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Acconti forfettario 2025: come gestire il secondo versamento dopo la fuoriuscita

26 Novembre, 2025

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Chi applica il regime forfettario deve versare entro il primo dicembre – dato che il 30 novembre capita di sabato – la seconda rata (oppure l’unica, dipende) dell’imposta sostitutiva che va a sostituire Irpef, addizionali e Irap. Siamo nell’ambito della dichiarazione Redditi 2025, e parliamo degli acconti dovuti per l’anno in corso. Ma cosa succede se nel frattempo si è usciti dal regime agevolato? Il contribuente che ha superato le soglie previste per ricavi o compensi e si trova catapultato nella tassazione ordinaria potrebbe trovarsi spiazzato. Gli interrogativi non mancano: bisogna versare lo stesso l’acconto dell’imposta sostitutiva anche se ormai si è già fuori dal forfettario? E se sì, come si recupera poi questa somma?

Le soglie che determinano l’uscita dal forfettario

Dal primo gennaio 2023 la normativa prevede due scenari distinti. Se i ricavi o compensi oltrepassano gli 85.000 euro ma rimangono sotto i 100.000, il contribuente resta nel forfettario per quell’anno fiscale – quindi non decade immediatamente – però dall’anno dopo passa al regime ordinario.  Se invece i 100.000 euro vengono superati, lì cambia tutto: il regime forfettario cessa sul momento, nel preciso istante in cui si verifica il superamento. E da quel momento scatta anche l’obbligo di applicare l’Iva sulle operazioni successive.

Secondo l’articolo 1, comma 64 della Legge 190/2014, chi sta nel forfettario determina il reddito imponibile applicando ai ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività (che varia a seconda del codice Ateco). Su quel reddito va un’imposta sostitutiva del 15%, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali, Irap. Nel caso delle imprese familiari, l’imprenditore versa l’imposta sul reddito lordo, prima di attribuire le quote ai collaboratori familiari.

Per le nuove attività c’è un’aliquota ridotta al 5%, applicabile nell’anno di inizio e nei quattro successivi. Però servono alcune condizioni: il contribuente non deve aver svolto attività d’impresa, arti o professioni nei tre anni precedenti, la nuova attività non può essere semplice prosecuzione di un precedente rapporto di lavoro (salvo praticantato obbligatorio), e se deriva da un’attività altrui, i ricavi del predecessore nell’anno prima non possono superare il limite stabilito.

I contributi previdenziali obbligatori, va detto, si deducono dal reddito determinato con questo metodo. Se c’è un’eccedenza, si deduce dal reddito complessivo con le regole ordinarie. Le modalità e scadenze per versare rimangono quelle Irpef.

Nella pratica, anche per l’imposta sostitutiva del forfettario funziona come per l’Irpef: si calcola il saldo dell’anno precedente, poi si determinano gli acconti per l’anno in corso. Se l’acconto è sotto i 206 euro, pagamento unico. Se superiore, due rate: di norma entro il 30 giugno e il 30 novembre.

Quando cambia il regime fiscale

Può capitare che un contribuente forfettario nel 2025 superi la soglia di 85.000 euro e quindi dal 2026 transiterà nel regime ordinario. Oppure potrebbe essere uscito durante il 2025 per aver oltrepassato i 100.000 euro in corso d’anno.

La circolare n. 32/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate spiega che quando si supera il limite che fa scattare il passaggio al regime ordinario, occorre versare – nei termini soliti – le imposte a saldo relative all’anno in cui è avvenuto il superamento. Queste imposte risultano dalla dichiarazione annuale e vengono calcolate sul reddito determinato secondo le regole del Tuir per il reddito di lavoro autonomo o d’impresa.

Per quanto riguarda gli acconti, continuano ad applicarsi le modalità ordinarie di calcolo: metodo storico oppure previsionale. I codici tributo da usare devono essere coerenti con il criterio di determinazione del reddito.

In particolare: se un soggetto uscito dal forfettario utilizza il metodo storico, gli acconti continuano a essere determinati con le regole e i codici tributo del regime forfettario. Poi, l’imposta finale sarà calcolata secondo le regole Irpef ordinarie e versata a saldo per l’importo effettivamente dovuto.

Quindi, nel modello Redditi PF 2025 i contribuenti che nel 2024 sono usciti dal forfettario – per esempio per superamento della soglia di 85.000 euro con passaggio al regime ordinario dal 2025 – non compilano più il quadro LM. Di conseguenza, non indicano più gli acconti dell’imposta sostitutiva nel rigo LM45 per lo scomputo dall’imposta dovuta a saldo. Questi acconti possono però essere portati in diminuzione del saldo Irpef relativo al 2024, usando il rigo RN38, colonna 4, del Modello Redditi PF 2025. Questo rigo è previsto appositamente per indicare gli acconti dell’imposta sostitutiva versati dai contribuenti usciti dal regime forfettario con riferimento al periodo d’imposta 2024.

Il caso della fuoriuscita prima del secondo acconto

Diverso è il caso in cui la fuoriuscita avvenga prima del versamento delle due rate di acconto, per esempio per superamento del limite di 100.000 euro. In questa ipotesi il contribuente sa già con certezza che applicherà il regime ordinario nel 2025, e quindi ci si potrebbe chiedere se sussiste ancora l’obbligo di versare l’acconto dell’imposta sostitutiva per quell’anno, dato che dal 2025 non sarà più soggetto a tale imposta.

La circolare ministeriale 31 ottobre 1977, n. 96/13/3983, in tema di acconto Irpef – ma il principio vale anche per le imposte sostitutive – precisa che il presupposto dell’obbligo di versamento dell’acconto deriva dal fatto che il soggetto aveva la qualità di contribuente nell’anno precedente. L’acconto è commisurato all’imposta dell’anno decorso, e ai fini dell’acconto la qualità di soggetto d’imposta deve sussistere sia nel periodo di competenza che in quello precedente.

Tuttavia, è consigliabile che il contribuente uscito dal forfettario versi comunque l’acconto 2025 dell’imposta sostitutiva, prendendo come base di calcolo “storica” l’importo indicato nel rigo LM42 del modello Redditi 2025 (relativo al periodo d’imposta 2024). Questo importo potrà essere successivamente scomputato dall’Irpef dovuta a saldo per il 2025, secondo le modalità prima descritte. Lo stesso ragionamento vale se l’incasso che determina la fuoriuscita si verifica “a cavallo” tra i versamenti delle due rate di acconto: ciò consente il recupero dell’eventuale prima rata già versata.

Un caso pratico per capire il meccanismo

Prendiamo il caso di Marco, un consulente informatico in regime forfettario. Nel 2024 Marco fattura complessivamente 88.500 euro: supera quindi il limite di 85.000 euro, ma non quello di 100.000. Resta quindi forfettario per tutto il 2024 ed entra in regime ordinario dal 2025. Nella dichiarazione Redditi PF 2025 (riferita ai redditi 2024) Marco calcola l’imposta sostitutiva sul reddito forfettario e versa il relativo saldo. Inoltre, determina e versa gli acconti 2025 dell’imposta sostitutiva, come previsto. Siccome però dal 2025 applica il regime ordinario, nel modello Redditi PF 2026 non compilerà più il quadro LM. Compilerà invece il quadro RE (oppure RG/RF a seconda della tipologia di reddito) e l’imposta dovuta per il 2025 sarà calcolata con le regole Irpef ordinarie. Gli acconti dell’imposta sostitutiva che ha versato per il 2025 non vanno persi: potrà indicarli nel rigo RN38, colonna 4, utilizzandoli in diminuzione del saldo Irpef dovuto per il 2025.

Vediamo un altro caso: Giulia è una grafica freelance in regime forfettario. A ottobre 2025 incassa una fattura importante che porta i suoi compensi totali a 103.000 euro. Qui il superamento dei 100.000 euro comporta l’uscita immediata dal forfettario. Da quel momento Giulia deve applicare l’Iva sulle operazioni successive e passare al regime ordinario già nel 2025.  Giulia aveva versato la prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva a giugno 2025. A dicembre dovrebbe versare la seconda rata, ma ormai è uscita dal forfettario durante l’anno. È consigliabile che Giulia versi comunque anche la seconda rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva. Questo importo – insieme alla prima rata già versata – potrà essere recuperato nella dichiarazione Redditi PF 2026, scomputandolo dall’Irpef dovuta per il 2025.

Situazione Timing uscita Acconti 2025 Recupero
Superamento € 85.000 nel 2025 Dal 2026 Si versano con codici forfettario Sì, tramite RN38 in Redditi 2026
Superamento €100.000 in corso 2025 Immediato Si versano comunque Sì, tramite RN38 in Redditi 2026
Mantenimento entro € 85.000 Nessuna uscita Si versano normalmente Non necessario

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