Dall’8 agosto 2026 sono in vigore in Italia nuovi obblighi sugli imballaggi monouso utilizzati per confezionare prodotti ortofrutticoli freschi, per la ristorazione e il catering, per le monoporzioni di condimenti e per il settore dell’ospitalità. Il decreto legge 7 agosto 2026 n. 143, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, modifica il Codice dell’ambiente (decreto legislativo 152/2006) introducendo l’obbligo che queste specifiche categorie di imballaggi possano essere immesse sul mercato solo se biodegradabili e compostabili, e certificate come tali secondo lo standard tecnico riconosciuto a livello europeo, la norma UNI EN 13432. Non si tratta di una scelta isolata del legislatore italiano, ma dell’esercizio di una facoltà che il diritto dell’Unione europea riconosce agli Stati membri a determinate condizioni, e che imponeva tempistiche di attuazione molto strette per non essere persa.
Quali imballaggi devono diventare compostabili
Il decreto individua quattro categorie specifiche di imballaggi monouso soggette al nuovo obbligo. Rientrano innanzitutto gli imballaggi di plastica monouso utilizzati per confezionare quantitativi inferiori a 1,5 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, la classica vaschetta o il sacchetto in cui si trovano, ad esempio, pomodorini o insalata già lavata al supermercato. Rientrano poi gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, quindi i contenitori utilizzati direttamente all’interno di ristoranti, bar, hotel e servizi di catering per servire cibi e bevande ai clienti.
La terza categoria riguarda gli imballaggi contenenti porzioni individuali di condimenti, come le monodose di conserve, salse, panna da caffè e zucchero che si trovano comunemente nei bar e nei locali di ristorazione. La quarta categoria, infine, comprende gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene destinati al settore ricettivo, cioè le tipiche confezioni monodose di shampoo, bagnoschiuma e altri prodotti da bagno che gli hotel mettono a disposizione degli ospiti nelle camere.
Le esclusioni: asporto immediato e strutture sanitarie
Il decreto prevede due esclusioni esplicite dall’ambito di applicazione della nuova disciplina. Restano fuori dall’obbligo di compostabilità gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato, senza necessità di ulteriori preparazioni: chi acquista un pasto già pronto da portare via, quindi, non vede applicarsi questa specifica regola sui contenitori utilizzati. È esclusa inoltre la categoria degli imballaggi necessari a garantire la sicurezza e l’igiene in strutture dove vige un requisito medico di cura individuale, come ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali, dove esigenze di natura sanitaria prevalgono sull’obiettivo ambientale della norma.
Perché la tempistica era decisiva: la deroga del regolamento UE sugli imballaggi
La rapidità con cui il decreto è stato approvato ed è entrato in vigore non è casuale, ma risponde a una condizione posta dal diritto dell’Unione europea. Il regolamento UE 2025/40, noto con l’acronimo PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation, il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), stabilisce come regola generale che gli imballaggi debbano rispettare requisiti di riciclabilità. L’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento consente tuttavia agli Stati membri di applicare, in alternativa, criteri di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi, a condizione che il Paese disponga di sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti sufficientemente sviluppati sul proprio territorio.
Per potersi avvalere di questa facoltà derogatoria, che l’Italia ha ritenuto più adatta al proprio sistema di gestione dei rifiuti organici, particolarmente sviluppato rispetto alla media europea, era necessario che la normativa nazionale entrasse tempestivamente in vigore in coincidenza con l’applicazione del regolamento stesso, fissata al 12 agosto 2026. Il decreto legge 143/2026, pubblicato il 7 agosto ed entrato in vigore l’8 agosto, ha quindi anticipato di pochi giorni quella scadenza, permettendo all’Italia di collocarsi stabilmente nel regime derogatorio previsto dal PPWR anziché ricadere nella regola generale della riciclabilità, che per queste categorie di imballaggi sarebbe risultata più complessa da rispettare vista la loro natura di piccoli formati monouso spesso a diretto contatto con alimenti.
La certificazione richiesta: lo standard UNI EN 13432
Per essere considerati conformi al nuovo obbligo, gli imballaggi rientranti nelle categorie indicate devono risultare certificati secondo la norma tecnica UNI EN 13432, lo standard europeo che definisce i requisiti per la compostabilità industriale degli imballaggi, oppure secondo uno standard equivalente riconosciuto a livello europeo. Questa certificazione attesta che il materiale si decompone completamente in un impianto di compostaggio industriale entro tempi e con caratteristiche predefinite, senza lasciare residui tossici nel compost prodotto. Le imprese che producono, importano o commercializzano imballaggi rientranti in queste categorie dovranno quindi verificare, insieme ai propri fornitori, che i materiali utilizzati siano già certificati secondo questo standard, oppure avviare per tempo il processo di certificazione presso gli organismi competenti.
Sanzioni dal 2030: un periodo transitorio di quattro anni
Il decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 2.500 e 25.000 euro per chi viola l’obbligo di compostabilità sugli imballaggi rientranti nel perimetro della norma. L’importo massimo della sanzione può salire fino a quattro volte il limite ordinario, quando la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore complessivo supera il 10% del fatturato del soggetto trasgressore: una soglia pensata per colpire con maggiore severità le violazioni sistematiche o di dimensioni particolarmente rilevanti rispetto all’attività economica dell’impresa.
Va sottolineato un aspetto importante per le imprese interessate: pur essendo il decreto già in vigore dall’8 agosto 2026, le sanzioni per la violazione dell’obbligo di compostabilità si applicheranno solo a partire dal 1° gennaio 2030. Il legislatore ha quindi previsto un periodo transitorio di oltre tre anni, durante il quale produttori, importatori e utilizzatori di questi imballaggi potranno adeguare le proprie filiere di approvvigionamento, esaurire le scorte di imballaggi non conformi già acquistate e riorganizzare i propri processi produttivi o di acquisto senza il rischio immediato di sanzioni. Le imprese del settore ortofrutticolo, della ristorazione, del catering e dell’ospitalità farebbero comunque bene a non rimandare l’adeguamento agli ultimi mesi disponibili, considerato che la riconversione delle filiere di imballaggio, specialmente per chi utilizza grandi volumi, richiede tempi organizzativi non trascurabili.
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