L’INPS ha dato il via all’invio delle prime comunicazioni di compliance legate agli ISAC, i nuovi indici sintetici di affidabilità contributiva. Entro il 31 marzo 2026 arriveranno oltre 12.000 lettere ai datori di lavoro di 2 settori – commercio alimentare all’ingrosso e strutture ricettive – con l’obiettivo di segnalare eventuali anomalie tra la forza lavoro dichiarata e quella stimata sulla base di dati incrociati. Non si tratta di accertamenti, ma di un invito al confronto. Chi risulta in regola ottiene un vantaggio concreto: l’esclusione dai controlli ispettivi prioritari.
L’INPS ha avviato l’invio delle prime lettere di compliance basate sugli ISAC – Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva – introdotti dall’art. 1, commi 5-8, D.L. n. 160/2024, convertito con L. n. 199/2024. Entro il 31 marzo 2026, oltre 12.000 comunicazioni raggiungeranno tramite piattaforma SEND i datori di lavoro dei settori M21U (commercio all’ingrosso alimentare) e G44U (strutture ricettive) che presentano scostamenti rispetto alla fascia di normalità. In una fase successiva, le lettere saranno inviate anche ai soggetti privi di anomalie, valorizzando la premialità prevista per chi risulta in regola: l’esclusione dai controlli ispettivi prioritari. Le comunicazioni non costituiscono atti di accertamento e non obbligano a risposta, ma ignorare uno scostamento “significativo” comporta il rischio concreto di finire nelle liste dell’Ispettorato del lavoro. Entro il 31 agosto 2026 il sistema sarà esteso ad almeno 6 nuovi settori.
Cosa sono gli ISAC e perché nascono adesso
Gli indici sintetici di affidabilità contributiva rappresentano – un po’ come i cugini fiscali, gli ISA – il tentativo di spostare il baricentro della vigilanza contributiva dal momento repressivo a quello preventivo. L’idea di fondo è abbastanza semplice, almeno sulla carta: incrociare le banche dati di INPS, Agenzia delle Entrate e Ispettorato nazionale del lavoro per capire se un’impresa dichiara una forza lavoro coerente con il proprio volume d’affari e il modello organizzativo adottato.
La base normativa sta nell’art. 1, commi da 5 a 8, del D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2024, n. 199. Il decreto attuativo – firmato dal ministro del Lavoro di concerto con il MEF il 27 febbraio 2026 e pubblicato il 3 marzo successivo nella sezione “Pubblicità legale” del sito ministeriale – ha dato concretezza all’impianto normativo, approvando gli ISAC per i primi 2 comparti produttivi, con decorrenza 1° gennaio 2026.
L’intero progetto nasce nel perimetro della Missione 5 del PNRR (Componente 1, Riforma 1.2), dedicata alla lotta al lavoro sommerso. La Commissione europea, già nel 2021, aveva chiesto all’Italia un meccanismo strutturato di compliance contributiva. Il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 ha poi previsto la costruzione degli indicatori, sviluppati con la stessa metodologia alla base degli ISA fiscali, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 15, del D.L. n. 50/2017.
I 2 settori coinvolti nella fase sperimentale
La sperimentazione riguarda, almeno per ora, 2 ambiti ben precisi.
Il primo è il settore M21U – “Commercio all’ingrosso alimentare”, che comprende un ventaglio ampio di codici ATECO: dal commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi (46.31.10) a quello di carni fresche e surgelate (46.32.10), passando per i prodotti lattiero-caseari (46.33.10), gli oli e i grassi alimentari (46.33.20), le bevande alcoliche (46.34.10) e altre categorie del comparto agroalimentare. Un settore, nella prassi, storicamente segnato da frammentazione e da fenomeni di irregolarità.
Il secondo è il settore G44U – “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri”: hotel, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, case vacanze, bed & breakfast, residence e alloggi connessi alle aziende agricole o ittiche. Anche qui le dinamiche stagionali e la varietà delle tipologie contrattuali rendono il terreno fertile per anomalie contributive.
Entro il 31 agosto 2026 gli ISAC saranno estesi ad almeno 6 ulteriori settori a rischio. L’elenco dei nuovi comparti verrà definito con successivo decreto interministeriale, dopo un confronto con le parti sociali previsto per il 15 maggio 2026.
Lettere di compliance INPS: contenuto e tempistica
La circolare INPS n. 26 del 6 marzo 2026 ha chiarito nel dettaglio la procedura operativa. Le posizioni analizzate dall’Istituto ammontano complessivamente a 33.732. Di queste, oltre 12.000 comunicazioni saranno trasmesse entro il 31 marzo 2026 tramite la piattaforma SEND ai datori di lavoro che presentano scostamenti rispetto alla fascia di normalità. Va precisato, però, che in una fase successiva le lettere saranno inviate a tutti i datori di lavoro rientranti nei settori analizzati, anche se privi di anomalie: la comunicazione ha, infatti, anche una funzione di valorizzazione delle premialità previste per chi risulta in regola. Le comunicazioni totali stimate entro fine 2026 ammontano a circa 34.000.
Ogni comunicazione contiene 3 elementi fondamentali: l’indicazione dello scostamento rispetto ai valori attesi degli indicatori ISAC, la classificazione dello scostamento come “lieve” o “significativo”, e – dove tecnicamente possibile – una stima delle giornate lavorative necessarie per rientrare nei parametri normali.
Occorre chiarire un aspetto che potrebbe generare malintesi: queste lettere non hanno natura giuridica di atto di accertamento. Non determinano irregolarità. E, dettaglio tutt’altro che secondario, non prevedono alcun obbligo di risposta. Sono – come ha precisato la stessa circolare – strumenti di dialogo e inviti alla verifica spontanea.
Come funzionano gli indicatori ISAC
Il sistema si regge su 2 categorie di indicatori, dettagliati nelle note tecniche allegate al decreto (la “Nota tecnica e metodologica M21U” e la “Nota tecnica e metodologica G44U”).
I primi sono gli indicatori elementari. Si tratta di parametri puntuali che misurano la coerenza tra dati dichiarati nelle diverse banche dati. Per fare un esempio: se un’impresa risulta con dipendenti nei flussi Uniemens dell’INPS ma senza dipendenti nella dichiarazione ISA presentata all’Agenzia delle Entrate (o viceversa), il sistema rileva l’anomalia. Allo stesso modo vengono analizzate le quote di part-time, le presenze di lavoratori stagionali, i costi del venduto e della produzione.
I secondi sono gli indicatori complessi, costruiti attraverso stime econometriche. L’indicatore principale si chiama “Forza lavoro dipendente” e punta a stimare le giornate di lavoro dichiarate nei flussi Uniemens sulla base di variabili economiche come il valore dei beni strumentali, il costo del venduto, il numero di unità locali. Per il settore ricettivo, si aggiungono parametri specifici legati alle presenze nelle strutture.
I dati utilizzati coprono il periodo 2019-2023 e provengono dall’incrocio tra le dichiarazioni ISA (Agenzia delle Entrate), i flussi Uniemens (INPS) e le comunicazioni obbligatorie al Centro per l’impiego (Ministero del Lavoro). Ogni impresa può risultare associata a più modelli di business (MoB) – 12 per il settore M21U e 12 per il settore G44U – in modo da rendere la stima più aderente alla realtà organizzativa specifica.
Gli ISAC verranno aggiornati, di norma, ogni 2 anni.
Chi rientra nella fascia di normalità e quali vantaggi ottiene
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.I. 27 febbraio 2026, il datore di lavoro che non presenta scostamenti “lievi” o “significativi” viene collocato nella cosiddetta fascia di normalità. L’elenco di questi soggetti viene trasmesso dall’INPS al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il vantaggio è concreto: chi rientra in questa fascia non sarà inserito nelle liste di accertamenti ispettivi prioritari nell’ambito della programmazione annuale della vigilanza contributiva. Nella logica del legislatore, si tratta di un meccanismo premiale che ricalca – almeno in parte – quello già noto nel contesto degli ISA fiscali. Un’impresa che collabora e risulta trasparente riceve una protezione effettiva dal rischio di ispezione.
Cosa succede in caso di scostamenti
Se la comunicazione evidenzia anomalie, il datore di lavoro si trova di fronte a 2 strade.
La prima: rispondere, fornire chiarimenti e – se occorre – regolarizzare la propria posizione. L’INPS ha predisposto un canale strutturato a questo scopo: tramite le funzionalità disponibili nel Cassetto previdenziale del contribuente, i datori di lavoro possono fornire ulteriori dati all’Istituto, richiedere approfondimenti o ottenere chiarimenti sulle anomalie emerse. Attivarsi in questa direzione riduce sensibilmente il rischio che la segnalazione si trasformi in un accertamento formale.
La seconda: non rispondere. Come si è detto, la comunicazione non obbliga a nulla. Tuttavia, ignorare uno scostamento classificato come “significativo” espone l’impresa a un rischio tutt’altro che trascurabile. I dati del datore di lavoro saranno trasmessi all’INL e al Ministero del Lavoro per orientare le attività ispettive. Nella prassi, questo equivale a finire sotto i riflettori dei controlli successivi.
Si prenda un caso concreto: una società che gestisce 3 strutture alberghiere a Rimini dichiara nelle denunce Uniemens 15 dipendenti, ma il modello ISAC – sulla base del volume di presenze, del fatturato e dei beni strumentali – stima una forza lavoro necessaria di almeno 28 unità. Lo scostamento viene classificato come “significativo”. La lettera conterrà una stima delle giornate lavorative aggiuntive necessarie per rientrare nei parametri. A quel punto la società può scegliere di documentare eventuali peculiarità organizzative (ricorso a lavoratori somministrati, automazione dei processi, subappalto di servizi) oppure procedere alla regolarizzazione.
A chi non si applicano gli ISAC
Il decreto prevede 2 esclusioni rilevanti.
La prima riguarda l’ambito soggettivo: gli ISAC si applicano esclusivamente ai datori di lavoro interessati dall’applicazione degli ISA, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96). Occorre quindi esercitare attività di impresa o professionale, in maniera prevalente, nei settori economici individuati dal decreto.
La seconda esclusione è temporale: gli ISAC non si applicano ai datori di lavoro che hanno definitivamente cessato l’attività al 1° gennaio 2026.
Tabella riepilogativa: le lettere ISAC in sintesi
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Base normativa | Art. 1, commi 5-8, D.L. 160/2024, conv. L. 199/2024 |
| Decreto attuativo | D.I. Lavoro-MEF 27 febbraio 2026, pubblicato il 3 marzo 2026 |
| Circolare operativa | INPS n. 26 del 6 marzo 2026 |
| Decorrenza applicazione | 1° gennaio 2026 |
| Settori coinvolti | M21U (commercio ingrosso alimentare) e G44U (servizi alberghieri ed extra-alberghieri) |
| Posizioni analizzate | 33.732 totali |
| Comunicazioni entro marzo 2026 | Oltre 12.000 (datori con scostamenti) |
| Comunicazioni entro fine 2026 | Circa 34.000 (inclusi i datori senza anomalie) |
| Canale di invio | Piattaforma SEND |
| Canale di risposta | Cassetto previdenziale del contribuente |
| Classificazione scostamenti | “Lieve” o “significativo” |
| Obbligo di risposta | No |
| Vantaggio fascia di normalità | Esclusione da accertamenti ispettivi prioritari |
| Estensione ad altri settori | Almeno 6 nuovi comparti entro il 31 agosto 2026 |
| Aggiornamento indicatori | Di norma ogni 2 anni |
| Esclusi | Datori con cessata attività al 1° gennaio 2026 |
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Le prossime tappe del calendario ISAC
Il cronoprogramma è abbastanza serrato. Entro il 31 marzo 2026 l’INPS completa il primo invio delle comunicazioni ai datori di lavoro con scostamenti. Il 15 maggio 2026 è previsto l’avvio del confronto tra il Dipartimento Lavoro del Ministero e le parti sociali per la valutazione degli indicatori relativi ai 6 nuovi settori. Entro il 31 agosto 2026, il Ministero dovrà adottare – di concerto con il MEF e sentiti INL e INPS – il decreto di approvazione degli ISAC per i comparti aggiuntivi. Il monitoraggio del sistema sarà affidato a una commissione paritetica, composta da rappresentanti del Ministero del Lavoro, INPS, INL e organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro per ciascun settore analizzato.
In definitiva, gli ISAC rappresentano il primo tassello di un sistema che ambisce a coprire almeno 8 settori produttivi entro la fine dell’anno. Un sistema che – va detto con onestà – sulla carta appare ambizioso, ma che dovrà misurarsi con la complessità del tessuto imprenditoriale italiano, con le sue peculiarità settoriali e territoriali. Saranno i numeri delle regolarizzazioni spontanee e l’effettiva riduzione delle sacche di lavoro sommerso a dire se il modello funziona davvero o se resta un esercizio statistico di buona volontà.



