Sulla decadenza dall’accertamento degli ammortamenti il quadro sta per cambiare. Il decreto correttivo della delega fiscale, il cosiddetto Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, interviene sul termine entro cui il Fisco può contestare le quote di ammortamento e le altre componenti negative di reddito a efficacia pluriennale: la decadenza dovrebbe decorrere dall’anno in cui è stata dedotta la prima quota, e non da ciascun anno successivo in cui il costo continua a essere portato in deduzione. Il decreto, alla data di questo articolo, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: quanto segue commenta il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, che non è ancora diritto vigente.
Perché la questione è nata: le Sezioni Unite del 2021
Il punto di partenza è la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 8500, depositata il 25 marzo 2021. Il principio affermato in quella sede è che, quando la contestazione di un componente di reddito a efficacia pluriennale riguarda non l’errato computo della singola quota dedotta, ma il fatto generatore e il presupposto costitutivo del componente, la decadenza dell’amministrazione finanziaria va misurata, ai sensi dell’art. 43 del DPR 600/73, sul termine per rettificare la dichiarazione nella quale la singola quota è stata indicata. Non conta, quindi, la dichiarazione del periodo d’imposta in cui il costo è stato sostenuto e iscritto in bilancio.
La conseguenza pratica è nota a chiunque abbia gestito una verifica su beni strumentali: un ammortamento lungo apre una catena di annualità accertabili che si chiude molti anni dopo l’acquisto del bene, con l’onere per il contribuente di conservare e difendere documentazione remota. Da qui l’etichetta di “accertamenti perenni” che la dottrina ha appiccicato a questo assetto.
Il criterio della legge delega
La legge delega per la riforma fiscale, L. 111/2023, all’art. 17, comma 1, lettera h), aveva indicato la direzione opposta: per i componenti a efficacia pluriennale e per le perdite d’esercizio, i termini di decadenza dal potere di accertamento dovevano decorrere dal periodo d’imposta in cui si è verificato il fatto generatore. La ragione dichiarata è la riduzione del periodo di controllo e dell’onere di conservazione delle scritture in capo al contribuente.
Il correttivo attua quel criterio solo in parte, ed è bene dirlo subito perché è il vero limite dell’intervento: la nuova disciplina riguarda i componenti negativi, non le perdite d’esercizio, che pure la delega menzionava espressamente.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 43 del DPR 600/73
Il testo approvato inserisce nell’art. 43 del DPR 600/73 un comma 1-bis, secondo cui, per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta.
Due elementi meritano attenzione già dalla lettura del testo. Il primo è l’eccezione per le operazioni inesistenti: sui costi che derivano da fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti il beneficio non opera, e ciascuna annualità resta accertabile con il termine ordinario. Il secondo è il perimetro letterale, “componenti negativi del reddito d’impresa”, su cui si torna più avanti.
Un esempio numerico
Una società con esercizio coincidente con l’anno solare acquista nel 2027 un impianto da 100.000 euro, ammortizzato con coefficiente del 20 per cento. Applicando la riduzione a metà del coefficiente nel primo esercizio prevista dall’art. 102, comma 2, del TUIR, il piano si sviluppa su sei periodi d’imposta: 10.000 euro nel 2027, 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 10.000 euro nel 2032.
| Periodo d’imposta | Quota dedotta | Dichiarazione presentata nel | Termine ordinario di quella dichiarazione |
|---|---|---|---|
| 2027 (prima quota) | 10.000 | 2028 | 31 dicembre 2033 |
| 2028 | 20.000 | 2029 | 31 dicembre 2034 |
| 2031 | 20.000 | 2032 | 31 dicembre 2037 |
| 2032 (ultima quota) | 10.000 | 2033 | 31 dicembre 2038 |
Il termine ordinario dell’art. 43, comma 1, scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Con l’assetto delle Sezioni Unite, una contestazione sul fatto generatore, per esempio la non inerenza o l’inesistenza del requisito di strumentalità del bene, poteva colpire l’ultima quota fino al 31 dicembre 2038. Con il nuovo comma 1-bis il riferimento diventa uno solo, la dichiarazione del 2027 presentata nel 2028: il termine scade il 31 dicembre 2033 e da quella data l’intero piano di ammortamento non è più contestabile nel suo presupposto. Cinque anni in meno di esposizione.
Che cosa resta fuori dalla nuova regola
La formulazione è circoscritta ai componenti negativi del reddito d’impresa: quote di ammortamento di beni materiali e immateriali e, più in generale, quote di costi la cui deduzione è distribuita su più esercizi. Letta alla lettera, la norma non copre i componenti positivi tassati su più periodi, come le plusvalenze rateizzate, né le perdite d’impresa, né i crediti d’imposta, né le detrazioni fruibili in più quote annuali, ambito nel quale il principio delle Sezioni Unite aveva trovato larga applicazione.
È una lettura testuale, non ancora confortata da prassi: in via prudenziale, per tutto ciò che non è un componente negativo del reddito d’impresa conviene continuare a ragionare come se il termine corresse da ciascuna annualità, e a conservare la documentazione di supporto per l’intero arco del beneficio.
La clausola sull’avviso di accertamento
Il testo prevede inoltre che, intervenuta la notifica dell’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi si applichi il comma 1, cioè il termine ordinario. La formulazione non è limpida. La lettura più ragionevole è che, una volta contestato il presupposto del componente pluriennale, le annualità ancora aperte tornino a seguire le regole ordinarie, così da consentire il recupero delle quote successive già dedotte. È però un’interpretazione, non un dato acquisito: sul punto è prevedibile, e auspicabile, un chiarimento di prassi prima che la disciplina entri in gioco.
Antieconomicità: lo scostamento di prezzo da solo non basterà
Il correttivo interviene anche sugli accertamenti fondati sul carattere antieconomico delle scelte imprenditoriali. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato potrà costituire indice sintomatico di un maggiore componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche insieme a tale difformità, risultino gravi, precisi e concordanti, oppure quando la difformità stessa risulti manifesta e rilevante.
È una modifica di rilievo sul piano probatorio: sposta l’accertamento dal sospetto alla prova e toglie all’ufficio la possibilità di fondare la ripresa sul solo scostamento di prezzo. Restano due nozioni che dovranno essere riempite di contenuto in sede applicativa, “manifesta” e “rilevante”, e la decorrenza della disposizione va verificata sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Che cosa fare adesso
Nel breve periodo l’impatto operativo è modesto, perché la nuova decadenza guarderebbe agli acquisti dal 2027. Due accortezze, però, valgono da subito. La prima riguarda la conservazione documentale: per i beni entrati in funzione fino al 2026 il rischio di contestazione sul fatto generatore resta ancorato alla singola annualità di deduzione, quindi la documentazione di acquisto, di inerenza e di strumentalità va tenuta ben oltre i cinque anni dall’acquisto. La seconda riguarda i piani di ammortamento che partiranno nel 2027: sarà utile poter dimostrare con precisione il periodo d’imposta di prima deduzione, perché è quello, e non l’anno di acquisto o di iscrizione in bilancio, il riferimento da cui il termine decorrerebbe.
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