la prima linea di difesa contro i risultati negativi.
Le riserve non distribuibili includono la riserva legale, che come noto deve raggiungere il 20% del capitale sociale attraverso accantonamenti annuali pari almeno al 5% degli utili. Va precisato che la definizione di “non distribuibile” non equivale a “inutilizzabile per perdite”: la riserva legale è pienamente utilizzabile per la copertura di perdite d’esercizio, ma non può essere distribuita ai soci finché non raggiunge nuovamente il limite di legge mediante successivi accantonamenti.
Le riserve indisponibili, come quella che si forma in caso di sospensione degli ammortamenti ai sensi dell’art. 60 del D.L. 104/2020, presentano un vincolo ancora più stringente. Questa tipologia di riserva – costituita accantonando una somma corrispondente agli ammortamenti sospesi, attingendo agli utili dell’esercizio o, in subordine, alle riserve disponibili già esistenti – può essere impiegata a copertura delle perdite solo dopo aver esaurito le precedenti categorie.
Il capitale sociale rappresenta l’ultima risorsa utilizzabile. La sua riduzione richiede delibere dell’assemblea straordinaria e procedure specifiche previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c. per le S.p.A. – e dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le S.r.l. – a seconda che si tratti di riduzione facoltativa oppure obbligatoria per perdite che abbiano intaccato il capitale oltre i limiti consentiti.
La riserva ex art. 2426 c.c.: un caso particolare
Una questione specifica riguarda la riserva non distribuibile costituita ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 4 c.c. Si tratta della riserva che si forma quando una società valuta le partecipazioni in controllate o collegate utilizzando il metodo del patrimonio netto anziché quello del costo storico. La norma impone di accantonare in una riserva vincolata l’importo corrispondente alla differenza tra il valore di patrimonio netto e quello di costo: è una misura prudenziale, perché la plusvalenza rilevata è solo contabile, non ancora realizzata, e quindi non può essere distribuita ai soci.
La Cassazione, nella sentenza n. 15087 del 2022, ha chiarito che anche questa riserva può essere utilizzata per la copertura delle perdite, ma soltanto dopo aver impiegato tutte le altre riserve prive del vincolo di non distribuibilità già iscritte in bilancio – ivi compresa la riserva legale. La riserva ex art. 2426 c.c. si colloca dunque in una posizione intermedia: più disponibile del capitale sociale, ma residuale rispetto sia alle riserve libere sia alla riserva legale.
Esempio pratico: una società ha in bilancio una riserva straordinaria di 100.000 euro, una riserva legale di 50.000 euro, una riserva da valutazione partecipazioni (ex art. 2426 c.c.) di 80.000 euro e un capitale sociale di 200.000 euro. In presenza di una perdita di 120.000 euro, la copertura dovrà avvenire così: prima si utilizzano integralmente i 100.000 euro della riserva straordinaria, poi si attingono 20.000 euro dalla riserva legale. La riserva ex art. 2426 c.c. rimarrebbe intatta, perché la riserva legale – pur non distribuibile ai soci – è pienamente impiegabile per la copertura di perdite e non è ancora stata completamente erosa.
Le riserve da rivalutazione: un regime speciale
Un’altra categoria meritevole di attenzione è rappresentata dalle riserve da rivalutazione, disciplinate da leggi speciali. L’art. 13 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 prevede che il saldo attivo risultante dalla rivalutazione debba essere imputato al capitale oppure accantonato in una riserva specifica designata con riferimento alla legge applicata, “con esclusione di ogni diversa utilizzazione”. Nell’ordine gerarchico, questa riserva si posiziona dopo le riserve disponibili e la riserva legale, ma prima della riduzione del capitale sociale.
Il vincolo è particolarmente rigido: la riserva da rivalutazione non può essere utilizzata liberamente. Se non viene incorporata nel capitale, può essere ridotta solo rispettando le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 c.c. In caso di utilizzo per la copertura di perdite, scatta un ulteriore divieto: non si può procedere alla distribuzione di utili fino a quando la riserva non viene reintegrata o ridotta in misura corrispondente tramite delibera dell’assemblea straordinaria.
Esempio pratico: una società ha formato una riserva di rivalutazione pari a 150.000 euro a seguito di una rivalutazione immobiliare prevista da una legge ad hoc. Se subisce una perdita di 80.000 euro e non dispone di altre riserve libere, potrà utilizzare la riserva da rivalutazione per coprire il deficit. Tuttavia, finché non reintegra quei 80.000 euro – o non riduce formalmente la riserva con delibera straordinaria – non potrà distribuire dividendi, nemmeno se negli esercizi successivi tornerà a produrre utili.
Riserve in sospensione d’imposta: il doppio vincolo
Un caso operativo di frequente riscontro riguarda le riserve in sospensione d’imposta, costituite in forza di agevolazioni fiscali. Queste riserve presentano un doppio vincolo: civilistico, per la loro indisponibilità, e fiscale, perché la loro distribuzione o utilizzo può comportare l’assoggettamento a tassazione delle somme per le quali era stata sospesa l’imposizione.
In linea di principio, tali riserve possono essere utilizzate per la copertura delle perdite, ma l’operazione può determinare la decadenza dall’agevolazione e la conseguente tassazione. È dunque indispensabile valutare attentamente non solo l’ordine civilistico di priorità, ma anche le conseguenze fiscali dell’utilizzo, calcolando il costo effettivo dell’operazione. In alcuni casi può risultare più conveniente rinviare la copertura o ricorrere ad apporti dei soci piuttosto che consumare riserve che genererebbero un debito tributario immediato.
Tavola di sintesi: ordine di utilizzo delle riserve
| Categoria di riserva | Distribuibilità | Utilizzo per perdite | Ordine di utilizzo |
|---|---|---|---|
| Riserve facoltative / straordinarie | Piena | Senza vincoli | 1° posto |
| Riserve statutarie | Piena | Senza vincoli | 2° posto |
| Riserva legale | Non distribuibile | Consentito | 3° posto |
| Riserve indisponibili (es. sospensione ammortamenti) | Non distribuibile | Consentito (residuale) | 4° posto |
| Riserva ex art. 2426 c.c. (equity method) | Non distribuibile | Solo residuale (Cass. 15087/2022) | 5° posto |
| Riserve in sospensione d’imposta | Non distribuibile | Consentito (con effetti fiscali) | 5° posto |
| Riserve da rivalutazione (L. 342/2000) | Fortemente vincolata | Con vincolo di reintegro | 6° posto |
| Capitale sociale | Indisponibile | Riduzione ex artt. 2446-2447 / 2482-bis c.c. | Ultima risorsa |
Conseguenze pratiche e casistica operativa
La violazione dell’ordine di utilizzo delle riserve non è un dettaglio procedurale trascurabile. Come evidenziato dalla giurisprudenza, la delibera assembleare che destina riserve meno disponibili alla copertura delle perdite – pur in presenza di riserve più disponibili – è affetta da nullità. Questo può comportare contestazioni da parte dei soci, interventi dell’organo di controllo o rilievi in sede di revisione legale.
Nella pratica professionale, capita di imbattersi in situazioni complesse: società con una stratificazione di riserve costituite nel corso degli anni, magari su base volontaria, con denominazioni non sempre univoche (riserva straordinaria, riserva per investimenti futuri, riserva disponibile generica). In questi casi è fondamentale ricostruire la natura giuridica di ciascuna posta – avvalendosi anche della Tabella ABC dell’OIC 28 – per stabilire l’ordine corretto di utilizzo. Le riserve costituite per volontà assembleare senza vincoli specifici vanno considerate come facoltative, quindi pienamente disponibili e da utilizzare per prime.
Dal punto di vista operativo, è buona prassi predisporre una tabella di movimentazione del patrimonio netto che evidenzi chiaramente quali riserve vengono utilizzate e in quale misura, allegandola alla nota integrativa. Questo non solo facilita il controllo da parte dell’organo di revisione e dell’assemblea, ma costituisce anche una difesa in caso di future contestazioni.
Approfondimenti normativi e giurisprudenziali
Le sentenze della Cassazione n. 14210 e n. 15087 del 2022 meritano un’analisi più approfondita perché hanno fatto chiarezza su aspetti rimasti a lungo incerti. Prima di questi interventi, parte della dottrina riteneva che le riserve non distribuibili potessero essere impiegate per la copertura delle perdite senza un ordine rigido, purché restasse integro il capitale sociale. La Suprema Corte ha invece affermato un principio più stringente: anche tra le riserve vincolate esiste una gerarchia basata sul grado di vincolo.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato che il principio prudenziale posto a tutela dell’integrità del capitale e della garanzia per i creditori impone di utilizzare prima le risorse meno vincolate. La norma dell’art. 2426 c.c. consente l’utilizzo della riserva da valutazione patrimoniale per coprire le perdite, ma pur sempre “dopo l’imputazione a riduzione delle perdite di ogni altra riserva in bilancio, ivi compresa la riserva legale”: non una facoltà generica, ma un’opzione residuale che opera solo quando le altre poste sono state esaurite.
Profili di responsabilità e obblighi degli amministratori
Gli amministratori hanno l’obbligo di proporre all’assemblea la copertura delle perdite rispettando l’ordine gerarchico descritto. Un’impostazione errata della proposta di destinazione del risultato negativo può esporre gli amministratori a responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei creditori sociali, oltre a determinare l’invalidità della delibera assembleare. L’organo di controllo – collegio sindacale o sindaco unico – ha a sua volta il dovere di vigilare sulla corretta applicazione di questi criteri e di segnalare eventuali irregolarità nella proposta degli amministratori; analoghe responsabilità gravano sul revisore legale dei conti.
L’art. 2446 c.c. per le S.p.A. e l’art. 2482-bis c.c. per le S.r.l. impongono precisi obblighi di convocazione dell’assemblea quando il capitale risulta diminuito di oltre un terzo a causa di perdite. Se le perdite sono tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contestuale aumento dello stesso oppure la trasformazione della società. Omettere questi adempimenti, o gestire in modo non corretto la copertura delle perdite, può configurare responsabilità gestionale con le relative conseguenze patrimoniali – inclusa l’azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. da parte della società o dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.
L’utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite d’esercizio non è dunque un’operazione libera, ma segue un percorso obbligato dettato dalla natura e dal grado di vincolo delle diverse poste del patrimonio netto. Per i professionisti che operano nel settore – commercialisti, revisori legali, consulenti d’impresa – è fondamentale conoscere questa gerarchia e applicarla correttamente in sede di predisposizione del bilancio, garantendo così trasparenza e conformità normativa.



