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ventilazione corrispettivi

Abolizione ventilazione corrispettivi dal 1° gennaio 2026

1 Agosto, 2025

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, durante la seduta del 22 luglio 2025, uno schema di decreto legislativo che segna la conclusione di una prassi fiscale ormai consolidata. La ventilazione corrispettivi cesserà di esistere dal primo gennaio del prossimo anno. Non si tratta di una riforma qualunque. La disposizione prevista nell’art. 24, terzo comma, del DPR 633/1972 ha rappresentato per decenni una boccata d’ossigeno per categorie specifiche di commercianti al dettaglio. Questi soggetti, che si trovavano a gestire vendite con aliquote IVA eterogenee, potevano registrare l’importo complessivo dei corrispettivi senza dover distinguere ogni singola operazione in base alla relativa aliquota.

Ventilazione corrispettivi: Un meccanismo nato per semplificare

Il sistema della ventilazione si basa su un principio apparentemente semplice: annotare tutto in un unico importo giornaliero e ripartire successivamente in proporzione agli acquisti effettuati nell’anno. Come spesso accade nella pratica professionale, ciò che sembra una mera formalità nasconde invece calcoli articolati e procedure specifiche.

La ratio di questa agevolazione appariva evidente negli anni precedenti l’avvento dei registratori telematici. I commercianti dovevano infatti districarsi manualmente tra aliquote diverse senza gli ausili tecnologici odierni. Un negoziante di alimentari, per esempio, si trovava a gestire contemporaneamente prodotti al 4% (come pane e latte), al 10% (carni e pesce) e al 22% (articoli per la casa).

Chi poteva beneficiarne

Il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 1973 aveva circoscritto con precisione le categorie ammesse. Tre settori specifici potevano avvalersi della ventilazione dei corrispettivi:

  • commercianti di prodotti alimentari o dietetici;
  • venditori di articoli tessili, vestiario e calzature;
  • rivenditori di prodotti per l’igiene personale o farmaceutici.

La normativa prevede però dei limiti stringenti. Se nell’anno precedente gli acquisti di altri prodotti superano il 50% del totale degli approvvigionamenti, il meccanismo non è più applicabile. Analogamente, quando le cessioni fatturate eccedono il 20% del volume d’affari complessivo (escluse le vendite di immobili e beni strumentali), la ventilazione veniva preclusa per l’anno successivo.

Il procedimento operativo

Nella prassi, la procedura risulta più articolata di quanto potesse apparire. Durante la liquidazione periodica, i soggetti devono  innanzitutto sommare tutti gli acquisti di beni destinati alla rivendita, distinguendoli per aliquota e includendo anche quelli dei periodi precedenti.

Successivamente si determina il rapporto di composizione: l’incidenza percentuale di ciascuna aliquota sul totale degli acquisti. Questi rapporti vengono poi applicati all’ammontare globale dei corrispettivi registrati nel periodo. Un passaggio che richiede  particolare attenzione era lo scorporo dell’IVA dagli importi così ottenuti, comprensivi dell’imposta.

La fase conclusiva prevede il calcolo dell’imposta dovuta, detraendo l’IVA sugli acquisti e aggiungendo quella derivante dalle eventuali fatture emesse.

Le ragioni dell’abrogazione

L’eliminazione della ventilazione dei corrispettivi non giunge inaspettata. L’evoluzione tecnologica ha reso questo strumento di semplificazione sostanzialmente obsoleto. I registratori telematici attuali sono in grado di “leggere” automaticamente l’aliquota dal prodotto e contabilizzarla distintamente, eliminando di fatto la complessità che la ventilazione intendeva risolvere.

Si consideri inoltre l’accorpamento delle aliquote IVA intervenuto negli anni: la riduzione del numero di aliquote ha diminuito sensibilmente la necessità di ricorrere a questo meccanismo.

L’impatto sulla dichiarazione annuale

Nel regime della ventilazione, la dichiarazione annuale richiede l’indicazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi ripartito per aliquota secondo i rapporti di composizione degli acquisti. I corrispettivi non documentati da fattura, se annotati senza distinzione, dovevano essere ripartiti proporzionalmente agli acquisti di beni destinati alla rivendita.

Questo aspetto spesso trascurato comportava l’obbligo di tenere separate le annotazioni degli acquisti per la rivendita da quelle di altri beni e servizi.

Una transizione verso la digitalizzazione

L’abrogazione della ventilazione si inserisce in un processo più ampio di modernizzazione del sistema fiscale. La crescente digitalizzazione dei processi commerciali e l’integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e registrazione dei corrispettivi stanno ridisegnando completamente il panorama degli adempimenti per i commercianti al dettaglio.

Dal primo gennaio 2026, questi soggetti dovranno necessariamente adeguarsi ai sistemi di registrazione distinta per aliquota, sfruttando le potenzialità offerte dalla tecnologia attuale. Una scelta che, se da un lato elimina una semplificazione storica, dall’altro promette maggiore trasparenza e controllo nell’applicazione dell’imposta.

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