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Redditi online, la DAC10 alza la soglia delle segnalazioni al Fisco

29 Giugno, 2026

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La bozza della direttiva DAC10, inserita nel pacchetto europeo di semplificazione fiscale, introduce importanti modifiche agli obblighi informativi delle piattaforme digitali. La soglia che fa scattare la segnalazione per le vendite di beni online salirebbe dagli attuali 2.000 euro a 3.000 euro, mentre il criterio delle 30 operazioni annue verrebbe eliminato del tutto. Non si tratta però di una franchigia fiscale: la soglia riguarda gli obblighi di reporting delle piattaforme, non la tassabilità dei redditi, che resta disciplinata dalle regole ordinarie del TUIR. La bozza interviene anche su DAC6, con possibili esenzioni per i gruppi soggetti alla minimum tax globale del 15%, la riduzione degli hallmarks generici e l’allungamento dei termini di comunicazione da 30 a 90 giorni. Il progetto Unshell/ATAD 3 viene accantonato, mentre si prevede uno strumento europeo per la verifica dei codici fiscali TIN. Il testo è ancora in bozza e non costituisce diritto vigente: fino al recepimento nazionale restano applicabili le regole DAC7 attuali.

La tregua sui redditi online parte dalle piattaforme

La novità più visibile riguarda chi vende beni tramite marketplace, app e piattaforme digitali. Il punto, però, va letto bene. Non si parla di una nuova imposta, né di una sanatoria per chi incassa online.

La bozza della cosiddetta DAC10, inserita nel più ampio pacchetto europeo di semplificazione fiscale, interviene sugli obblighi informativi. Sono gli obblighi che impongono ai gestori delle piattaforme di raccogliere dati sui venditori e trasmetterli alle amministrazioni fiscali.

Oggi il sistema DAC7, recepito in Italia con il D.Lgs. 1 marzo 2023, n. 32, prevede la comunicazione dei dati dei venditori di beni quando ricorre almeno una delle soglie previste: più di 30 operazioni oppure corrispettivi superiori a 2.000 euro nel periodo di riferimento. Le due condizioni sono alternative, non cumulative: è sufficiente superarne una per far scattare l’obbligo di segnalazione.

La bozza europea alzerebbe il limite economico a 3.000 euro e cancellerebbe il parametro numerico delle 30 transazioni. È qui che nasce la tregua. Molti venditori occasionali, che oggi finiscono nei flussi informativi solo perché effettuano tante piccole vendite, resterebbero fuori.

Che cosa cambia con la DAC10 sui redditi online

La modifica avrebbe un effetto concreto sui casi di piccolo second hand, svuota cantine, vendita di abiti usati, oggetti domestici e beni personali. Si pensi a chi vende 45 articoli a pochi euro ciascuno, magari nell’arco di un anno. Con le regole attuali, il numero delle operazioni — se superiore a 30 — basta da solo a far partire la segnalazione, indipendentemente dal valore complessivo incassato.

Con la nuova impostazione, almeno secondo la bozza circolata, il dato decisivo diventerebbe il valore complessivo. La piattaforma segnalerebbe il venditore di beni solo oltre 3.000 euro annui.

La Commissione europea punta a ridurre l’invio di dati poco significativi. Il ragionamento è semplice: un flusso enorme di micro-vendite occasionali costa, genera rumore e non sempre aiuta davvero i controlli. Questo non significa che il Fisco rinunci alla fiscalità digitale. La direzione sembra diversa: meno segnalazioni automatiche sui soggetti marginali, più attenzione sui casi economicamente rilevanti e sulle piattaforme che non collaborano.

Profilo Regola DAC7 attuale Bozza DAC10 Effetto pratico
Vendite di beni tramite piattaforma Segnalazione oltre 2.000 euro o oltre 30 operazioni (criteri alternativi) Soglia economica a 3.000 euro e stop al criterio numerico Meno venditori occasionali nei flussi DAC7
Affitti brevi e immobili Reporting secondo le regole DAC7 specifiche Nessuna esclusione generalizzata emersa dalla bozza Presidio informativo ancora forte
Servizi personali tramite app Obblighi informativi in capo alla piattaforma Da verificare nel testo ufficiale Serve cautela operativa
Piattaforme extra UE Registrazione e reporting in uno Stato membro Controlli rafforzati sui soggetti non cooperativi Maggiore pressione sui marketplace esteri

La soglia non decide se il reddito è tassabile

Qui c’è il primo equivoco da evitare. La soglia DAC7 non è una soglia di non imponibilità. Non lo è oggi e non lo diventerebbe con la DAC10.

La comunicazione della piattaforma serve al Fisco per ricevere informazioni. La tassazione del reddito segue invece le regole ordinarie. Sono due piani diversi, che nella prassi vengono spesso confusi.

La vendita di beni personali usati, senza organizzazione e senza finalità commerciale abituale, di norma non genera automaticamente un reddito imponibile. Se però l’attività assume carattere organizzato, ripetuto e orientato al margine, il quadro cambia. In quel caso possono emergere redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR, se si tratta di attività commerciale non esercitata abitualmente. Oppure reddito d’impresa, con conseguenze anche ai fini IVA, quando l’attività diventa stabile e professionale.

La soglia di 3.000 euro non protegge chi svolge una vera attività economica. Al contrario, una persona può restare sotto la soglia DAC7 e avere comunque obblighi fiscali, se l’attività è abituale. Può anche superare la soglia e non avere un reddito tassabile, se vende beni personali senza margine.

Esempio pratico. Una contribuente vende vestiti usati propri per 2.700 euro, con 52 operazioni in un anno. Oggi la piattaforma può segnalarla perché supera il numero delle operazioni (criterio numerico alternativo). Con la bozza DAC10, il solo dato numerico non basterebbe più. Ma se la stessa persona acquista capi usati per rivenderli sistematicamente con margine, il tema fiscale resta aperto indipendentemente dalla segnalazione.

Perché Bruxelles vuole ridurre i dati inutili

La revisione nasce da un problema molto concreto. Negli ultimi anni la cooperazione fiscale europea si è stratificata: DAC6, DAC7, DAC8, DAC9, country-by-country reporting, Pillar Two, antiriciclaggio, titolare effettivo. Il risultato è una massa di dati enorme.

Il rischio è paradossale. Si raccolgono troppe informazioni, spesso non omogenee. Le amministrazioni ricevono flussi complessi, mentre le imprese sostengono costi di compliance sempre più alti. La Commissione sta provando a correggere la rotta: non meno trasparenza, almeno nelle intenzioni, ma meno duplicazioni. La bozza DAC10 rientra in questa logica: comunicazioni più mirate e dati più utilizzabili.

Per i piccoli venditori online, il beneficio sarebbe immediato: meno richieste di dati, meno comunicazioni preventive, meno ansia da segnalazione automatica. Per le piattaforme, invece, il vantaggio dipenderà dai dettagli tecnici del testo finale.

DAC6 e minimum tax, arriva il taglio agli obblighi

La bozza non si ferma alle piattaforme digitali. Un secondo capitolo riguarda DAC6, cioè la comunicazione dei meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi.

Secondo le anticipazioni, i gruppi multinazionali soggetti alla minimum tax globale del 15% potrebbero essere esclusi, in linea generale, da alcuni obblighi DAC6. Il presupposto è che Pillar Two riduca lo spazio per molte forme di pianificazione fiscale aggressiva. Il ragionamento della Commissione è comprensibile, ma non privo di rischi: non tutte le strutture transfrontaliere problematiche vengono neutralizzate dalla minimum tax.

Proprio per questo l’esenzione non dovrebbe essere assoluta. Resterebbero aree da monitorare, come i rapporti con Paesi che non applicano la qualified domestic top-up tax o situazioni in cui i regimi convivono solo in parte. Un altro intervento riguarderebbe gli hallmarks generici DAC6: alcuni indicatori, ritenuti poco utili e troppo ampi, verrebbero eliminati. Il termine per la comunicazione passerebbe inoltre da 30 a 90 giorni. Anche qui il segnale è chiaro: meno segnalazioni difensive, più qualità del dato.

Il segreto professionale resta un nodo delicato

La riforma sfiora anche il tema del segreto professionale. La Corte di Giustizia dell’Unione europea è già intervenuta in modo significativo sulla disciplina DAC6, dapprima con la sentenza C-694/20 e poi – in modo ancora più netto – con la sentenza C-623/22 del 29 luglio 2024.

Con quest’ultima pronuncia, la Corte ha chiarito che la protezione del legal professional privilege spetta esclusivamente agli avvocati, in quanto unici intermediari per i quali il segreto professionale ha riconoscimento primario nel diritto dell’Unione. La Corte ha riconosciuto che l’obbligo di informare altri intermediari può violare la riservatezza tra avvocato e cliente. La protezione collegata al legal professional privilege

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