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Bonus edilizi: riaperto il dibattito sulla legittimità dello scarto della cessione

6 Giugno, 2025

La recente pronuncia della Commissione Tributaria di primo grado di Avellino ha riacceso il dibattito giurisprudenziale sui bonus edilizi e sui meccanismi di controllo degli scarti delle comunicazioni di cessione. La decisione n. 1537/01/2024 si pone in netto contrasto con l’orientamento consolidato emerso dalle altre Commissioni territoriali, aprendo nuovi scenari interpretativi che meritano attenta considerazione.

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L’orientamento giurisprudenziale prevalente e i suoi fondamenti

Nel panorama giurisprudenziale delle agevolazioni edilizie si è affermato un orientamento sostanzialmente uniforme. Le Commissioni Tributarie di Trento (60/01/2025, 75/6 sez. 2 del 2025), Trieste (81/01/2023), Pavia (434/01/2024) e Reggio Emilia (44/02/2025) hanno consolidato un principio interpretativo chiaro: l’impugnabilità degli atti di scarto delle comunicazioni di cessione.

La ratio di questo orientamento – nella prassi consolidata – si fonda sul presupposto che tali provvedimenti configurino veri e propri atti di diniego. I giudici hanno infatti riconosciuto che lo scarto della comunicazione di cessione comporta, nella sostanza, un rifiuto dell’amministrazione finanziaria a riconoscere la validità della procedura telematica attivata dal contribuente.

La decisione di Avellino: una svolta interpretativa?

La Commissione di Avellino (presidente Oricchio, relatore Luce) ha invece adottato una prospettiva divergente. Secondo il collegio avellinese, l’atto di scarto non sarebbe impugnabile autonomamente, configurandosi piuttosto come mero atto endoprocedimentale.

Questa interpretazione – nella giurisprudenza tributaria – si basa su una lettura più restrittiva della natura giuridica del provvedimento. Il ragionamento del collegio poggia sulla considerazione che lo scarto costituirebbe una semplice comunicazione informativa, priva di efficacia costitutiva o lesiva nei confronti del contribuente.

Profili problematici dell’orientamento minoritario

L’approccio adottato dalla Commissione di Avellino presenta, tuttavia, alcuni aspetti critici che nella dottrina specialistica suscitano perplessità.

Innanzitutto, la qualificazione dello scarto come mero atto endoprocedimentale appare discutibile sotto il profilo sostanziale. L’esperienza applicativa dimostra che il rigetto della comunicazione comporta l’impossibilità per il beneficiario di fruire delle agevolazioni, con conseguenze economiche tutt’altro che marginali.

Si consideri, inoltre, che la motivazione addotta dall’Agenzia delle Entrate – spesso stereotipata e non adeguatamente circostanziata – lascia emergere un giudizio di merito sui presupposti sostanziali del diritto alle detrazioni. Tale valutazione, nella prassi amministrativa, si traduce inevitabilmente in una preclusione de facto dell’accesso ai benefici fiscali.

Le implicazioni operative per i professionisti

Dal punto di vista operativo, l’orientamento della Commissione avellinese crea una zona grigia nella tutela del contribuente. Se si accoglie la tesi dell’inimpugnabilità dello scarto, il soggetto interessato si troverebbe sostanzialmente privo di strumenti di tutela immediata.

La questione assume particolare rilevanza considerando che, nella casistica comune, la comunicazione di scarto spesso non fornisce indicazioni sufficientemente dettagliate sui vizi rilevati. Questa prassi – talvolta consolidata negli uffici – rischia di compromettere il diritto di difesa del contribuente.

È opportuno notare che l’assenza di un rimedio giurisdizionale tempestivo potrebbe comportare la definitiva perdita del beneficio fiscale, soprattutto nei casi in cui i termini per la fruizione delle detrazioni siano particolarmente stringenti.

Prospettive di evoluzione e considerazioni sistematiche

L’orientamento divergente della Commissione di Avellino solleva interrogativi più ampi sulla coerenza del sistema di tutele nel settore delle agevolazioni edilizie. La giurisprudenza di legittimità non ha ancora fornito indicazioni definitive sulla questione, lasciando aperto un importante vuoto interpretativo.

Nella prospettiva sistematica, occorre considerare che il principio di effettività della tutela giurisdizionale dovrebbe orientare l’interprete verso soluzioni che non precludano l’accesso alla giustizia tributaria. L’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 – come spesso accade nella prassi applicativa – richiede una lettura evolutiva che tenga conto delle specificità procedurali del settore.

La questione, del resto, si inserisce nel più ampio dibattito sulla natura giuridica degli atti dell’amministrazione finanziaria in materia di agevolazioni. La dottrina ha talvolta interpretato questi provvedimenti in chiave sostanzialistica, privilegiando l’effetto prodotto rispetto alla qualificazione formale.

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