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Controlli sugli Enti del Terzo Settore: Analisi del Nuovo Quadro Normativo RUNTS

11 Luglio, 2025

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si appresta a definire un nuovo quadro regolamentare i controlli sugli Enti del Terzo Settore (ETS), introducendo per la prima volta un sistema di verifiche triennali sistematiche destinate a consolidare l’affidabilità del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Si tratta di una svolta che interessa oltre 90.000 organizzazioni attualmente iscritte al RUNTS e che promette di ridefinire sostanzialmente i rapporti tra amministrazione e settore non profit. Il nuovo sistema di controlli rappresenta l’attuazione dell’articolo 21 del Decreto ministeriale 106/2020, norma che ha ricevuto fino ad oggi limitata applicazione ma che si prepara a diventare centrale nel governo del terzo settore. La riforma introduce un paradigma di vigilanza sistematica, in sostituzione dell’approccio sostanzialmente passivo che ha caratterizzato i primi anni di funzionamento del RUNTS.

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Inquadramento normativo della disciplina dei controlli

La base giuridica di questa innovativa impostazione trova fondamento nell’articolo 21 del D.M. 106/2020, che stabilisce l’obbligo per gli uffici territoriali del RUNTS di effettuare verifiche periodiche triennali sulla persistenza dei requisiti necessari per mantenere l’iscrizione al registro. Tale disposizione si colloca nell’ambito del più ampio sistema di vigilanza delineato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e costituisce, nella prassi applicativa, il primo strumento sistematico di controllo diretto sugli ETS.

La norma prevede specificamente che ogni organizzazione iscritta al RUNTS debba essere sottoposta ad almeno una verifica ogni tre anni, finalizzata ad accertare la persistenza dei requisiti che ne giustificano l’iscrizione e la conformità della gestione ai principi del Codice. Questa impostazione si discosta significativamente dal precedente regime, caratterizzato da controlli essenzialmente reattivi e legati a specifiche segnalazioni o incongruenze.

Il meccanismo di controllo triennale si inserisce inoltre nel più articolato sistema di vigilanza multi-livello previsto dal Codice, che vede coinvolti il ministero centrale, gli uffici regionali del RUNTS, le reti associative e l’Organismo Nazionale di Controllo per quanto riguarda i Centri di Servizio per il Volontariato.

Oggetto e modalità operative delle verifiche

L’attività di controllo triennale si concentra su diversi profili di verifica, che spaziano dalla documentazione formale alla sostanza dell’attività svolta. In particolare, secondo le indicazioni che emergono dalla prassi amministrativa, le verifiche riguarderanno la permanenza dei requisiti organizzativi previsti per ciascuna tipologia di ETS, la corretta tenuta della documentazione obbligatoria e l’effettivo svolgimento delle attività di interesse generale dichiarate all’atto dell’iscrizione.

Gli uffici territoriali del RUNTS dovranno inoltre verificare la regolarità del deposito dei bilanci annuali, aspetto che ha mostrato criticità ricorrenti nella fase di avvio del sistema. Si consideri che una percentuale significativa di ETS presenta tuttora irregolarità nella presentazione della documentazione contabile, situazione che il nuovo sistema di controlli mira a correggere attraverso un approccio più sistematico.

La metodologia di controllo potrà spaziare dal semplice controllo documentale fino alle verifiche presso la sede degli enti, a seconda della complessità dell’organizzazione e degli eventuali elementi di criticità emersi dall’analisi preliminare. La prassi suggerisce che particolare attenzione verrà dedicata agli enti che non svolgono effettivamente le attività dichiarate o che abbiano modificato significativamente la propria natura senza provvedere agli aggiornamenti necessari presso il registro.

Criticità procedurali e profili applicativi

L’implementazione del sistema di controlli triennali presenta diversi aspetti problematici che meritano attenta considerazione. In primo luogo, emerge la questione delle risorse umane e tecniche degli uffici territoriali, che dovranno gestire un carico di lavoro significativamente aumentato. Si consideri che, con oltre 90.000 ETS iscritti, il sistema dovrebbe teoricamente processare circa 30.000 controlli annui per rispettare la scadenza triennale.

Un secondo profilo critico riguarda la standardizzazione delle procedure di controllo. Nella prassi applicativa si osserva talvolta una difformità interpretativa tra i diversi uffici territoriali, situazione che potrebbe generare disparità di trattamento tra enti operanti in diverse regioni. Il ministero dovrà necessariamente fornire linee guida dettagliate per uniformare l’approccio verificativo su tutto il territorio nazionale.

Particolarmente delicata appare la gestione degli enti che, pur formalmente iscritti, non svolgono più attività operativa o hanno modificato sostanzialmente la propria natura. In questi casi, la giurisprudenza amministrativa ha talvolta evidenziato la necessità di procedure di contraddittorio specifiche, che consentano all’ente di regolarizzare la propria posizione entro termini ragionevoli.

Impatti procedurali sui diversi tipi di ETS

Il sistema di controlli triennali avrà effetti differenziati a seconda della tipologia di ETS interessato. Le Organizzazioni di Volontariato, caratterizzate spesso da strutture organizzative più snelle, potrebbero incontrare maggiori difficoltà nella gestione degli adempimenti richiesti dalle procedure di controllo. È opportuno notare che molte ODV operano con risorse limitate e potrebbero necessitare di supporto specifico per affrontare le verifiche.

Le Associazioni di Promozione Sociale, che nella casistica ricorrente presentano una maggiore complessità organizzativa, potrebbero invece beneficiare di procedure di controllo più strutturate, che consentano di evidenziare e valorizzare la qualità della propria gestione. Analogamente, le fondazioni del terzo settore, spesso caratterizzate da una governance più formalizzata, potrebbero trovare nel sistema di controlli un’opportunità di certificazione della propria affidabilità gestionale.

Gli enti che abbiano modificato la propria struttura o le proprie attività dovranno prestare particolare attenzione alla coerenza tra quanto risulta dal RUNTS e l’effettiva realtà operativa. Nell’esperienza applicativa si riscontra frequentemente la mancanza di aggiornamento delle informazioni registrali, situazione che il nuovo sistema di controlli intende correggere attraverso verifiche sistematiche.

Procedure di regolarizzazione e opportunità correttive

Il decreto di prossima emanazione dovrebbe prevedere specifiche procedure che consentano agli ETS di regolarizzare la propria posizione in caso di irregolarità emerse durante i controlli. La prassi amministrativa consolidata suggerisce l’opportunità di prevedere termini ragionevoli per la correzione di difformità non sostanziali, evitando automatismi sanzionatori che potrebbero penalizzare enti in buona fede.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli enti che, pur mantenendo i requisiti sostanziali per l’iscrizione al RUNTS, presentino irregolarità nella documentazione o negli adempimenti formali. In questi casi, la logica del sistema dovrebbe privilegiare la regolarizzazione rispetto alla sanzione, attraverso procedure di tipo collaborativo che consentano il mantenimento dell’iscrizione previa correzione delle criticità riscontrate.

Gli enti che invece abbiano perso i requisiti per l’iscrizione dovranno valutare l’opportunità di modificare la propria qualifica all’interno del RUNTS o, nei casi più gravi, di procedere alla cancellazione volontaria per evitare provvedimenti d’ufficio. È ragionevole aspettarsi che il decreto ministeriale preveda procedure accelerate per il cambio di sezione all’interno del registro, facilitando così il mantenimento della qualifica di ETS per organizzazioni che abbiano modificato la propria struttura.

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