Chi acquista crediti da bonus edilizi non risponde in solido con il cedente solo perché il credito poi risulta inesistente. La legge, dopo le modifiche introdotte dal decreto Cessioni (DL 11/2023), è chiara su un punto: la responsabilità del cessionario scatta solo in presenza di dolo o colpa grave. E se il cessionario ha raccolto la documentazione prevista dall’art. 121, commi 6-bis e seguenti, del DL 34/2020, quella responsabilità – sul piano tributario – è esclusa. Salvo che non ci sia dolo. Ma attenzione: sul versante penale, il ragionamento si fa più complicato. L’art. 10-quater del DLgs 74/2000 porta con sé un concetto che cambia le carte in tavola, quello del dolo eventuale.
Il quadro normativo di partenza
Per capire dove si collocano le responsabilità del cessionario, bisogna partire dall’art. 121 del DL 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio. Il comma 6, nella versione attualmente vigente (modificata dal DL 115/2022, convertito con legge 142/2022, e poi dal DL 11/2023), stabilisce che l’Agenzia delle Entrate recupera le somme nei confronti del soggetto beneficiario della detrazione. Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e i cessionari rispondono in solido – e solo – se hanno concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Già questo, di per sé, rappresenta un cambiamento sostanziale rispetto alla disciplina originaria. Prima, la responsabilità solidale operava in modo pressoché automatico. Adesso occorre provare qualcosa di più. L’onere della prova, poi, secondo il comma 6-quater, spetta all’ente impositore: è l’Agenzia a dover dimostrare che il cessionario ha agito con dolo o colpa grave, non viceversa.
Il “safe harbour” documentale: cosa serve davvero
Il comma 6-bis introduce quella che, nella prassi, viene chiamata “porto sicuro” – o safe harbour – documentale. In sostanza: se il cessionario prova di aver acquisito il credito ed è in possesso di una serie di documenti specifici (il titolo edilizio abilitativo, le fatture, il contratto, le asseverazioni tecniche, il visto di conformità, le attestazioni di congruità delle spese, i certificati di completamento dei lavori), il concorso nella violazione è escluso. Fermo restando il dolo, che fa saltare tutto.
La circolare 27/E del 7 settembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha poi precisato un aspetto importante: il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità. Il cessionario può dimostrare con ogni mezzo la propria diligenza. Questo significa – ed è un punto che la circolare sottolinea – che il sistema non è puramente formalistico. Avere la cartella piena di carte non basta se c’era il dolo. E viceversa: mancare di qualche documento non implica automaticamente la colpa grave.
Un esempio pratico può chiarire il concetto. Si ipotizzi che una banca acquisti un pacchetto di crediti da superbonus da un’impresa edile. La banca raccoglie i documenti previsti: titolo edilizio, fatture, asseverazione del tecnico, visto di conformità del commercialista. I lavori, però, risultano poi fittizi – l’impresa aveva gonfiato i costi. Se la banca non aveva elementi per sospettare la frode (nessun indicatore anomalo, nessuna palese contraddittorietà nella documentazione), la sua responsabilità solidale è esclusa. Diverso sarebbe se l’asseverazione si fosse riferita a un immobile differente da quello oggetto dell’intervento – un caso di contraddittorietà macroscopica, che la circolare 27/E cita espressamente come esempio di colpa grave.
Dolo e colpa grave: dove passa il confine
La circolare 33/E del 2022 ha già fissato i criteri di base. Il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito – sa che è fittizio e lo acquista comunque, partecipando al meccanismo fraudolento. La colpa grave, invece, si configura quando c’è una negligenza macroscopica: acquisire crediti senza alcuna documentazione, oppure in presenza di documentazione palesemente contraddittoria.
Tra questi due estremi c’è una zona grigia che preoccupa molti operatori. Cosa succede quando ci sono anomalie nei dati (importi sproporzionati, catene di cessioni multiple, asseverazioni di tecnici poco affidabili) che avrebbero dovuto indurre maggiore attenzione, ma il cessionario le ha sottovalutate? La risposta dipende – come spesso accade – dalla concreta valutazione degli elementi disponibili al momento dell’acquisto del credito. Non da ciò che si scopre dopo.
Il fronte penale: l’art. 10-quater non perdona
Fin qui, il ragionamento riguarda la responsabilità tributaria. Ma il cessionario può trovarsi esposto anche sul piano penale, attraverso il reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater del DLgs 74/2000. La norma punisce chi utilizza in compensazione (tramite modello F24) crediti non spettanti o inesistenti.
Qui il sistema cambia registro. La giurisprudenza penale della Cassazione – lo ricorda anche l’articolo che ha ispirato questa analisi – non richiede il dolo diretto. Basta il dolo eventuale: il cessionario che, pur non avendo la certezza della frode, ne accetta il rischio come conseguenza probabile della propria condotta, risponde penalmente. L’acquisto su piattaforma istituzionale non esclude il dolo. E l’omessa verifica sull’origine del credito, secondo i giudici di legittimità, può integrare proprio quel dolo eventuale che si manifesta nell’accettazione del rischio.
Il DLgs 87/2024, in vigore dal 29 giugno 2024, ha introdotto alcune importanti distinzioni definitorie tra “crediti non spettanti” (comma 1, più lieve, pena da 6 mesi a 2 anni) e “crediti inesistenti” (comma 2, pena da 1 anno e 6 mesi a 6 anni). Questa distinzione – che era stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza – ha ora basi normative più solide. Nello stesso decreto è stato inserito anche un comma 2-bis che introduce una causa di non punibilità per l’indebita compensazione di crediti non spettanti, quando sussistano condizioni di obiettiva incertezza sulla spettanza del credito. Un’apertura, certo, ma che non riguarda i casi di palese irregolarità.
L’origine del credito: il punto più critico
Stando alla giurisprudenza penale più recente – che la Cassazione ha ribadito in diverse pronunce degli ultimi anni – la questione centrale, per il cessionario, non è solo avere il fascicolo documentale in ordine. È capire da dove viene il credito.
Quando l’acquisizione avviene da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la compensazione, i giudici ritengono che esista una sorta di “presunzione di consapevolezza” del rischio. Non di dolo diretto, ma di dolo eventuale: il cessionario sa (o avrebbe dovuto sapere) che nella catena di cessioni possono esserci anomalie. L’omessa verifica sull’origine del credito diventa così un elemento a carico.
La Corte, sul punto, è piuttosto esplicita: l’inesistenza del credito funge da “indice rivelatore” della volontà del cessionario di partecipare all’indebito vantaggio fiscale. Non una prova, si badi, ma un indizio forte. Che può essere superato solo con la dimostrazione concreta di aver condotto una verifica adeguata – un’attività di due diligence sulla catena di cessione che sia, per usare le indicazioni della risposta a interpello n. 484/2023 dell’Agenzia delle Entrate, parametrata alla documentazione “obbligatoria per legge”.
Il confronto tra i due piani di responsabilità
| Elemento | Responsabilità tributaria (prassi AdE) | Responsabilità penale (Cassazione) |
|---|---|---|
| Fonte normativa | Art. 121, commi 4-6, DL 34/2020 | Art. 10-quater, DLgs 74/2000 |
| Presupposto | Responsabilità solidale per recupero imposta e interessi sul credito originario non spettante | Commissione del reato di “indebita compensazione” di crediti non spettanti (comma 1) o inesistenti (comma 2) |
| Elemento soggettivo richiesto | Dolo o colpa grave. Responsabilità esclusa se rispettate le condizioni di legge | Dolo, anche eventuale. L’inesistenza del credito è considerata indice rivelatore del dolo, salvo prova contraria. L’omessa verifica non esclude il dolo |
| Ruolo della piattaforma AdE | Nessun affidamento tutelante: la piattaforma non certifica l’esistenza del credito né esclude la responsabilità | Nessun affidamento tutelante. L’acquisto su piattaforma istituzionale non è ritenuto di per sé sufficiente a escludere il dolo in sede cautelare |
| Ruolo della documentazione | Fondamentale ed esimente. Il possesso della documentazione (art. 121, commi 6-bis e 6) esclude la colpa grave, salvo casi di dolo | Rilevante ma non automaticamente esimente. La documentazione può contribuire a fornire “prova contraria” al dolo, ma non esiste un “safe harbour” normativo. L’omessa verifica è elemento a carico |
| Principali fattori di rischio | Sottovalutazione di indicatori anomali; assenza della documentazione richiesta senza poter provare la propria diligenza o la non gravità della negligenza | Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti; omessa verifica sulle condizioni di esistenza e spettanza del credito; presenza di indici di anomalia (plurimi passaggi, importi elevati) che possono configurare accettazione del rischio |
| Causa di non punibilità | Possesso della documentazione prevista dal comma 6-bis (safe harbour) – esclude la responsabilità solidale | Obiettiva incertezza sulla spettanza del credito (comma 2-bis, introdotto da DLgs 87/2024) – solo per crediti non spettanti, non per inesistenti |
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Cosa cambia nella pratica per chi acquista crediti
Il cessionario diligente nei bonus edilizi deve muoversi su due fronti distinti. Sul piano tributario, il fascicolo documentale previsto dall’art. 121 è strumento necessario, e in larga misura sufficiente, per tenersi fuori dalla responsabilità solidale. Non si tratta di burocrazia fine a sé stessa: quei documenti – titolo edilizio, fatture, asseverazioni tecniche, visto di conformità – costruiscono la prova della buona fede e della diligenza nell’acquisizione del credito.
Sul piano penale, però, il ragionamento deve essere più profondo. Non basta avere le carte in ordine. Occorre verificare la catena di cessione (chi ha originato il credito, chi lo ha ceduto prima, se ci sono passaggi anomali), valutare gli indici di rischio segnalati già dalla circolare 33/E del 2022 (importi sproporzionati rispetto ai lavori, asseverazioni di tecnici non congrui, pluralità di cessioni ravvicinate), e documentare questa verifica in modo da poter dimostrare – se necessario – che l’acquisto non ha comportato accettazione del rischio di frode.
La diligenza richiesta, in sostanza, deve essere parametrata al quadro normativo applicabile al momento in cui il credito è stato generato. Non è uno standard fisso: cambia a seconda del tipo di bonus, del periodo in cui sono stati effettuati i lavori, del soggetto cedente.
Il nodo del dolo eventuale e la linea di confine
C’è un punto su cui vale la pena soffermarsi, perché è delicato e spesso sottovalutato. La linea di confine tra dolo eventuale e mera negligenza nella verifica è, in questo contesto, particolarmente sottile. La Corte di Cassazione penale – in diverse pronunce, tra cui quelle richiamate nei fascicoli analitici più recenti – ha chiarito che la semplice negligenza nella verifica, da sola, non è sufficiente a integrare il dolo eventuale che caratterizza il concorso doloso.
Ci vuole qualcosa di più. Ci vuole la prova che il cessionario, pur avendo percepito il rischio che il credito fosse fraudolento, abbia scelto di procedere comunque con l’acquisto – accettandone le conseguenze. Non è la stessa cosa di non aver fatto i dovuti controlli. Ed è su questa distinzione che si gioca buona parte del contenzioso penale in questo settore.
Il DLgs 87/2024, modificando l’art. 10-quater, ha anche introdotto – per i soli crediti non spettanti – una causa di non punibilità legata all’obiettiva incertezza. Una norma che certamente aiuta, ma che non copre le situazioni di frode conclamata. E soprattutto non copre i crediti inesistenti, che restano la fattispecie più grave e più perseguita dalla magistratura penale tributaria.



