Le spese sostenute per rafforzare la protezione degli immobili contro le effrazioni possono beneficiare della detrazione fiscale prevista per il recupero del patrimonio edilizio. Si tratta del cosiddetto bonus sicurezza, disciplinato dall’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che consente di portare in detrazione IRPEF una quota significativa degli investimenti effettuati per installare sistemi antintrusione, porte blindate e dispositivi di videosorveglianza.
Quali interventi rientrano nella detrazione
La normativa, come chiarito dalla circolare n. 28 del 25 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, riconosce il beneficio fiscale per una serie piuttosto ampia di opere. Parliamo di tutti quei lavori, realizzati sia su singole unità abitative che su parti comuni condominiali, che hanno come obiettivo la prevenzione di atti illeciti perpetrati da soggetti esterni.
Tra gli interventi agevolabili troviamo l’installazione o la sostituzione di cancellate e recinzioni, l’apposizione di grate alle finestre, il montaggio di porte blindate o rinforzate. Rientrano nel perimetro applicativo anche l’installazione di serrature, lucchetti e catenacci, così come gli spioncini. Nella prassi professionale si osserva che beneficiano della detrazione pure i sistemi elettronici capaci di rilevare aperture o effrazioni sui serramenti.
Le saracinesche, le tapparelle metalliche dotate di bloccaggi e i vetri antisfondamento costituiscono ulteriori esempi di spese detraibili. Non vanno dimenticati il montaggio di casseforti a muro e, aspetto particolarmente rilevante, l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, vale a dire i sistemi di videosorveglianza veri e propri. Anche gli apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto con le relative centraline beneficiano dell’agevolazione secondo quanto previsto dalla lettera f) del primo comma dell’art. 16-bis del TUIR.
Il requisito degli edifici esistenti
Occorre sottolineare un vincolo fondamentale. La detrazione compete esclusivamente per interventi realizzati su edifici già esistenti. Questo significa, in concreto, che rimangono esclusi dall’agevolazione i contratti stipulati con istituti di vigilanza per servizi continuativi. Il beneficio fiscale riguarda infatti solo le opere permanenti sull’immobile, non i servizi di sorveglianza.
Percentuali di detrazione tra 2025 e 2027
Le aliquote applicabili variano sensibilmente in funzione di due parametri: l’anno in cui si sostiene la spesa e la destinazione d’uso dell’immobile. Secondo quanto disposto dall’articolo 16, comma 1, del Decreto Legge n. 63/2013, per le spese effettuate nel corso del 2025 la detrazione può raggiungere il 50% quando gli interventi interessano l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. I beneficiari devono essere titolari del diritto di proprietà oppure di un diritto reale di godimento sull’immobile.
Per le medesime spese sostenute negli anni 2026 e 2027, l’aliquota scende al 36% sempre con riferimento all’abitazione principale. Quando invece gli interventi non riguardano la prima casa, la percentuale detraibile si attesta al 36% per l’anno 2025, mentre per il biennio successivo (2026-2027) si riduce ulteriormente al 30%.
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione rimane fissato in 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, con inclusione delle pertinenze, sino alla fine del 2027. Si tratta di un tetto piuttosto elevato che nella maggior parte dei casi consente di coprire interamente gli investimenti in sicurezza domestica.
Modalità di pagamento: il bonifico agevolato
Per poter beneficiare della detrazione, il pagamento delle spese deve avvenire necessariamente mediante bonifico bancario o postale di tipo “agevolato”. Questo strumento, disciplinato dall’art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 41 del 1998, richiede l’indicazione di specifici elementi.
Nel bonifico occorre riportare la causale del versamento, con riferimento all’articolo 16-bis del TUIR che costituisce la base normativa dell’agevolazione. Va poi inserito il codice fiscale del soggetto che intende usufruire della detrazione. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17 del 24 aprile 2015, ha chiarito un aspetto rilevante: il diritto al bonus fiscale non viene meno se il beneficiario della detrazione, il cui codice fiscale risulta correttamente indicato nel bonifico, non coincide con il soggetto che materialmente dispone il pagamento.
Infine, deve essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA del destinatario del bonifico, ossia del fornitore che ha eseguito i lavori o fornito i materiali.