Chi svolge attività sportiva dilettantistica come lavoratore autonomo accede al forfettario quando rispetta i requisiti ordinari. Con questo regime la franchigia fiscale di 15.000 euro produce un effetto vantaggioso: l’Agenzia, nel 2025, ha precisato che il coefficiente colpisce esclusivamente la parte di compensi sportivi che oltrepassa la soglia. Quei primi 15.000 euro, tuttavia, vanno computati sia per il controllo del tetto di 85.000 euro sia per stabilire se si superano i 100.000 euro. Riferita all’insieme dei rapporti sportivi maturati nell’anno e non alla singola associazione, la franchigia è una sola e presuppone un’autocertificazione consegnata all’ente. Da tenere distinta, poi, dalla soglia previdenziale di 5.000 euro e dai premi. Quando il lavoratore rientra nel forfettario, di norma l’eccedenza professionale non subisce ritenuta perché opera la dichiarazione del comma 67; su un percorso separato viaggiano invece contributi e dichiarazione.
La figura del lavoratore sportivo
È il D.Lgs. n. 36/2021 a definire chi sia lavoratore sportivo e quali compiti risultino indispensabili alla pratica sportiva, alle condizioni fissate dalla norma. Istruttori, allenatori, direttori tecnici e ulteriori figure possono prestare la loro opera in forma subordinata, come collaboratori coordinati oppure da autonomi.
Un rapporto strutturato di fatto come lavoro dipendente non diventa autonomo solo perché si apre la partita IVA. A contare, nella qualificazione, sono le concrete modalità di svolgimento, la continuità, il margine di autonomia e la presenza di un potere direttivo.
I 15.000 euro di franchigia fiscale
Finché non si raggiunge il totale annuo di 15.000 euro, i compensi percepiti per lavoro sportivo dilettantistico restano fuori dalla base imponibile fiscale. Oltre quel tetto, entra nel reddito la sola parte eccedente.
Si tratta di un tetto individuale e riferito all’anno: vanno addizionati i compensi incassati da ogni ente e nell’ambito di tutti i rapporti di lavoro sportivo coinvolti. Non spetta una quota esente di 15.000 euro per ciascun committente.
L’applicazione dentro il forfettario
Con la consulenza giuridica n. 14/2025 è stato precisato che, per il forfettario che lavora come autonomo sportivo dilettantistico, rientrano fra i componenti positivi da assoggettare al coefficiente unicamente i compensi che superano i 15.000 euro.
La sequenza operativa, di conseguenza, è questa: si addizionano i compensi sportivi dell’anno, si toglie la franchigia ancora disponibile, si assoggetta l’eccedenza al coefficiente che le compete, si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori pagati e infine si determina l’imposta sostitutiva.
Un caso da 25.000 euro
Si pensi a un istruttore che incassa 25.000 euro, tutti da compensi sportivi dilettantistici, e a cui spetta un coefficiente del 78%. La parte fiscalmente eccedente ammonta a 10.000 euro e il reddito lordo forfettario risulta pari a 7.800 euro.
Tolti i contributi obbligatori davvero pagati, su quanto rimane si calcola il 15% oppure, se ricorrono per intero i presupposti della nuova attività, il 5%. Trascurando i contributi, l’imposta di 1.170 euro rimane perciò un valore puramente teorico.
Le soglie del forfettario non si riducono per effetto della franchigia
Nel test degli 85.000 euro rientrano nel conteggio anche i primi 15.000 euro non imponibili. Identico approccio prudente vale quando si tiene sotto controllo il tetto di 100.000 euro, quello che fa scattare la fuoriuscita immediata.
Chi riceve 90.000 euro di compensi sportivi, nell’anno assoggetta al coefficiente 75.000 euro; oltrepassa però il limite ordinario e, sempre che resti sotto i 100.000 euro, abbandonerà il forfettario a partire dall’anno successivo.
L’autocertificazione da consegnare all’ente
Nel momento in cui viene pagato, il lavoratore consegna l’autocertificazione contemplata dall’articolo 36, comma 6-bis, dichiarando quanto ha già incassato nell’anno a titolo di compensi sportivi. Su questa base l’ente riesce a quantificare la parte di franchigia tuttora capiente.
Quando i committenti sono diversi, il documento richiede aggiornamenti. Attestare il falso non moltiplica l’esenzione e rischia di far emergere imposta, sanzioni e recuperi.
La ritenuta sulla parte eccedente
Se il lavoratore autonomo è in regime ordinario, l’ente sostituto trattiene la ritenuta sulla quota imponibile che eccede la franchigia. Il forfettario gode invece dell’autonomo esonero previsto dal comma 67 della legge n. 190/2014, a condizione che il compenso confluisca nel reddito agevolato e che venga resa la relativa dichiarazione.
Occorrono dunque due comunicazioni distinte: quella sportiva, per calcolare i 15.000 euro, e quella forfettaria, per evitare la ritenuta sull’eccedenza. Persa l’appartenenza al regime, la seconda non può più essere usata.
Soglie distinte per fisco e previdenza
I 15.000 euro di franchigia fiscale non vanno sovrapposti ai 5.000 euro di franchigia previdenziale che, nelle ipotesi ammesse, riguardano i lavoratori sportivi autonomi e i collaboratori. Varcata la soglia previdenziale nascono contributi, con aliquote e sconti transitori specifici.
Nel quadro RR compare un’apposita sezione riservata alla Gestione separata per la riforma dello sport. Per portare in deduzione i contributi bisogna far collimare l’anno del versamento con il reddito imponibile.
Non ogni premio o rimborso è un compenso
Ai premi legati ai risultati sportivi si applica una regolamentazione a sé, e non è corretto accorparli in automatico ai compensi professionali con il medesimo trattamento. Anche i rimborsi documentati e quelli forfettari destinati ai volontari rispondono a presupposti loro propri.
Con la circolare n. 7/E del 2026 è stato ulteriormente precisato come i rimborsi forfettari si combinino con la franchigia nel caso in cui la stessa persona abbia già incassato compensi sportivi. Prima di ogni calcolo va stabilita la natura della somma.
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