La cosiddetta tregua di Natale sugli avvisi bonari esiste nel testo delle norme, ma nella vita reale assomiglia più a una pausa di facciata che a un vero alleggerimento per contribuenti e studi. Da oggi e fino al 31 dicembre l’Agenzia delle entrate sospende formalmente l’invio di comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati, dai controlli formali, dagli avvisi di liquidazione per redditi a tassazione separata e dalle lettere di compliance, come previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 1/2024. Sulla carta, quindi, nel mese di dicembre non dovrebbero arrivare nuove richieste collegate alle dichiarazioni. Nella prassi, però, gli atti semplicemente si spostano: quello che un tempo sarebbe partito sotto le feste, oggi arriva concentrato tra ottobre e novembre. Chi lavora in studio lo ha già visto: il carico di lavoro non si alleggerisce, si comprime in anticipo. La tregua di Natale sugli avvisi bonari, più che un sollievo, diventa un vincolo organizzativo da gestire.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- La tregua di Natale sugli avvisi bonari discende dall’art. 10 d.lgs. 1/2024 e blocca gli invii nel mese di dicembre.
- La sospensione riguarda esiti di controlli automatizzati, controlli formali, liquidazioni di redditi a tassazione separata e lettere di compliance.
- Nella prassi l’Agenzia anticipa gli invii a ottobre e novembre, con forti concentrazioni di pec e richieste documentali.
- Sono ammessi invii anche nei mesi “protetti” in caso di urgenza, pericolo per la riscossione, notizia di reato o procedure concorsuali.
- Per studi e contribuenti la vera difesa è organizzativa: monitorare gli arrivi autunnali, gestire scadenze e valutare se aderire o contestare.
1
Che cosa prevede la norma sui mesi di agosto e dicembre
Secondo quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 1/2024, il blocco di agosto e quello di dicembre riguardano quattro famiglie di comunicazioni ben definite. Da un lato ci sono gli esiti dei controlli automatizzati su imposte dirette e Iva, cioè le classiche comunicazioni derivate dagli articoli 36 bis del dpr 600/1973 e 54 bis del dpr 633/1972. Poi ci sono gli esiti dei controlli formali, quelli che passano dall’articolo 36 ter del dpr 600/1973 e che chiedono documenti, quietanze, certificazioni.
Il perimetro si completa con gli avvisi di liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata e con gli inviti all’adempimento previsti dall’articolo 1, comma 412, della legge 311/2004, cioè le note di compliance che dovrebbero favorire l’adempimento spontaneo. Il legislatore ha esteso questa “zona di silenzio” sia al mese di agosto sia al mese di dicembre, con l’idea dichiarata di rendere un po’ meno gravoso il rapporto con il fisco nei periodi che coincidono con ferie estive e festività natalizie.
In teoria la tregua fiscale riflette una scelta di buon senso, perché evita che le richieste dell’Agenzia si sovrappongano a settimane in cui il contribuente è meno disponibile e il professionista ha un’organizzazione diversa dal solito. Nella prassi, il sistema si è adattato in fretta e ha spostato gli invii.
Come l’Agenzia ha anticipato la tregua di Natale sugli avvisi bonari
La vera criticità non è il testo dell’articolo 10, ma il modo in cui viene gestito il calendario degli invii. Per non rallentare l’attività di controllo, gli uffici anticipano le comunicazioni nelle settimane precedenti la sospensione. Invece di ricevere una parte degli atti a dicembre, contribuenti e intermediari se li trovano concentrati in autunno.
Nel 2025, tra ottobre e novembre, molti studi hanno visto un flusso molto intenso di lettere di compliance, controlli formali e liquidazioni definitive sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022. Spesso le notifiche sono arrivate tramite pec in orari serali o notturni, con fascicoli che si sono accumulati proprio mentre il calendario ordinario delle scadenze fiscali restava invariato.
Alla fine il risultato è paradossale: la tregua di Natale sugli avvisi bonari regge sul piano formale, perché nel mese di dicembre realmente non partono nuovi atti, ma sul piano sostanziale il peso complessivo dei controlli non cambia. Semplicemente viene anticipato e compresso.
Quali atti rientrano e quali possono comunque arrivare
Per avere un quadro più ordinato, può essere utile schematizzare i principali atti interessati dalla sospensione e le relative fonti:
| Tipo di atto | Riferimento e contenuto sintetico |
|---|---|
| Esiti controlli automatizzati | Liquidazioni ex art. 36 bis dpr 600/1973 e art. 54 bis dpr 633/1972 |
| Comunicazioni controlli formali | Richieste documenti ex art. 36 ter dpr 600/1973 |
| Avvisi su redditi a tassazione separata | Liquidazione imposte su arretrati, Tfr, indennità, altre casistiche |
| Inviti all’adempimento (compliance) | Segnalazioni ex art. 1, comma 412, legge 311/2004 |
La disciplina della sospensione, però, non è assoluta. Lo stesso articolo 10 apre a una serie di eccezioni collegate a situazioni di urgenza. E qui il quadro diventa più sfumato.
Le deroghe tra urgenza, reati e procedure concorsuali
La norma consente l’invio degli atti anche in agosto e in dicembre quando ricorrono specifiche condizioni di indifferibilità. La circolare 9/E/2024 dell’Agenzia delle entrate, dedicata alla razionalizzazione degli adempimenti, entra nel dettaglio e prova a definire il perimetro delle deroghe.
La deroga scatta, per esempio, nei casi in cui vi sia pericolo per la riscossione e il rinvio dell’atto possa compromettere il recupero delle somme. Si consideri un contribuente con posizione già deteriorata, in cui posticipare la comunicazione potrebbe rendere più difficile l’incasso. Un’altra ipotesi è quella in cui l’atto contenga una notizia di reato da trasmettere all’autorità giudiziaria.
C’è poi l’ambito delle procedure concorsuali. Quando il destinatario della comunicazione è assoggettato a fallimento, concordato o altri istituti affini, l’Agenzia deve rispettare i termini per insinuarsi al passivo. In questi casi l’atto può viaggiare anche in periodi normalmente protetti, proprio per non perdere la finestra utile per il riconoscimento del credito erariale.
Si tratta di eccezioni che, almeno sulla carta, dovrebbero restare circoscritte. Nella prassi, però, il confine tra situazione urgente e ordinaria può diventare meno nitido, con margini applicativi che andranno osservati nel tempo.
Autunno caldo: controlli sul 2022 tra pec e richieste documentali
Nei mesi di ottobre e novembre 2025 il sistema ha mostrato con chiarezza le conseguenze operative di questa impostazione. Le comunicazioni relative al periodo d’imposta 2022 sono state inviate in modo massiccio prima dell’avvio della sospensione di dicembre.
Molti contribuenti hanno ricevuto in poche settimane: richieste di documentazione su detrazioni, oneri e crediti esposti in dichiarazione; lettere di compliance su incongruenze emerse dall’incrocio dei dati; avvisi di liquidazione su redditi a tassazione separata, per esempio riguardanti indennità arretrate, emolumenti erogati in anni successivi o somme legate alla cessazione del rapporto di lavoro.
Si immagini il caso di una famiglia che, nello stesso periodo, riceve una richiesta di chiarimenti sulle spese sanitarie detratte, una comunicazione sulla mancata corrispondenza tra dati della precompilata e dichiarazione inviata e, in aggiunta, una liquidazione definitiva delle imposte su un’indennità percepita due anni prima. Il mese di dicembre arriva “silenzioso”, ma lo studio deve gestire, entro termini ben precisi, l’onda lunga di quanto piovuto in autunno.
Impatto per studi e contribuenti: organizzazione e scelte da ponderare
Per il professionista la mini tregua di dicembre sugli avvisi bonari finisce per essere un periodo solo apparentemente tranquillo. La vera partita si gioca prima, su almeno tre fronti.
Anzitutto serve un monitoraggio costante delle pec e delle comunicazioni telematiche nei mesi di ottobre e novembre, perché le notifiche serali o notturne non sono rare. Ogni atto ha termini precisi per aderire, pagare, chiedere chiarimenti o presentare istanza di autotutela. È necessario calendare tutto in modo rigoroso per non perdere scadenze che a volte si sovrappongono con gli adempimenti periodici.
In secondo luogo occorre un confronto sostanziale con il cliente su ogni singola comunicazione. Aderire alla proposta di regolarizzazione può essere conveniente in molti casi, ma non è una scelta automatica. Può emergere un errore materiale dell’Agenzia, un dato duplicato, una voce già corretta in dichiarazione integrativa. In altri casi la definizione rapida, anche a costo di qualche sacrificio economico, evita rischi maggiori futuri.
Infine c’è il tema della pianificazione. Chi gestisce un portafoglio ampio di dichiarazioni deve mettere in conto che l’autunno diventrà la stagione dei controlli, della documentazione richiesta e delle scelte operative, mentre dicembre offrirà più che altro il tempo per “chiudere i conti” delle pratiche già aperte, non per evitarle.
Verso una tregua davvero sostanziale?
Guardando al meccanismo nel suo complesso, la sensazione è che la tregua di Natale sugli avvisi bonari sia ancora lontana da un equilibrio pienamente soddisfacente. Sul piano formale il sistema garantisce l’assenza di nuove notifiche a dicembre, ma sul piano sostanziale il carico viene solo spostato, e forse reso più concentrato, sui mesi precedenti.
La vera sfida, nei prossimi anni, potrebbe consistere in un diverso bilanciamento tra esigenze di controllo e sostenibilità operativa per contribuenti e intermediari. Un calendario più distribuito, abbinato a strumenti di comunicazione più trasparenti e a canali rapidi di interlocuzione per i casi dubbi, renderebbe la tregua non solo un obbligo normativo, ma anche un’occasione di fiducia reciproca.



