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Autoriciclaggio: condotte punibili e legami con i reati tributari

6 Agosto, 2026

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Dal 2015 chi reimpiega i proventi di un proprio reato in attività economiche rischia una condanna autonoma per autoriciclaggio, distinta da quella per il reato presupposto: una svolta rispetto alla tradizione italiana, che considerava il godimento dei proventi un semplice “post factum non punibile”. L’art. 648-ter.1 c.p., ampliato nel 2021 anche ai delitti colposi e a talune contravvenzioni, punisce chi sostituisce, trasferisce o impiega denaro e beni di provenienza delittuosa ostacolando concretamente l’identificazione della loro origine, con pene che vanno da uno a otto anni di reclusione a seconda dei casi. Restano però zone grigie applicative, specie quando il provento si confonde con il resto del patrimonio, come accade spesso nei reati tributari, e quando entra in gioco la responsabilità degli enti, che rischiano sanzioni pecuniarie fino a 1.000 quote e interdizioni fino a due anni.

Perché l’autoriciclaggio è un reato “nuovo”

Chi commette un reato e poi reimpiega il provento nella propria attività economica rischia oggi una condanna autonoma, distinta da quella per il reato originario. È l’effetto dell’art. 648-ter.1 del codice penale, che dal 2015 ha rotto uno schema tradizionale del nostro ordinamento: fino ad allora, godere indisturbato dei proventi del proprio reato non era considerato autonomamente punibile.

Per autoriciclaggio si intende la condotta di riciclaggio del denaro o di altra utilità commessa dallo stesso soggetto che ha compiuto il reato presupposto da cui deriva la provvista da riciclare. A differenza del panorama internazionale, dove l’attenzione si concentra sulla condotta e sulle sue conseguenze, il reato di riciclaggio in Italia è sempre stato limitato ai casi in cui, nella trasformazione dei proventi, intervenissero soggetti diversi dall’autore del reato originario. Non a caso l’art. 648-bis c.p. si apre con la formula “fuori dai casi di concorso nel reato”. La ragione di questa scelta risiede in una considerazione di politica criminale: il tentativo di godere indisturbato del provento del proprio reato è connaturato al reato stesso, e per questo veniva considerato un “post factum non punibile”.

La L. 186/2014 ha introdotto il nuovo art. 648-ter.1 c.p., in vigore dal 1° gennaio 2015, che punisce espressamente la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere il reato presupposto, ne reimpiega i proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. La norma è stata poi ampliata dal D.Lgs. 195/2021, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673, che ha eliminato il riferimento originario al “delitto non colposo”, estendendo così l’ambito applicativo anche ai delitti colposi, e lo ha esteso alle contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Pene e condotte tipiche

L’art. 648-ter.1 c.p. prevede oggi la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro per chi impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto, ostacolando concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. È prevista una pena più contenuta, da uno a quattro anni di reclusione e multa da 2.500 a 12.500 euro, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Condotta Interpretazione
Sostituzione Scambio effettivo del provento illecito con un bene diverso
Trasferimento Spostamento fisico o giuridico del bene nel patrimonio altrui
Impiego Categoria residuale per le modalità non riconducibili a sostituzione o trasferimento
Attività economica Attività patrimoniale finalizzata a produzione o scambio di beni/servizi (art. 2082 c.c.)
Attività finanziaria Riconducibile all’intermediazione finanziaria ex D.Lgs. 58/1998

Rispetto al riciclaggio “tradizionale”, va segnalata una differenza di formulazione tutt’altro che trascurabile: le condotte di autoriciclaggio devono essere idonee a ostacolare “concretamente” l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Il giudice, quindi, deve accertare l’esistenza di un ostacolo espressamente qualificabile come concreto, un requisito più stringente rispetto alle fattispecie base di riciclaggio.

Circostanze attenuanti e aggravanti

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-ter.1, comma 3, c.p.), ma resta ferma la pena base quando gli stessi provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità connesse alla criminalità organizzata (art. 416-bis.1 c.p.). La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale (art. 648-ter.1, comma 6, c.p.); trattandosi di una circostanza aggravante comune, l’aumento concreto va determinato secondo i criteri generali dell’art. 64 c.p., e non è quantificato in misura fissa dalla norma speciale. La pena è invece diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni provenienti dal delitto (art. 648-ter.1, comma 7, c.p.).

Il ruolo del terzo estraneo al reato presupposto

Un tema dibattuto in giurisprudenza riguarda la posizione del terzo che non ha concorso nel reato presupposto ma partecipa alle condotte di autoriciclaggio. Parte della giurisprudenza ammette il concorso del terzo estraneo nell’autoriciclaggio del profitto ottenuto dal reato presupposto altrui (Cass. 42561/2017). Altre pronunce ritengono invece che, in questi casi, il terzo debba rispondere del più grave reato di riciclaggio “tradizionale” e non del concorso nell’autoriciclaggio, riservato a chi ha effettivamente partecipato al reato originario (Cass. 17235/2018).

L’esenzione per il godimento personale

Una delle disposizioni più delicate della norma è quella di cui all’art. 648-ter.1, comma 5, c.p., secondo cui non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Questa esenzione discende dalla stessa ratio che, storicamente, escludeva la punibilità del godimento dei proventi del proprio reato. Restano però zone grigie tutt’altro che semplici da tracciare nella pratica: si pensi al caso di un’abitazione acquistata con i proventi di un illecito. Se l’acquisto è compiuto direttamente dall’autore del reato per uso personale, opera l’esenzione del comma 5; ma i dubbi si moltiplicano se l’acquisto avviene tramite una società interamente controllata dall’autore del reato, se il contante viene versato sul conto di un terzo che poi acquista l’immobile per conto del primo, o se l’immobile acquistato direttamente viene poi concesso in locazione a terzi, generando un reddito.

Autoriciclaggio e profitto dei reati tributari

Le interrelazioni tra autoriciclaggio e profitto dei reati tributari sono particolarmente delicate sul piano applicativo. Il problema di fondo resta quello di individuare e isolare, nel patrimonio dell’autore del reato, le disponibilità illecite effettivamente riciclabili: quando il profitto del reato tributario consiste in un vantaggio fiscale rappresentato da un risparmio d’imposta, quel vantaggio si confonde con il resto del patrimonio dell’agente, rendendone estremamente difficile l’individuazione e la tracciabilità ai fini della contestazione dell’autoriciclaggio.

Va peraltro precisato, per completezza, che i reati tributari più gravi (come la dichiarazione fraudolenta e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti oltre determinate soglie) sono stati nel frattempo inseriti tra i reati presupposto della responsabilità degli enti attraverso l’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.L. 124/2019 (conv. L. 157/2019) e successivamente ampliato dal D.Lgs. 75/2020: un tassello normativo che si affianca, e in parte si intreccia, con la disciplina dell’autoriciclaggio applicata al profitto di natura fiscale.

La responsabilità degli enti

La L. 186/2014 ha modificato l’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, inserendo l’autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Per i delitti di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., l’ente rischia sanzioni pecuniarie da 200 a 800 quote, elevate da 400 a 1.000 quote quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto per cui è prevista la reclusione superiore nel massimo a cinque anni. In caso di condanna, l’ente è inoltre soggetto alle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni: un profilo sanzionatorio che si affianca a quello pecuniario e che va tenuto in debita considerazione nella redazione dei modelli organizzativi. Questa previsione ha suscitato non pochi dubbi interpretativi, in particolare sulla possibilità che, attraverso la contestazione dell’autoriciclaggio, potessero di fatto rientrare nella responsabilità dell’ente anche illeciti non espressamente elencati dal D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento proprio ai reati tributari.

Le imprese e i professionisti che assistono clienti con posizioni patrimoniali complesse dovrebbero prestare particolare attenzione ai passaggi che trasformano il provento di un reato in un investimento produttivo, dato che è proprio in quel momento che scatta il rischio di contestazione dell’autoriciclaggio, distinto e autonomo rispetto al reato presupposto. Per gli enti, resta fondamentale verificare che i modelli organizzativi 231 tengano conto sia dei reati tributari espressamente inclusi nell’art. 25-quinquiesdecies, sia del rischio di autoriciclaggio del relativo profitto, due profili che nella pratica tendono a sovrapporsi e che richiedono un presidio coordinato.

Infografica

I autoriciclaggio reato condotte responsabilita enti

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