Nel panorama commerciale italiano, le figure dell’agente di commercio e del procacciatore d’affari rivestono un ruolo chiave per la promozione e la conclusione di contratti di vendita. Nonostante l’apparente somiglianza delle mansioni svolte, questi due profili professionali presentano caratteristiche distintive che ĆØ importante conoscere per una corretta gestione del rapporto di collaborazione con le aziende preponenti. In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio le peculiaritĆ di ciascuna figura, soffermandoci sui requisiti richiesti per intraprendere l’attivitĆ , sugli aspetti fiscali e sul regime previdenziale applicabile.
Definizioni e caratteristiche
L’agente di commercio ĆØ un professionista che si impegna a promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona e per conto di un’azienda preponente, instaurando con quest’ultima un rapporto di collaborazione autonoma, continuativa e stabile nel tempo. L’agente opera con un certo margine di discrezionalitĆ , pur nel rispetto delle istruzioni ricevute dal preponente, e assume su di sĆ© il rischio economico derivante dalla propria attivitĆ .
Il procacciatore d’affari, invece, svolge un’attivitĆ più episodica e senza vincolo di stabilitĆ , limitandosi a raccogliere le proposte di contratto o le ordinazioni dei clienti per conto dell’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico. Il suo compito principale consiste nel mettere in contatto le parti interessate alla conclusione dell’affare, senza però partecipare attivamente alla negoziazione delle condizioni contrattuali.
Differenze tra agente e procacciatore
Le due figure si distinguono per:
Agente di commercio:
- StabilitĆ e continuitĆ del rapporto, anche in esclusiva
- Promuove e conclude contratti in nome e per conto del preponente
Procacciatore dāaffari:
- Prestazione occasionale e non continuativa
- Segnala e mette in contatto potenziali clienti, senza potere di rappresentanza
- Nessun vincolo di esclusiva
Requisiti per l’avvio dell’attivitĆ
Per esercitare l’attivitĆ di agente di commercio, ĆØ necessario aprire una partita IVA e ottenere l’autorizzazione dalla Camera di Commercio competente per territorio, previa verifica dei requisiti di idoneitĆ previsti dalla legge. Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare dell’impresa individuale o, nel caso di societĆ , da tutti i legali rappresentanti. L’impresa che inizia l’attivitĆ di agenzia deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio AttivitĆ (SCIA) al Registro delle Imprese, allegando il contratto di agenzia, i documenti attestanti il possesso dei requisiti professionali e una copia di un documento d’identitĆ valido. L’attivitĆ può essere avviata solo a partire dalla data di presentazione della SCIA.
Il procacciatore d’affari che esercita l’attivitĆ in modo abituale deve anch’esso essere dotato di partita IVA e iscriversi al Registro delle Imprese. Diversamente, qualora l’attivitĆ sia svolta in modo occasionale, non sussiste alcun obbligo di iscrizione nĆ© di apertura della partita IVA.
Aspetti fiscali
Dal punto di vista delle imposte dirette, i redditi derivanti dall’attivitĆ di agente di commercio e di procacciatore d’affari sono generalmente qualificati come redditi d’impresa. Fanno eccezione i compensi percepiti dal procacciatore occasionale, che vengono invece considerati redditi derivanti da attivitĆ commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i) del TUIR.
Le provvigioni corrisposte ad agenti e procacciatori, anche per prestazioni occasionali, sono soggette a una ritenuta d’acconto dell’IRPEF o dell’IRES, ai sensi dell’art. 25-bis del DPR 600/1973. La ritenuta si applica nella misura del 23% su una base imponibile pari al 50% delle provvigioni. Tuttavia, se il percipiente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni, a condizione che tale comunicazione sia trasmessa entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Una peculiaritĆ fiscale riservata esclusivamente agli agenti di commercio riguarda il trattamento dei veicoli utilizzati nell’esercizio dell’attivitĆ . Infatti, l’art. 164, lettera b) del TUIR prevede una percentuale di deducibilitĆ delle spese relative ai veicoli pari all’80%, anzichĆ© all’ordinario 20%, e fissa un limite massimo di 25.822,24 euro per la deducibilitĆ degli ammortamenti sull’acquisto di autovetture, in luogo dei 18.075,99 euro previsti in via generale. Inoltre, ai sensi dell’art. 19-bis1, lettera c) del DPR 633/1972, gli agenti e i rappresentanti di commercio possono detrarre integralmente l’IVA assolta sull’acquisto di autovetture e sulle spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione delle stesse. Tale possibilitĆ , come chiarito dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 430330 del 15 marzo 1993, non ĆØ estensibile ad altre categorie professionali.
Regime previdenziale
Gli agenti di commercio sono tenuti all’iscrizione e al versamento dei contributi sia alla Gestione Commercianti dell’INPS che all’ENASARCO. Di conseguenza, al momento del pensionamento, l’ex agente percepirĆ due trattamenti pensionistici distinti, erogati rispettivamente dall’INPS e dall’ENASARCO. I contributi dovuti all’ENASARCO, calcolati su tutte le somme spettanti all’agente a qualsiasi titolo, sono trattenuti dal preponente all’atto del pagamento delle provvigioni e successivamente versati all’ente previdenziale.
I procacciatori d’affari che svolgono l’attivitĆ in modo abituale sono invece obbligati alla sola iscrizione alla Gestione Commercianti dell’INPS, non essendo previsto alcun obbligo contributivo nei confronti dell’ENASARCO, stante la diversa natura del contratto di procacciamento rispetto a quello di agenzia.
Esempi
Di seguito forniamo alcuni esempi pratici
Esempio #1
Mario ĆØ un agente di commercio che opera nella provincia di Milano per conto di un’azienda produttrice di elettrodomestici. Per svolgere la sua attivitĆ , Mario utilizza un’autovettura acquistata appositamente a tale scopo. In questo caso, Mario potrĆ dedurre integralmente l’IVA sull’acquisto dell’auto e sul suo utilizzo, nonchĆ© beneficiare di una percentuale di deducibilitĆ delle spese pari all’80%.
Esempio #2
Luisa svolge saltuariamente l’attivitĆ di procacciatrice d’affari per un’azienda di servizi, senza però avere l’obbligo di aprire la partita IVA. Le provvigioni che Luisa percepisce saranno qualificate come redditi derivanti da attivitĆ commerciali non esercitate abitualmente e sconteranno la ritenuta d’acconto del 23% su una base imponibile pari al 50% del loro ammontare.
Domande e risposte
D: Un agente di commercio può operare senza limiti territoriali?
R: No, l’agente di commercio svolge la propria attivitĆ in una zona geografica determinata, concordata con il preponente e indicata nel contratto di agenzia.
D: Il procacciatore d’affari occasionale deve aprire la partita IVA?
R: No, il procacciatore d’affari che svolge l’attivitĆ in modo occasionale non ĆØ tenuto ad aprire la partita IVA nĆ© a iscriversi al Registro delle Imprese.
D: Qual ĆØ la base imponibile su cui si applica la ritenuta d’acconto per le provvigioni degli agenti e dei procacciatori?
R: La base imponibile ĆØ pari al 50% delle provvigioni, ma si riduce al 20% se il percipiente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
D: Un procacciatore d’affari abituale deve iscriversi all’ENASARCO?
R: No, l’obbligo di iscrizione e contribuzione all’ENASARCO riguarda esclusivamente gli agenti di commercio, non i procacciatori d’affari.