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Certificazioni Uniche

Certificazioni Uniche: intermediari autorizzati all’accesso massivo

22 Ottobre, 2025

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L’Agenzia delle Entrate disciplina con il provvedimento n. 390142 del 20 ottobre 2025 la procedura attraverso cui i professionisti abilitati possono acquisire in modalità massiva le Certificazioni Uniche dei contribuenti che hanno rilasciato delega per la consultazione del cassetto fiscale. La fase sperimentale riguarderà esclusivamente le CU 2025 relative all’anno d’imposta 2024, mentre la data effettiva di attivazione del servizio verrà comunicata con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione finanziaria.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • La procedura di acquisizione massiva delle Certificazioni Uniche 2025 è riservata a intermediari delegati dal contribuente e abilitati all’invio telematico (Entratel).
  • Il sistema accetta solo richieste relative a posizioni con delega attiva; in assenza, i dati non saranno forniti.
  • La richiesta si invia tramite file conforme alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate—necessarie verifiche preventive e successiva trasmissione via Entratel.
  • Il file risposta con le CU disponibili rimane consultabile per soli 10 giorni nell’area riservata.
  • Ogni accesso resta tracciato per garantire sicurezza e trasparenza verso il contribuente, che riceverà notifica delle operazioni.
  • La procedura è in fase sperimentale e attende comunicazione della data di effettiva attivazione.

Fondamento normativo e ambito di applicazione

Il provvedimento trova origine nell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, conosciuto nel settore come decreto “Adempimenti”. La norma primaria ha previsto – nell’ambito di un più ampio rafforzamento delle funzionalità del cassetto fiscale – che l’amministrazione finanziaria metta a disposizione del contribuente un’area riservata dotata di servizi digitali avanzati.

Tra questi servizi figura l’accesso ai dati, agli atti e alle comunicazioni che concernono direttamente il soggetto passivo d’imposta, ivi compresi quelli relativi ai ruoli gestiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (limitatamente agli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate stessa). Il legislatore ha altresì stabilito che gli intermediari possano acquisire i dati riguardanti i contribuenti deleganti anche mediante servizi di trasferimento massivo, proprio per agevolare l’attività professionale e ridurre gli oneri amministrativi.

Soggetti abilitati e requisiti per l’accesso

Possono avvalersi di questa procedura telematica i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 322/98. Si tratta, nella prassi operativa, di professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, centri di assistenza fiscale e altri intermediari autorizzati. È opportuno notare che la legittimazione ad operare attraverso il canale Entratel costituisce presupposto necessario ma non sufficiente: occorre infatti che il professionista risulti espressamente delegato alla consultazione del cassetto fiscale dal contribuente interessato.

La delega deve risultare attiva alla data di presentazione della richiesta. Questa verifica – effettuata dal sistema in modo automatizzato – rappresenta un elemento cruciale della procedura, poiché in assenza di delega valida l’intermediario non ottiene i dati richiesti per quella specifica posizione contributiva.

Modalità operative di trasmissione della richiesta

Gli intermediari trasmettono all’amministrazione finanziaria, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente la richiesta di acquisizione dei dati delle Certificazioni Uniche. Nel file devono essere indicati il codice fiscale dell’intermediario richiedente, l’elenco dei codici fiscali dei soggetti per i quali si richiede lo scarico delle CU e l’anno di riferimento delle certificazioni stesse.

Il file può essere predisposto utilizzando l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In alternativa, l’intermediario può utilizzare altri strumenti, purché il file risulti conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento (che costituiscono parte integrante dell’atto amministrativo). Prima della trasmissione è necessario verificare il file mediante il software di controllo fornito dall’amministrazione.

Come spesso accade nelle procedure telematiche, il sistema assegna al file trasmesso un identificativo univoco, il cosiddetto protocollo telematico, e restituisce un esito che può essere di avvenuta acquisizione oppure di mancata acquisizione. Quest’ultima eventualità si verifica in presenza di errori formali o tecnici che impediscono l’elaborazione della richiesta.

Tempistica e gestione delle ricevute

Entro 3 giorni dalla ricezione dell’esito di avvenuta acquisizione, il sistema fornisce nella sezione “Ricevute” dell’area riservata un file di ricevuta. Questo documento – identificato dallo stesso protocollo telematico assegnato al file di richiesta – contiene l’esito dei controlli operati su ciascuna delle posizioni richieste.

I dati di ogni singola Certificazione Unica vengono forniti all’intermediario soltanto quando la verifica abbia dato esito positivo, vale a dire quando risulti che la delega alla consultazione del cassetto fiscale del soggetto titolare della certificazione sia effettivamente attiva alla data di acquisizione del file di richiesta. Secondo quanto previsto dal provvedimento, l’intera richiesta viene scartata qualora tutti i contribuenti elencati presentino un errore che impedisca la messa a disposizione delle CU.

Gli errori che determinano lo scarto comprendono la mancata registrazione del codice fiscale, situazioni di omocodia non risolte oppure l’assenza di delega del richiedente ad accedere al cassetto fiscale del contribuente. Nella pratica professionale si osserva che le problematiche più ricorrenti riguardano proprio la mancata o errata registrazione delle deleghe.

File di risposta e disponibilità dei dati

Per ciascun file di richiesta acquisito viene predisposto un file di risposta contenente i dati delle Certificazioni richieste, limitatamente alle posizioni che hanno superato i controlli. Questo file viene reso disponibile nell’area riservata entro 5 giorni dalla data della richiesta e rimane consultabile per i successivi 10 giorni.

L’intermediario deve quindi prestare attenzione ai tempi di disponibilità dei dati. Trascorso il termine dei 10 giorni, sarà necessario presentare una nuova richiesta per acquisire nuovamente le informazioni. Si tratta di un aspetto organizzativo rilevante per gli studi professionali che gestiscono un numero elevato di posizioni.

Sistema di sicurezza e tracciamento degli accessi

L’acquisizione massiva delle Certificazioni Uniche dei contribuenti deleganti è garantita da un articolato sistema di misure di sicurezza. Il provvedimento prevede un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati al servizio di scarico dei dati, con procedure che assicurano la corretta identificazione dell’intermediario operante.

L’Agenzia delle Entrate procede inoltre al tracciamento degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun intermediario, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte. A tal fine vengono predisposti appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi. Questa attività di tracciamento risponde a esigenze di controllo e tutela della privacy dei contribuenti.

Trasparenza verso il contribuente

Il contribuente mantiene piena visibilità sugli accessi effettuati ai propri dati. Consultando il proprio cassetto fiscale può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati delle Certificazioni Uniche. Viene inoltre informato che è stata effettuata una richiesta di acquisizione dei dati anche attraverso una notifica tramite l’applicazione IO.

Questo meccanismo di trasparenza consente al contribuente di verificare in tempo reale quali intermediari hanno avuto accesso alle proprie informazioni fiscali e, eventualmente, di revocare le deleghe in caso di necessità o di accessi non autorizzati.

Fase sperimentale limitata alle CU 2025

La procedura descritta si applica, in via sperimentale, esclusivamente alle Certificazioni Uniche 2025, relative all’anno d’imposta 2024. Si tratta di una scelta prudenziale dell’amministrazione finanziaria, che intende testare il funzionamento del sistema prima di un’eventuale estensione ad altri anni d’imposta o ad altre tipologie di documenti fiscali.

Con un apposito avviso che l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito internet verrà resa nota la data di disponibilità effettiva delle funzionalità per l’invio della richiesta e per l’acquisizione dei dati. Al momento della pubblicazione del provvedimento tale data non era ancora stata determinata, e gli operatori del settore attendono la comunicazione ufficiale per poter operativamente utilizzare il servizio.

Impatti operativi per i professionisti

L’introduzione di questa procedura di acquisizione massiva rappresenta un passo significativo nella digitalizzazione dei rapporti tra intermediari e amministrazione finanziaria. I professionisti che assistono numerosi contribuenti potranno beneficiare di un notevole risparmio di tempo, evitando di dover accedere singolarmente al cassetto fiscale di ciascun cliente.

Tuttavia, la procedura richiede una pianificazione attenta. Gli studi dovranno verificare preventivamente la corretta registrazione delle deleghe, predisporre i file di richiesta secondo le specifiche tecniche previste e gestire i tempi di risposta del sistema. Nella fase iniziale sarà necessaria una particolare attenzione ai possibili errori di trasmissione e alle modalità di correzione.

Si consideri inoltre che il limite temporale di 10 giorni per il download del file di risposta impone una gestione tempestiva delle comunicazioni, specialmente per gli studi di maggiori dimensioni che operano su volumi elevati di pratiche.

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