Il superamento della soglia di 85.000 euro nel regime forfettario può verificarsi anche quando una parte dei compensi percepiti non era effettivamente dovuta. La restituzione successiva di quanto ricevuto in più non cambia le cose, almeno secondo l’Agenzia delle Entrate. La risposta all’interpello n. 26/E del 2025 chiarisce questa posizione in modo netto, analizzando la vicenda di una professionista sanitaria che si è trovata in difficoltà proprio per un errore amministrativo del proprio committente.
La vicenda della professionista sanitaria
Una medica di medicina generale aveva scelto di applicare il regime agevolato dal 2024. Tutto sembrava procedere normalmente fino a quando l’Asp di riferimento (l’Azienda sanitaria provinciale, per intenderci) ha commesso uno sbaglio nella qualifica professionale. L’hanno registrata come pediatra invece che come generalista, cosa che ha comportato l’erogazione di compensi superiori a quelli che avrebbe dovuto ricevere.
Quando se n’è accorta, a gennaio del 2025, la contribuente ha subito segnalato l’anomalia. L’azienda ha verificato, ha confermato l’errore e ha proceduto al recupero delle somme non dovute nel corso dello stesso anno. Fin qui tutto bene, si direbbe. Ma il problema è sorto con la certificazione unica relativa all’anno precedente.
Certificazione unica e somme effettivamente percepite
Nella Cu per il 2024 l’Asp ha riportato l’importo totale dei compensi erogati durante quell’anno, comprese le somme poi riconosciute come non spettanti e recuperate successivamente. Risultato? Il totale superava gli 85.000 euro, facendo scattare automaticamente l’uscita dal regime forfettario a partire dal 2025.
La professionista ha chiesto all’ente di correggere la certificazione escludendo gli importi in eccesso, ma la risposta è stata negativa. Da qui l’interpello all’Agenzia, nella speranza di ottenere un’interpretazione favorevole che le permettesse di rimanere nel regime agevolato.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’amministrazione finanziaria, però, ha dato ragione all’Asp. Richiamando quanto previsto ai commi 54 e 55 della legge n. 190 del 2014, l’Ufficio ha precisato che nel calcolo del limite di 85.000 euro vanno considerati tutti i compensi percepiti dal professionista o i ricavi conseguiti dall’imprenditore durante l’anno fiscale. Questo vale anche quando si tratta di importi successivamente restituiti perché non dovuti oppure calcolati in maniera errata.
Ciò che conta, insomma, è quanto si è materialmente incassato nell’anno di riferimento. Gli eventi successivi, come la restituzione avvenuta nel 2025, non hanno alcun effetto sulla determinazione del reddito del 2024. La Cu deve fotografare fedelmente le somme erogate nel periodo d’imposta, senza tenere conto di quanto accade dopo.
Conseguenze pratiche per chi è fuoriuscito
Dal 2025 la contribuente non può più applicare il regime forfettario, avendo superato il tetto previsto. Le somme versate in eccesso nel 2024 su compensi poi restituiti possono però essere recuperate. Come? Presentando richiesta di rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente.
C’è però una notizia positiva. Dal 2026 in poi, se risulterà in possesso dei requisiti necessari, la professionista potrà tornare ad adottare il regime agevolato. L’uscita dal forfettario nel 2025 per carenza dei requisiti non comporta infatti l’obbligo di rispettare un periodo triennale di esclusione prima di potervi rientrare. Questa precisazione è rilevante perché evita penalizzazioni eccessive a chi si trova fuori dal regime per circostanze non del tutto prevedibili.
Quando rilevano i compensi ai fini della soglia
La questione centrale riguarda il momento in cui si considera percepito un compenso. Secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale e confermato nella risposta n. 26/E, conta esclusivamente l’anno in cui avviene l’incasso materiale, indipendentemente dal fatto che successivamente si debba restituire l’importo.
Si immagini un caso simile: un consulente informatico fattura 82.000 euro nel corso dell’anno ma riceve per errore un bonifico doppio per una prestazione da 5.000 euro. Anche se restituisce subito i 5.000 euro in eccesso, nella certificazione del committente risulteranno 87.000 euro come totale erogato. Questo significa uscita dal regime forfettario, pur essendo stata la percezione superiore alla soglia del tutto involontaria e temporanea.
La logica dell’Agenzia si basa sul principio di cassa. Nel regime forfettario il reddito si determina secondo il criterio di cassa, quindi rilevano le somme effettivamente incassate, a prescindere dalla loro natura definitiva o provvisoria.
Possibili strategie preventive
Vista l’interpretazione rigida fornita dall’amministrazione finanziaria, diventa fondamentale per i contribuenti in regime forfettario monitorare con attenzione i flussi di cassa durante l’anno. Quando si ricevono compensi anomali o comunque superiori alle attese occorre verificarne immediatamente la correttezza con il committente.
Una segnalazione tempestiva dell’errore potrebbe permettere di ottenere la correzione prima della chiusura dell’anno fiscale, evitando così che le somme non dovute vengano computate nel calcolo della soglia. Naturalmente questo dipende dalla collaborazione del soggetto erogante, cosa non sempre scontata come dimostra proprio il caso analizzato.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Disciplina applicabile |
|---|---|
| Soglia annua regime forfettario | 85.000 euro di compensi/ricavi percepiti |
| Criterio di determinazione | Principio di cassa |
| Compensi non dovuti e restituiti | Si computano nell’anno di percezione |
| Effetto restituzione anno successivo | Nessuna rilevanza per calcolo soglia |
| Possibilità rimborso imposte su compensi restituiti | Sì, tramite istanza all’ufficio territoriale |
| Rientro nel regime dopo fuoriuscita | Possibile dal 2026 se sussistono i requisiti |
| Obbligo periodo triennale | Non previsto in caso di fuoriuscita per superamento soglia |



