info@studiopizzano.it

Crediti delle società estinte

Compensazione cartella esattoriale F24 Ruol: stop definitivo ai crediti agevolativi per pagare ruoli

19 Settembre, 2025

Un’interpretazione restrittiva che ha trovato conferma giurisprudenziale chiude definitivamente la possibilità di utilizzare bonus fiscali e altri incentivi per estinguere debiti iscritti a ruolo. La Corte di Giustizia Tributaria di Ferrara, con una sentenza che fa chiarezza su una questione dibattuta da anni, ha tracciato una linea netta tra crediti “veri” – quelli derivanti da versamenti eccedenti – e crediti “di favore” concessi dall’erario a titolo incentivante.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Stop definitivo: i crediti agevolativi (bonus fiscali, superbonus ecc.) non possono più essere usati per pagare debiti iscritti a ruolo tramite procedura RUOL.
  • Resta possibile compensare i debiti con crediti “veri” (es. IVA da rimborsi per versamenti eccedenti), purché siano “della stessa specie”.
  • Per debiti sopra 100.000 € iscritti a ruolo: dal 1° luglio 2024, nessun tipo di credito è più utilizzabile in compensazione (eccezioni solo per crediti previdenziali, assistenziali e INAIL).
  • Importante pianificare: le nuove regole restringono fortemente le strategie di utilizzo dei crediti fiscali per sostituire il pagamento diretto dei ruoli.

La genesi del problema: quando nasce il dubbio interpretativo

La questione affonda le radici nell’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, quella norma che ha introdotto il divieto di compensazione orizzontale per debiti superiori a 1.500 euro iscritti a ruolo. Ma qui iniziano i primi problemi interpretativi, perché la legge prevede un’eccezione: “sono esclusi dal predetto divieto di compensazione i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta”, come chiarito dalla Circolare n. 13/E/2011.

Ecco dove nasce il malinteso. Se i crediti agevolativi sfuggono al divieto generale di compensazione, possono essere utilizzati anche nella procedura RUOL? La domanda non è banale, considerando che stiamo parlando di miliardi di euro di crediti fiscali che le imprese hanno accumulato negli anni con bonus ristrutturazioni, superbonus, crediti per ricerca e sviluppo.

Nella prassi professionale, molti consulenti avevano iniziato a utilizzare questi crediti per saldare cartelle esattoriali attraverso la procedura semplificata RUOL. Una strategia che sembrava logica: se la legge consente di compensare i crediti agevolativi nonostante la presenza di ruoli, perché non utilizzarli proprio per pagare quei ruoli?

Il meccanismo RUOL: una procedura nata per un altro scopo

Il Decreto del Ministero dell’Economia del 10 febbraio 2011 aveva disciplinato la procedura RUOL con un obiettivo preciso: consentire la compensazione tra debiti e crediti erariali della stessa “specie” per azzerare lo scarto tra posizioni debitorie scadute e posizioni creditorie effettive del contribuente. L’idea di fondo era semplice: se un’impresa deve mille euro di IVA ma ne ha versati milleduecento, può utilizzare quei duecento euro di credito per saldare altri debiti fiscali iscritti a ruolo.

Ma – e qui sta il punto cruciale che ha generato anni di incertezze – cosa si intende per crediti “della stessa specie”? I bonus fiscali rientrano in questa categoria? Per molto tempo l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti univoci, lasciando spazio a interpretazioni difformi.

Il silenzio normativo aveva creato una zona grigia che i professionisti del settore hanno interpretato in modi diversi. Alcuni studi commercialisti utilizzavano sistematicamente i crediti agevolativi per le compensazioni RUOL, altri mantenevano un approccio più prudente.

La svolta del 2021: l’Agenzia dice no

Nel 2021 arriva la prima battuta d’arresto. L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 451, assume una posizione netta: i crediti agevolativi non possono essere utilizzati nella procedura RUOL perché “non possono essere ricondotti ad una definizione di credito derivante da imposte erariali”.

L’argomentazione dell’Amministrazione si basa su una distinzione fondamentale: i crediti “veri” nascono da un versamento del contribuente (ho pagato più di quanto dovevo), quelli “agevolativi” sono invece una concessione dell’erario (lo Stato mi riconosce un beneficio fiscale). Due nature giuridiche completamente diverse.

Ma la risposta del 2021, pur autorevole, lasciava ancora margini di discussione. Si trattava di un orientamento amministrativo, non di un principio giurisprudenziale consolidato. E infatti molti operatori continuavano a muoversi nella zona grigia, soprattutto considerando che la stessa Circolare 13/E/2011 aveva escluso i crediti agevolativi dal divieto generale di compensazione.

Il caso del bonus facciate: quando la teoria incontra la pratica

La questione è approdata in tribunale attraverso un caso concreto: un contribuente aveva tentato di utilizzare il bonus facciate per saldare debiti iscritti a ruolo mediante procedura RUOL. L’Agenzia aveva respinto la richiesta, il contribuente aveva fatto ricorso.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara, con la sentenza n. 86/2/2025, ha dato ragione all’Amministrazione finanziaria, ma con un ragionamento articolato che merita attenzione. I giudici non si sono limitati a confermare il divieto, ma hanno spiegato la logica sottostante.

Secondo i giudici ferraresi, esiste una distinzione netta tra due situazioni: da un lato i crediti agevolativi possono essere compensati con debiti erariali anche in presenza di ruoli (questo conferma l’orientamento della Circolare 13/E/2011), dall’altro non possono essere utilizzati specificamente per pagare i debiti iscritti a ruolo stesso.

È una distinzione sottile ma giuridicamente rilevante. In altre parole: se ho un ruolo da mille euro e altri debiti fiscali per duemila euro, posso usare il mio credito da bonus facciate per pagare i duemila euro di altri debiti, ma non per saldare il ruolo da mille euro.

I principi di diritto: perché la compensazione è un’eccezione

La sentenza di Ferrara si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato. La Cassazione, con la sentenza n. 22128 del 2021, aveva già chiarito che in materia tributaria “la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti”.

Il principio è chiaro: nel diritto tributario non vale la regola generale del diritto civile secondo cui si possono compensare crediti e debiti reciproci. Ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso segue regole specifiche che non ammettono deroghe.

La compensazione non è un mezzo ordinario di adempimento delle obbligazioni fiscali, ma un’eccezione che deve essere consentita nei limiti stringenti previsti dalla legge. E qui entra in gioco l’interpretazione del concetto di “stessa specie” previsto dalla normativa RUOL.

Secondo i giudici, i crediti da eccedenze di versamento (ho versato troppa IVA) sono della stessa specie dei debiti per imposte erariali (devo versare IRES). I crediti agevolativi (ho diritto al bonus ricerca e sviluppo) non sono invece della stessa specie, perché non derivano da un precedente esborso ma da una concessione normativa.

Le nuove limitazioni: la soglia dei 100mila euro

Come se la questione non fosse già abbastanza complessa, dal primo luglio 2024 è entrata in vigore un’ulteriore limitazione. L’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha introdotto il divieto di compensazione per tutti i crediti – compresi quelli agevolativi – quando esistono debiti iscritti a ruolo scaduti di importo superiore a 100mila euro.

Questa norma, a differenza delle regole sulla preclusione alla autocompensazione RUOL, non fa distinzioni sulla natura dei crediti utilizzati. Vengono escluse dal blocco soltanto specifiche tipologie: crediti previdenziali e assistenziali, più quelli relativi ai premi per assicurazione contro infortuni e malattie professionali.

La soglia di 100mila euro rappresenta un parametro significativo che colpisce soprattutto le imprese di medie e grandi dimensioni. Per molte aziende che avevano accumulato debiti fiscali consistenti, questa limitazione chiude definitivamente la strada alle compensazioni massive attraverso crediti da bonus edilizi o altri incentivi.

Scenari operativi: cosa cambia per i professionisti

Nell’esperienza applicativa quotidiana, la distinzione tracciata dalla giurisprudenza ferrarese crea nuovi scenari operativi che i consulenti fiscali devono padroneggiare.

Scenario primo: impresa con ruoli e crediti da versamenti eccedenti Un’azienda ha cartelle esattoriali per 50mila euro e crediti IVA per 30mila euro derivanti da rimborsi non ancora erogati. In questo caso la procedura RUOL funziona regolarmente: i crediti derivano da versamenti del contribuente e sono “della stessa specie” dei debiti erariali.

Scenario secondo: impresa con ruoli e crediti agevolativi La stessa azienda ha sempre i 50mila euro di cartelle ma dispone di 30mila euro di crediti da superbonus. Questi crediti non possono essere utilizzati per la compensazione RUOL, nonostante siano tecnicamente crediti erariali compensabili.

Scenario terzo: impresa con ruoli superiori a 100mila euro Se l’azienda ha cartelle per 150mila euro, scatta il divieto generalizzato introdotto nel 2024. Nessun tipo di credito può essere utilizzato in compensazione, salvo le specifiche eccezioni previste dalla norma.

Questi scenari evidenziano la complessità della materia e la necessità di un approccio strategico nella gestione delle posizioni fiscali aziendali.

Implicazioni pratiche: la pianificazione diventa cruciale

Le nuove limitazioni rendono ancora più importante la pianificazione fiscale preventiva. Le imprese non possono più contare sui crediti agevolativi come “salvagente” per risolvere situazioni debitorie complesse.

Nella casistica comune emergono situazioni in cui imprese del settore edile, che avevano accumulato milioni di euro di crediti da superbonus, si trovano impossibilitate a utilizzarli per sanare posizioni debitorie pregresse. Una situazione che può creare tensioni di liquidità significative.

Gli aspetti spesso trascurati riguardano la tempistica delle operazioni. La presenza di debiti a ruolo condiziona non solo l’utilizzo dei crediti agevolativi per saldare quei debiti, ma può influenzare anche altre strategie compensative. È opportuno notare che la pianificazione delle scadenze fiscali assume rilevanza strategica.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo restrittivo anche altre fattispecie compensative, suggerendo un trend generale verso maggiori limitazioni nell’utilizzo di questi meccanismi.

Articoli correlati