La Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che la cessione totalitaria di partecipazioni societarie, sia di società di persone che di capitali, deve essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa. Con l’Ordinanza n. 6060/2025, la Suprema Corte ha stabilito che il Fisco non può riqualificare tale operazione come cessione indiretta di azienda, in assenza di elementi extra-testuali o atti collegati.
Il caso concreto e la controversia fiscale
La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, che aveva riqualificato un atto di cessione totalitaria di quote societarie come cessione di azienda, applicando l’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 20 del DPR 131/86 (Testo Unico dell’imposta di Registro).
Il contribuente aveva impugnato l’avviso e la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso, annullando l’accertamento fiscale. I giudici regionali avevano correttamente evidenziato come i due negozi giuridici – cessione di quote e cessione di azienda – fossero profondamente diversi nella loro natura:
- la cessione di quote attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria;
- la cessione di azienda conferisce invece un diritto reale sul patrimonio aziendale.
La tesi dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria aveva impugnato la sentenza della CTR in Cassazione, sostenendo che la riqualificazione dell’atto fosse coerente con la normativa vigente. Secondo l’Agenzia, una cessione totale delle quote di una società a responsabilità limitata implica necessariamente l’alienazione della correlativa azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.
L’Ufficio riteneva di aver correttamente focalizzato l’attenzione sui reali effetti giuridici dell’atto, privilegiando il dato giuridico effettivo rispetto alla qualificazione formale (nomen iuris), in linea con la formulazione dell’art. 20 del TUR.
L’evoluzione normativa dell’articolo 20 del TUR
La Cassazione ha ripercorso l’evoluzione normativa dell’art. 20 del DPR 131/86, modificato dall’art. 1, comma 87, della Legge 205/2017 e dall’art. 1, comma 1089, della Legge 145/2018. La nuova formulazione prevede che “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati”.
Tale interpretazione è stata validata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 158/20.
Il principio di diritto: prevalenza degli effetti giuridici sugli effetti economici
I giudici di legittimità hanno ribadito il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, precisando però che l’intervento legislativo ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo atto presentato alla registrazione e agli elementi da esso desumibili. Non rilevano quindi più gli elementi evincibili da atti collegati o da fonti extra-testuali.
La Cassazione ha sottolineato come la cessione aziendale e la cessione di partecipazioni sociali non siano giuridicamente assimilabili, in quanto:
- L’oggetto del trasferimento è diverso: la partecipazione sociale da un lato, il complesso di beni organizzati ex art. 2555 c.c. dall’altro;
- La disciplina giuridica applicabile ai due istituti è sostanzialmente differente, con previsioni specifiche per la cessione d’azienda quali:
- la successione nei crediti e debiti,
- la successione nei contratti,
- la responsabilità per i debiti aziendali,
- il divieto di concorrenza,
- il trasferimento delle posizioni lavorative.
La differenza tra effetti giuridici ed economici
Un aspetto fondamentale evidenziato dai giudici è che, pur potendo essere simile la situazione economica di chi cede l’azienda rispetto a chi cede l’intera partecipazione societaria (in entrambi i casi si “monetizza” il complesso di beni aziendali), dal punto di vista giuridico le situazioni sono radicalmente diverse.
Come confermato anche dalla sentenza di Cassazione n. 7495/2024, deve sempre prevalere la valutazione degli effetti giuridici rispetto agli effetti economici del singolo atto. Pertanto, considerando solo gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, lo scopo economico perseguito dalle parti diventa irrilevante, anche quando fosse quello di acquisire indirettamente l’azienda della società.
Corretta tassazione della cessione totalitaria di quote
La cessione di partecipazioni sociali, anche quando totalitaria, attribuisce al cessionario lo status di socio e non un compendio organizzato di beni. Per questo motivo, è soggetta ex lege all’imposta di registro in misura fissa, come previsto dall’art. 11 della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/86, anche in considerazione dei vincoli imposti dalla normativa europea.
L’accertamento oggetto della controversia è stato quindi definito dalla Suprema Corte come un caso emblematico di qualificazione negoziale per estrinseco, non ammissibile alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 20 del TUR.
In sintesi
IN SINTESI Qual è il principio stabilito dalla Cassazione sulla cessione totalitaria di quote societarie? La Cassazione ha stabilito che la cessione totalitaria di partecipazioni, sia in società di persone che di capitali, è soggetta all’imposta di registro in misura fissa e non può essere riqualificata come cessione d’azienda in assenza di elementi desumibili dallo stesso atto registrato. Cosa ha originato la controversia fiscale trattata nel caso? L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato un atto di cessione totalitaria di quote come cessione d’azienda, applicando l’imposta in misura proporzionale. Il contribuente ha impugnato l’avviso e la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso, distinguendo tra la natura giuridica dei due atti. Qual era la tesi dell’Agenzia delle Entrate? L’Amministrazione sosteneva che la cessione totale delle quote comportasse di fatto il trasferimento dell’azienda, e che la tassazione dovesse basarsi sugli effetti giuridici reali dell’operazione, prescindendo dalla forma. Come si è evoluta la normativa sull’art. 20 del TUR? La norma è stata modificata nel 2017 e 2018, limitando l’interpretazione dell’atto ai soli elementi presenti nell’atto stesso, escludendo qualsiasi rilievo per atti collegati o elementi extra-testuali. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale. Qual è la differenza tra cessione di azienda e cessione di quote secondo la Cassazione? La cessione di quote trasferisce un diritto personale alla partecipazione societaria, mentre la cessione di azienda comporta il trasferimento di un complesso organizzato di beni. Le due operazioni hanno oggetti, effetti giuridici e normative applicabili differenti. Perché la valutazione economica non rileva ai fini fiscali? Perché la legge impone di considerare solo gli effetti giuridici dell’atto. Anche se economicamente simili, la cessione di azienda e quella di quote generano effetti giuridici distinti, e lo scopo economico perseguito non può influire sulla tassazione. Qual è l’imposizione fiscale corretta per la cessione totalitaria di quote? La cessione è soggetta all’imposta di registro in misura fissa, in base all’art. 11 della tariffa allegata al DPR 131/86, senza possibilità di riqualificazione come cessione d’azienda in base a elementi esterni all’atto. |