Nel panorama delle agevolazioni fiscali per l’anno corrente, emergono due distinte opportunità per l’acquisizione di grandi elettrodomestici. Da un lato l’agevolazione tradizionale collegata agli interventi edilizi, dall’altro il nuovo strumento diretto al consumo. Due meccanismi che – come emerge dalla prassi applicativa – richiedono una valutazione attenta delle rispettive caratteristiche operative.
L’analisi comparativa tra questi strumenti agevolativi rivela differenze sostanziali nell’approccio e nei requisiti di accesso, elementi che possono orientare diversamente la scelta del contribuente a seconda della propria situazione specifica.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Due opportunità per acquistare elettrodomestici: detrazione fiscale collegata a ristrutturazioni (50% su massimo 5.000 €) e nuovo contributo diretto (voucher, sconto immediato in fattura, max 100/200 €).
- La detrazione copre più tipologie di elettrodomestici e mobili, richiede interventi avviati dal 2024 e spese tracciate; beneficio ripartito in 10 anni e soggetto al limite IRPEF.
- Il contributo diretto si ottiene solo per elettrodomestici prodotti in UE, con rottamazione di pari tipologia, requisiti energetici più stringenti, e validità limitata del voucher.
- Non cumulabilità tra le due agevolazioni e scelta da valutare caso per caso (ISEE, capienza fiscale, lavori già avviati, convenienza economica).
Soggetti beneficiari: platea di accesso alle agevolazioni
Il primo aspetto da considerare nell’analisi riguarda l’identificazione dei potenziali beneficiari delle due misure in esame.
La detrazione per mobili ed elettrodomestici, disciplinata dall’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, si rivolge esclusivamente ai contribuenti soggetti ad IRPEF che abbiano sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Secondo quanto previsto dall’art. 16-bis del TUIR, risultano agevolabili diverse tipologie di intervento.
Si consideri che rientrano nel perimetro agevolativo gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo su edifici residenziali e singole unità immobiliari. Per la manutenzione ordinaria, il beneficio spetta esclusivamente se effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale. Non danno diritto all’agevolazione, invece, i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (tinteggiatura, sostituzione pavimenti o infissi esterni).
Il contributo per elettrodomestici, istituito dall’art. 1, comma 107, della legge n. 207/2024 e successivamente modificato dal comma 3-bis dell’art. 1 del D.L. n. 19/2025, presenta invece una platea più ristretta. Possono accedervi esclusivamente gli utenti finali maggiorenni, ossia le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, come definito dall’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo.
Tipologie di beni acquistabili e requisiti tecnici
I criteri di ammissibilità dei beni presentano caratteristiche diverse tra le due agevolazioni, riflettendo obiettivi normativi distinti.
Per la detrazione fiscale, risultano agevolabili i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, alla classe F per frigoriferi e congelatori. La norma prevede inoltre la fruibilità per elettrodomestici privi di etichetta energetica, purché non sia ancora previsto l’obbligo di etichettatura.
Nell’esperienza applicativa, si osserva che l’agevolazione copre un ventaglio ampio di apparecchi: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, apparecchi di cottura, forni a microonde, apparecchi per il condizionamento. Occorre precisare che la detrazione si estende anche all’acquisto di mobili per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Il contributo diretto, secondo il decreto attuativo firmato dal Ministro delle Imprese, presenta invece un elenco più circoscritto e requisiti più stringenti:
- lavatrici e lavasciuga con classe A o superiore
- forni di classe A o superiore
- cappe da cucina di classe B o superiore
- lavastoviglie di classe C o superiore
- asciugabiancheria di classe C o superiore
- frigoriferi e congelatori di classe D o superiore
- piani cottura conformi al regolamento UE 2019/2016
Si deve considerare che questo secondo strumento agevolativo subordina il beneficio alla consegna di un elettrodomestico della stessa tipologia ma di classe energetica inferiore, oltre al requisito della produzione nell’Unione Europea.
Meccanismi di fruizione e importi riconoscibili
Le modalità operative di fruizione differiscono sostanzialmente tra i due strumenti, così come gli importi ottenibili.
La detrazione IRPEF opera attraverso il meccanismo tradizionale del credito d’imposta, ripartito in dieci quote annuali costanti. L’agevolazione viene calcolata nella misura del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo complessivo di 5.000 euro per il 2025. Il limite si riferisce alla singola unità immobiliare o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi.
È opportuno notare che il contribuente con interventi su più unità immobiliari può fruire del beneficio più volte. Nel caso di accorpamento o suddivisione di unità abitative, per l’individuazione del limite di spesa si considerano le unità censite in Catasto all’inizio dei lavori.
Il contributo diretto presenta invece caratteristiche operative differenti. L’agevolazione viene riconosciuta fino al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun apparecchio, elevato a 200 euro per nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.
Nella prassi, questo strumento si configura come voucher nominativo che genera uno sconto immediato in fattura. Il contributo viene riconosciuto per un solo elettrodomestico per nucleo familiare e non può cumularsi con altre agevolazioni riferite agli stessi costi.
Elementi temporali e vincoli procedurali
Gli aspetti temporali rappresentano un elemento critico nella valutazione comparativa delle due misure.
Per la detrazione fiscale, l’acquisizione di mobili ed elettrodomestici per il 2025 deve collegarsi a interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2024. La data di avvio può essere dimostrata attraverso abilitazioni amministrative, comunicazioni all’ASL o, per lavori non soggetti ad autorizzazione, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.
Si consideri che le spese per mobili ed elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione, purché i lavori edilizi siano già avviati. Il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario o postale, oppure carte di credito o debito.
Il voucher elettrodomestici presenta invece un meccanismo a termine. Una volta ottenuto attraverso la piattaforma PagoPA, il voucher ha validità temporanea limitata. Se non utilizzato entro i termini stabiliti, decade automaticamente, liberando le risorse per altri richiedenti.
Le risorse complessive ammontano a 48,1 milioni di euro e l’assegnazione segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Valutazioni comparative nella casistica pratica
L’analisi di convenienza tra i due strumenti richiede una valutazione caso per caso, considerando diversi elementi.
Si ipotizzi il caso di un contribuente che abbia avviato interventi edilizi nel 2023. Per acquisti effettuati nel 2025, non potrà fruire della detrazione fiscale, essendo vincolata a lavori iniziati dal 2024. In questo scenario, l’unica opzione disponibile rimane il contributo diretto, purché rispetti i requisiti di rottamazione e produzione UE.
Per un elettrodomestico del costo di 650 euro, il beneficio ammonterebbe a 195 euro (30% del prezzo) per ISEE inferiore a 25.000 euro, o 100 euro per ISEE superiore, dato il limite massimo.
Diversamente, un contribuente con lavori iniziati nel 2025 può optare tra entrambe le agevolazioni. Per una lavatrice da 560 euro, la detrazione fiscale garantirebbe un beneficio totale di 280 euro (50% del prezzo), ripartito in dieci quote annuali di 28 euro. Il contributo diretto offrirebbe invece 168 euro per ISEE basso o 100 euro per ISEE elevato, fruibili immediatamente.
Aspetti critici nella pianificazione fiscale
L’analisi deve considerare anche gli aspetti legati alla capacità contributiva e alle limitazioni normative introdotte.
La detrazione fiscale è soggetta al nuovo limite alle detrazioni IRPEF per redditi superiori a 75.000 euro, introdotto dalla legge di Bilancio 2025. Per questi contribuenti, l’ammontare annuale degli oneri detraibili viene determinato moltiplicando un importo base (14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro, 8.000 euro oltre) per coefficienti variabili in base ai figli a carico.
Inoltre, la detrazione è soggetta ai limiti dell’imposta dovuta per ciascun anno. L’eventuale incapienza fiscale comporta la perdita della quota non utilizzabile, riducendo il vantaggio effettivo.
Il contributo diretto, invece, non presenta questi vincoli, configurandosi come sconto immediato indipendente dalla posizione fiscale del beneficiario.