La Corte costituzionale, con la sentenza n. 85 del 19 maggio 2026, ha confermato la tenuta della prescrizione ordinaria decennale per la riscossione dei tributi erariali. Il principio riguarda, in particolare, imposte sui redditi, IVA e IRAP, quando manca una norma fiscale che preveda un termine diverso. Resta però una distinzione decisiva: sanzioni e interessi seguono, di regola, la prescrizione quinquennale. Ed è proprio qui che la lettura dell’atto di riscossione non può fermarsi al solo importo complessivo.
La decisione della Corte costituzionale
La questione portata davanti alla Consulta ruotava intorno all’art. 2946 c.c., norma che fissa in dieci anni la prescrizione ordinaria dei diritti, salvo che la legge disponga diversamente.
Secondo il dubbio sollevato, l’applicazione di quel termine anche ai tributi erariali avrebbe potuto creare una disparità. Da un lato i tributi locali, spesso ricondotti alla prescrizione quinquennale. Dall’altro le imposte statali, per le quali la giurisprudenza ha consolidato il termine di dieci anni.
La Corte costituzionale non ha accolto questa impostazione. Con la sentenza n. 85/2026 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale. In sostanza, ha ritenuto coerente il ricorso alla prescrizione ordinaria, perché per molti tributi erariali manca una disciplina specifica.
Il punto è tecnico, ma molto concreto. Se la legge tributaria non stabilisce un termine ad hoc, torna in gioco la regola generale del codice civile.
Prescrizione tributi erariali e regola ordinaria
La parola chiave è proprio questa: prescrizione tributi erariali. Per imposte come IRPEF, IRES, IVA e IRAP, il legislatore non ha introdotto una norma generale che fissi un termine prescrizionale autonomo per la fase della riscossione.
Per tale ragione, secondo l’indirizzo ormai stabile della giurisprudenza, il credito erariale segue l’art. 2946 c.c. Il termine è quindi di dieci anni.
La Consulta valorizza una formula contenuta nella stessa norma: “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente”. In assenza di una diversa previsione, non si può sostituire il termine ordinario con uno più breve solo per via interpretativa.
Nella prassi, questo significa che una cartella relativa a IVA o imposte sui redditi non può essere considerata prescritta dopo cinque anni soltanto perché il debito nasce da annualità fiscali ripetute nel tempo.
Perché non vale il termine quinquennale
Il nodo riguarda l’art. 2948, n. 4), c.c., che prevede la prescrizione in cinque anni per ciò che deve pagarsi periodicamente, ad anno o in termini più brevi.
Secondo la Corte, questa norma non si adatta ai tributi erariali. La ragione sta nella natura dell’obbligazione. Le imposte statali non sarebbero prestazioni periodiche in senso civilistico, perché ogni anno nasce un rapporto autonomo.
Si consideri il caso dell’IRPEF. Il contribuente non paga una rendita periodica già definita. Ogni periodo d’imposta richiede una nuova verifica: redditi prodotti, deduzioni, detrazioni, acconti, ritenute, crediti e altri elementi.
Lo stesso vale per l’IVA. Anche quando la dichiarazione si ripete ogni anno, il debito deriva da operazioni, liquidazioni e presupposti riferiti a quello specifico periodo.
Da qui la differenza tracciata dalla Consulta. I tributi erariali non hanno, secondo questa lettura, quella continuità tipica delle obbligazioni periodiche.
Il confronto con i tributi locali
La parte più delicata della pronuncia riguarda il confronto con i tributi locali. La Corte richiama l’orientamento secondo cui, per alcune entrate locali, il rapporto presenta una causa debendi di tipo continuativo.
Il riferimento va, ad esempio, a ipotesi nelle quali il prelievo si collega al protrarsi nel tempo di un servizio o di un beneficio reso dall’ente impositore. In queste situazioni la giurisprudenza ha spesso applicato il termine quinquennale.
Qui, però, il discorso non è privo di zone grigie. Anche alcuni tributi locali sono calcolati per anno. Anche per essi, almeno in molti casi, il presupposto va verificato periodo per periodo.
È opportuno notare questo passaggio, perché nella difesa tributaria può diventare rilevante. La distinzione tra entrata erariale e locale non va usata in modo meccanico. Occorre guardare alla natura del credito, alla norma applicabile e agli atti interruttivi notificati.
Esempio pratico sulla cartella IVA
Un esempio aiuta a capire l’effetto concreto.
Una società riceve nel 2026 un sollecito relativo a una cartella IVA notificata regolarmente nel 2017. Se dopo la cartella non vi sono stati atti interruttivi, il primo controllo riguarda il termine applicabile.
Per la quota capitale IVA, secondo la regola confermata dalla Consulta, il riferimento resta il termine decennale. La prescrizione maturerebbe, in linea generale, nel 2027.
Non basta quindi sostenere che siano trascorsi più di cinque anni. Questa difesa, da sola, rischia di cadere.
Diverso è il ragionamento sulle sanzioni e sugli interessi indicati nella stessa cartella. Per quelle voci, come si vede subito, il termine può essere più breve.
Sanzioni e interessi seguono un’altra strada
La sentenza si concentra sui tributi erariali, ma il professionista non può fermarsi al capitale.
Per le sanzioni tributarie, l’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 prevede il termine di prescrizione quinquennale. La regola opera anche quando la sanzione è contenuta nello stesso atto che recupera un tributo soggetto a prescrizione decennale.
La Cassazione ha ribadito questa impostazione anche in pronunce recenti, tra cui Cass. n. 34329/2025 e n. 24721/2024.
Per gli interessi fiscali il ragionamento conduce allo stesso esito pratico. Essi rientrano nella previsione dell’art. 2948, n. 4), c.c. e si prescrivono in cinque anni.
Questo crea una situazione frequente: lo stesso carico può contenere quote con termini diversi. Capitale a dieci anni, sanzioni e interessi a cinque.
Come leggere un estratto di ruolo
Nella verifica di una posizione debitoria non basta leggere la data della cartella. Serve scomporre il carico.
Un controllo serio dovrebbe seguire almeno tre passaggi:
- individuare la natura del tributo richiesto
- distinguere capitale, sanzioni, interessi e aggi
- verificare tutti gli atti interruttivi notificati dopo il primo atto.
Nella prassi accade spesso che l’importo venga trattato come un blocco unico. È una semplificazione rischiosa. La prescrizione può colpire solo alcune componenti del debito e lasciare in vita le altre.
Si pensi a una cartella IRES da € 30.000, composta da € 20.000 di imposta, € 6.000 di sanzioni e € 4.000 di interessi. Dopo sei anni senza atti interruttivi, la quota imposta potrebbe non essere prescritta. Sanzioni e interessi, invece, meritano un controllo separato.
Il punto critico per la difesa del contribuente
La sentenza n. 85/2026 rafforza l’orientamento favorevole alla prescrizione decennale dei tributi erariali. Non elimina però ogni spazio difensivo.
Il contribuente può ancora contestare la prescrizione quando mancano atti interruttivi entro il termine corretto. Può inoltre eccepire la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, anche se il tributo principale resta dovuto.
Occorre poi verificare la regolarità delle notifiche. Un atto mai notificato, o notificato in modo viziato, non produce gli stessi effetti. Questo profilo, spesso più concreto della discussione astratta sui termini, può cambiare l’esito della controversia.
La pronuncia della Consulta chiude una porta, non tutte. Rende più difficile sostenere il termine quinquennale per i tributi erariali. Ma impone anche una lettura più accurata dei carichi, voce per voce.



