Quando si parla di continuità aziendale nel bilancio d’esercizio, non basta più inserire una frase di rito. La normativa italiana – tra l’art. 2423-bis c.c., l’OIC 11 (parr. 21-24), l’OIC 29 (par. 59 lett. c) e il principio di revisione ISA Italia 570 – impone agli amministratori una valutazione prospettica seria, strutturata e documentata. Se emergono incertezze significative, la nota integrativa deve descrivere i fattori di rischio, le assunzioni adottate, i piani correttivi e le possibili ricadute sulla continuità. Tre sono gli scenari previsti dall’OIC 11: incertezze significative con continuità ancora in essere, continuità incerta senza cause di scioglimento formali, e accertamento di una causa di scioglimento. In ciascuno di essi cambiano le regole del gioco – ma la trasparenza informativa rimane sempre il filo conduttore. Gli indicatori di crisi dell’ISA Italia 570 (finanziari, gestionali, altri) offrono una mappa operativa indispensabile. La responsabilità primaria ricade sugli amministratori: non possono limitarsi a dichiarare la continuità, devono dimostrarla con numeri, indici e piani concreti.
Il fondamento normativo della continuità
Il punto di partenza resta sempre l’articolo 2423-bis del codice civile. La norma, al comma 1 numero 1, stabilisce che le valutazioni di bilancio vanno fatte nella prospettiva della continuazione dell’attività. Significa guardare all’azienda come un organismo vivo, funzionante, destinato a produrre reddito nel tempo. Non come un insieme di beni da liquidare.
L’OIC 11 riprende questo principio e lo sviluppa nei paragrafi 21-24, definendo cosa si intende davvero per continuità aziendale. Parliamo della capacità dell’impresa di operare come complesso economico funzionante per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Un arco temporale preciso, non generico. La direzione aziendale deve fare una valutazione prospettica, guardare avanti, non limitarsi a fotografare il presente.
Ma attenzione: la continuità aziendale non è una presunzione automatica. Va verificata ogni volta, bilancio dopo bilancio. Può venir meno in qualsiasi momento della vita dell’impresa, anche senza che sia stata deliberata una liquidazione formale. E quando emergono segnali di allarme, l’obbligo di disclosure diventa stringente.
Cosa scrivere quando ci sono incertezze significative
Il paragrafo 22 dell’OIC 11 traccia il perimetro degli obblighi informativi. Se la valutazione prospettica fa emergere incertezze significative sulla capacità di continuare, la nota integrativa deve contenere informazioni chiare su diversi aspetti. Prima di tutto, i fattori di rischio – quali sono le criticità concrete che mettono in discussione la continuità. Poi le assunzioni effettuate: su quali basi gli amministratori hanno costruito la loro analisi.
Le incertezze identificate vanno descritte con precisione, insieme ai piani aziendali messi in campo per farvi fronte. Non bastano affermazioni vaghe tipo “la società sta valutando soluzioni”. Servono elementi concreti. Quali azioni sono state intraprese? Quali risultati si attendono? In che tempi?
C’è un altro passaggio fondamentale, spesso trascurato: bisogna spiegare perché quelle incertezze sono qualificate come “significative” e quali ricadute potrebbero avere sulla continuità aziendale. Insomma, gli amministratori devono rendere conto del loro ragionamento, della logica che li ha portati a certe conclusioni. La trasparenza qui è tutto.
Il caso limite: continuità incerta ma nessuna causa di scioglimento
Il paragrafo 23 dell’OIC 11 affronta uno scenario delicato. Può capitare che la direzione aziendale concluda di non avere ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, eppure non si siano ancora verificate le cause di scioglimento previste dall’articolo 2484 del codice civile. Una situazione di mezzo, per così dire.
In questo caso, la valutazione delle voci di bilancio continua a essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività. Però – e qui sta il punto – tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo. I criteri di valutazione restano quelli di funzionamento, ma applicati con la consapevolezza che il tempo a disposizione è circoscritto.
La nota integrativa assume un ruolo ancora più centrale. Deve descrivere in modo adeguato queste circostanze particolari e quantificare, per quanto possibile, gli effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Non si può lasciare il lettore del bilancio nel dubbio.
Quando cessa definitivamente la continuità
Se si arriva all’accertamento formale di una causa di scioglimento ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, la musica cambia. Il paragrafo 24 dell’OIC 11 è chiaro: si abbandona la prospettiva della continuità aziendale. Ma attenzione, non si passa subito ai criteri di liquidazione. Quelli potranno essere applicati solo dopo l’avvio formale della procedura liquidatoria.
Nel frattempo, continuano ad applicarsi i criteri di funzionamento descritti nel paragrafo 23, con l’ulteriore restringimento dell’orizzonte temporale. È una fase di transizione, in cui il bilancio deve riflettere una realtà in movimento verso la cessazione, senza però anticipare impropriamente logiche liquidatorie.
Questo vale anche quando l’accertamento della causa di scioglimento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio. Un fatto successivo che cambia le carte in tavola e che deve essere gestito secondo le regole dell’OIC 29.
I fatti successivi che incidono sulla continuità
L’OIC 29 dedica ampio spazio ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio ma prima dell’approvazione del bilancio. Il principio contabile distingue tre categorie di eventi: quelli che devono essere recepiti nei valori, quelli che non devono esserlo, e quelli che possono incidere sulla continuità aziendale.
Quest’ultima categoria merita attenzione particolare. Il paragrafo 59, lettera c) dell’OIC 29 ribadisce che la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità di continuare a operare per i successivi dodici mesi. E deve farla proprio in quel momento delicato che precede l’approvazione del bilancio. Possono esserci segnali preoccupanti emersi dopo la chiusura: un peggioramento improvviso dei risultati di gestione, un deterioramento della posizione finanziaria, l’intenzione degli amministratori di liquidare la società.
Quando questi fatti successivi fanno venire meno – totalmente o parzialmente – il presupposto della continuità aziendale, le valutazioni di bilancio devono tenerne conto. Questi eventi vanno rilevati perché incidono sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul conto economico alla data di chiusura dell’esercizio. Non sono fatti dell’esercizio successivo, sono elementi che gettano luce su una situazione già esistente al 31 dicembre (o altra data di chiusura).
Gli indicatori di crisi secondo l’ISA Italia 570
Il principio di revisione ISA Italia 570 fornisce una mappa utile per orientarsi. Individua eventi e circostanze che, presi singolarmente o nel loro insieme, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare. Sono indicatori – non certezze – ma meritano di essere esaminati con cura. Si distinguono in tre categorie: finanziari, gestionali e altri.
| 🔴 Indicatori Finanziari | 🟠 Indicatori Gestionali | 🟡 Altri Indicatori |
|---|---|---|
| Deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo | Intenzione della direzione di liquidare l’impresa o cessare l’attività | Capitale ridotto sotto i limiti legali ex art. 2447 c.c. |
| Prestiti a scadenza fissa senza prospettive di rinnovo o rimborso | Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche, senza sostituzione | Non conformità a norme di legge (solvibilità, liquidità per istituti finanziari) |
| Dipendenza eccessiva da finanziamenti a breve per investimenti a lungo termine | Perdita di mercati fondamentali, clienti chiave, contratti di distribuzione o fornitori importanti | Procedimenti legali con rischi di risarcimento superiori alla capacità patrimoniale |
| Flussi di cassa negativi nei bilanci storici o prospettici | Difficoltà con il personale: conflittualità, perdita di competenze critiche | Modifiche legislative o regolamentari che influenzano negativamente l’attività |
| Principali indici economico-finanziari in territorio negativo | Scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti | Eventi catastrofici (incendi, alluvioni, terremoti) non coperti da polizza adeguata |
| Consistenti perdite operative o perdite di valore delle attività | Comparsa di concorrenti di grande successo con erosione di quote di mercato e margini | |
| Incapacità di pagare i debiti alla scadenza o violazione di covenant bancari | ||
| Cambiamento delle condizioni di pagamento dei fornitori (da credito a pagamento immediato) | ||
| Incapacità di ottenere finanziamenti per nuovi prodotti o investimenti |
Cosa non basta più
Alla luce di tutto questo quadro normativo e operativo, la prassi di inserire una frase generica del tipo “la società rispetta il principio della continuità aziendale” appare evidentemente insufficiente. Non basta dichiarare, bisogna dimostrare.
La capacità dell’impresa di continuare a operare come entità in funzionamento deve essere supportata da elementi concreti. Per esempio, l’analisi degli indici di bilancio – ROE, ROI, current ratio, debt to equity ratio, DSCR – che svolgono una funzione segnaletica della salute aziendale. Questi indici andrebbero calcolati, presentati e commentati nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa. Se gli indici mostrano valori preoccupanti, vanno spiegati i piani correttivi. Se invece sono positivi, supportano la tesi della continuità.
La responsabilità degli amministratori
Tutto questo lavoro di analisi e disclosure ricade sugli amministratori. Sono loro che devono acquisire tutte le informazioni disponibili sulla permanenza del presupposto della continuità aziendale. Devono farlo con diligenza, professionalità, tempestività. Non possono limitarsi a guardare i numeri dell’anno appena chiuso.
Devono proiettarsi in avanti, considerare i rischi emergenti, valutare gli scenari. E se individuano criticità, devono intervenire – con piani industriali, ristrutturazioni finanziarie, operazioni straordinarie – e rendicontare queste azioni nel bilancio. Il revisore legale, dal canto suo, applica l’ISA Italia 570 e verifica che la valutazione degli amministratori sia adeguata. Ma la responsabilità primaria resta in capo all’organo amministrativo.
Un approccio pragmatico
Nella prassi quotidiana, le situazioni più ricorrenti sono quelle in cui emergono incertezze sulla continuità senza che sia ancora venuta meno del tutto. L’impresa attraversa una crisi, ma è ancora in piedi. In questi casi non è consentito abbandonare la prospettiva della continuità aziendale – perché la continuità, per quanto incerta, non è ancora venuta meno.
Qui sta l’equilibrio delicato che gli amministratori devono gestire. Da un lato continuare ad applicare i criteri di funzionamento. Dall’altro fornire un’informativa completa e trasparente sulle difficoltà, sui rischi, sulle contromisure. Senza allarmare inutilmente, ma senza nascondere i problemi.
Il bilancio deve riflettere la realtà aziendale. Se la realtà è incerta, il bilancio deve dirlo chiaramente. Con i numeri, con le parole, con gli indicatori. La continuità aziendale non è un’etichetta da appiccicare, è un giudizio professionale da costruire e documentare.



